PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

COMUNE DI RONCO BRIANTINO

Prov. Di Milano

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNO 2009

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

I N F O R M A

 

 

Ø                  VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2009

L’imposta, che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli, è a carico del proprietario o del titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, del superficiario, dell’enfiteuta, del locatario finanziario, per l’anno solare in rapporto alla quota di possesso o di diritto.

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

v      La prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

v      La seconda entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

E’ consentito, altresì, il versamento eseguito da un contitolare anche per conto degli altri;  in questo caso ne deve essere data comunicazione all’Ufficio Tributi.

Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Ø                MISURA DELL’IMPOSTA

L’aliquota per questo Comune è determinata per l’anno in corso nelle seguenti misure:

¨       aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale (Categoria catastale A, C, D, aree edificabili e terreni agricoli);

¨       aliquota ridotta del 5,5 per mille per gli immobili di CAT. A1, A8 e A9 adibiti ad abitazione principale e loro pertinenze, con una detrazione annua di € 104,00;

Agli effetti dell’I.C.I.  le vigenti rendite catastali urbane devono essere rivalutate del 5% ed i redditi dominicali del 25%.

Per le aree fabbricabili il valore imponibile è dato dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio  2009 (art. 5 - comma 5- D.Lgs 504/1992). La Giunta Comunale con atto nr. 22  in data 17.03.2008  ha stabilito il valore minimo al mq.  come segue:

zona B (zona di recupero)    115,00

zona C (zona di espansione e saturazione)  € 100,00

zona D (zona industriale)    95,00

I valori di cui sopra  possono essere utilizzati solo in caso vi sia assoluta incertezza del valore di mercato dell’area posseduta.  Qualora il contribuente sia in possesso di documenti recenti (atti di compravendita, perizie di stima, ecc) dovrà tenere in considerazione il valore indicato negli stessi.

 

Ø                  ESCLUSIONE

 

Alla luce del Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze (Le pertinenze devono risultare da dichiarazione ICI del contribuente o da successiva comunicazione.  Il modulo di autocertificazione è presente sul sito del Comune o può essere ritirato presso gli uffici comunali).

L’esclusione di pagamento viene estesa anche alle abitazioni assimilate alle case di abitazione dal Regolamento Comunale.

Si considerano assimilati gli immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado o agli affini di 1° grado, cioè nonno-figlio-nipote e viceversa e tra fratelli/sorelle, nonché suoceri con i generi e le nuore. Per beneficiare dell’agevolazione gli interessati dovranno produrre una dichiarazione attestante il rapporto di parentela e la concessione dell’immobile in uso gratuito destinato a residenza anagrafica.  I moduli per la richiesta sono disponibili presso gli uffici comunali.

Chi ha già presentato la dichiarazione di “comodato gratuito” per gli anni precedenti, non è tenuto a ripresentarla in quanto detta agevolazione si intende operativa fino a decadenza, ossia fino al momento in cui l’immobile non è più concesso in uso gratuito; in questo caso occorre comunicare all’ufficio tributi la perdita del diritto all’applicazione delle agevolazioni.

Lo stesso trattamento dell’abitazione principale è stato previsto in caso di abitazione posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto,  da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero, a condizione che l’immobile non risulti locato o utilizzato da altri soggetti. (Anche in questo caso occorre presentare idonea autocertificazione).

L'esclusione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale (art. 1, comma 6, della Legge finanziaria 2008), purchè non titolari di altro diritto reale su immobile destinato ad abitazione in questo Comune; si applica altresì alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

 

Ø      MODALITA’ DI VERSAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato al Concessionario della riscossione, direttamente o tramite c.c. postale al  nr. 88660584 intestato a: EQUITALIA ESATRI SPA - RONCO BRIANTINO-MI-ICI.

Il bollettino per il versamento in c.c. postale sarà inviato dal concessionario presso la residenza dei contribuenti che hanno versato l’ICI per il 2008, sono inoltre disponibili presso il Comune e gli uffici postali.  

Sono consentiti anche i seguenti canali di pagamento: Internet con il sito taxtel.it, Call Center al nr. 199.191.191,  Sportelli  Bancomat del Gruppo Intesa Sanpaolo, Agenzie Intesa Sanpaolo, Banca Mediolanum, IW Bank e delle altre banche convenzionate. E’ inoltre possibile utilizzare il modello F24 per il versamento dell’ICI presso qualsiasi sportello bancario, oppure per compensare il debito ICI con eventuali crediti d’imposta risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2008.

Il versamento non è dovuto se l’imposta annua da versare non è superiore a  € 12,00.

L’omesso, tardivo o insufficiente versamento, alle prescritte scadenze, in acconto o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, è sanzionato con il pagamento del 30% dell’importo non versato, oltre agli interessi moratori nella misura di legge.

Ø      DICHIARAZIONI DI VARIAZIONE

A decorrere dall’anno 2008 è soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione ICI per gli atti di compravendita di immobili ed – in generale – per  gli atti che danno origine a variazioni catastali.  Permane tale adempimento nei seguenti casi esemplificativi:

In questi casi la dichiarazione I.C.I., redatta su apposito modello ministeriale, deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 15, comma 2, della legge 383/2001, per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi non sono obbligati a presentare la dichiarazione di variazione, poiché l’ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione ne trasmette una copia a ciascun Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

 

L’Ufficio Tributi  è a disposizione dei contribuenti nei seguenti giorni:

telefonicamente    Þ lunedì/venerdì   9,00 – 12,30  (0396079023 - 0396079018 – 0396815270  int. 3)

al pubblico            Þ lunedì  8,30 - 11,00 Þ giovedì  10,00 - 12,30