IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

            VISTO il D.Lgs 504 del 30/12/1992, che istituiva nell’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili e ne disciplinava l’applicazione;

 

            VISTO l’art.4 del D.L. n°437 del 08/08/1996, convertito dalla Legge 556 del 24.10.1996;

 

            VISTO l’art.3 commi 53 e 55 della Legge 662 del 23/12/1996 che ha modificato gli articoli 6 e 8 della Legge istitutiva dell’ICI, riguardanti rispettivamente la determinazione dell’aliquota da parte dei Comuni e le riduzioni e detrazioni dell’imposta con i quali si stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

           

            VISTO l’art.48 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” con il quale viene attribuita alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe dei tributi comunali;

 

            CONSIDERATO che al fine dell’applicazione delle aliquote ICI, non si intendono apportare modificazioni per l’anno 2010 e confermare le aliquote dell’anno precedente e più specificatamente

 

 

-       4 per mille:   

Ø  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per gli immobili che non ricadono nelle categorie esenti(A1-A8-A9);

 

-       6 per mille:

Ø  Uffici, studi privati, negozi, magazzini, laboratori (immobili di Cat.C)  di proprietà e utilizzati per attività in proprio;

Ø  terreni e aree fabbricabili;

 

-     7 per mille:

Ø  tutti gli altri immobili;

 

 

 

 

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”

 

            VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del settore finanziario;

 

            PRESENTI n.  11 Consiglieri;

 

            CON VOTI n. 9 favorevoli unanimi, n. 2 contrari (Calloni E., Cazzaniga C.), n. 0 astenuti,  espressi nelle forme di legge;

 

 

DELIBERA

 

 

Di determinare  le aliquote ICI per l’anno 2010 nelle seguenti misure:

 

 

-       4 per mille:   

Ø  per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze per quegli immobili che non ricadono nelle categorie esenti (A1-A8-A9) ;

 

 

-       6 per mille:

Ø  Uffici, studi privati, negozi, magazzini, laboratori (immobili di Cat.C)  di proprietà e utilizzati per attività in proprio;

Ø  terreni e aree fabbricabili

 

 

-     7 per mille:

Ø  tutti gli altri immobili

 

 

 

Di confermare in € 258,00 la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze.

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione, con voti n. 9 favorevoli unanimi, n. 2 contrari (Calloni E., Cazzaniga C.), n. 0 astenuti,  espressi nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del D. Lgs. N. 267/2000.