PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2010 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2009

 

Oggetto: Conferma aliquote I.C.I.  (Imposta Comunale sugli Immobili) e detrazione anno 2010.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

SENTITA la relazione dell’assessore al bilancio Sanvito Luigi Adriano che prevede, in conformità alle disposizioni di legge la conferma delle aliquote precedenti. 

Per quanto riguarda la previsione per il 2010, sulla base dei dati disponibili relativi al 2009 si parla di una previsione di introiti I.C.I. pari a € 532.000,00;

 

VISTO l'art. 1 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 che dispone:

“1. A decorrere dall'anno 1993 è istituita l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.).

2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa”;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2009 avente ad oggetto "Conferma aliquote I.C.I. (imposta comunale sugli immobili) e detrazione per l’anno 2009.";

 

VISTO l'art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006 n. 296, che ha attribuito la competenza della determinazione delle aliquote I.C.I. al Consiglio Comunale;

Visto il D.L. 93/2008 convertito con la Legge 126/2008, in particolare l’art. 1 che prevede:

“1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o (delibera comunale) vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992. … omissis …

7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. … omissis …”

 

CONSIDERATO che l’esenzione sopra richiamata, prevista a favore dei soggetti passivi titolari di abitazione principale (escluse la cat. A1 – A8 e A9),  non avrà alcun effetto sull’ammontare delle entrate a favore del Comune essendo tale onere a carico del bilancio dello Stato, attraverso apposito trasferimento;

 

DATO ATTO che, è in ottemperanza al combinato disposto art. 1, comma 7, del D.L. n. 93/2008 e dell’art. 77 bis, comma 30, D.L. n. 112/2008, questa Amministrazione Comunale intende confermare le aliquote I.C.I. previste nel 2009  per tutte le tipologie di immobili da applicare anche per il 2010 nel modo seguente:

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

Abitazione principale (solo categorie A1- A8 e A9) e relative pertinenze

 

5‰

 

Immobili appartenenti alla categoria C1

 

5,5‰

 

Fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze non utilizzati

Si tratta dei fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze  inutilizzati (cioè unità immobiliari prive di utenza  Energia elettrica  acqua ecc.  e/o sottratte all’assoggettamento dei tributi e servizi comunali dipendenti dall’uso) 

 

7‰

 

Immobili non previsti nei punti precedenti (aliquota ordinaria)

 

6‰

 

 

e di stabilire che  la detrazione d'imposta prevista per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categorie A1- A8 e A9 rimane fissata nella misura di € 103,29;

 


VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili adottato con deliberazione di C.C. n. 8 del 28.02.2001 e successive integrazioni e modificazioni;

 

VISTO l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

 

UDITA la relazione dell’assessore Luigi Adriano Sanvito;

 

Presenti 16/17

Votanti 16

All’unanimità

D E L I B E R A

 

1.      di confermare determinando nelle misure seguenti le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) da applicare per l'anno 2010:

 

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

Abitazione principale (solo categorie A1- A8 e A9) e relative pertinenze

 

5‰

 

Immobili appartenenti alla categoria C1

 

5,5‰

 

Fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze non utilizzati

Si tratta dei fabbricati destinati ad abitazione e relative pertinenze  inutilizzati (cioè unità immobiliari prive di utenza  Energia elettrica  acqua ecc.  e/o sottratte all’assoggettamento dei tributi e servizi comunali dipendenti dall’uso) 

 

7‰

 

Immobili non previsti nei punti precedenti (aliquota ordinaria)

 

6‰

 

 

2.      di mantenere la detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alla categoria A1 – A8 e A9 nella misura di € 103,29;

 

Inoltre, all’unanimità

 

DELIBERA

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

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