IMMOBILI ESCLUSI ICI ANNO 2011
L’articolo 1 del DL n. 93/2008 (Legge di Conversione n. 126/2008) dispone che
è esclusa dall'Imposta Comunalesugli Immobili
di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazioneprincipale del soggetto passivo nonché quella assimilata all’abitazione principale da regolamento comunale, ad
eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9
.L’esclusione si applica alle seguenti unità immobiliari:
A)
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetto residente;B)
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito lapropria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di
ricovero permanente, a condizione che lastessa non risulti locata;
C)
Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino alsecondo grado (genitore/figlio, nonno/nipote, fratello/sorella) a condizione che vi siano residenti;
D) Una sola pertinenza
(box o posto auto) dell’abitazione principale nonché di quelle assimilate ad essa,classificata o classificabile catastalmente nella categoria
C/6;E)
Abitazione posseduta dal soggetto non assegnatario della casa coniugale (in caso di separazione legale), acondizione che il medesimo
non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobiledestinato ad abitazione principale ubicato nel comune di Monza.
ALIQUOTE IN VIGORE PER L’ANNO 2011
Per tutti i casi in cui
NON trova applicazione l’esclusione di cui sopra, le aliquote e detrazioni dell’ImpostaComunale sugli Immobili stabilite dal Comune di Monza per l’anno 2011 sono le seguenti:
Aliquota
Agevolata
4 ‰
1.
Unità immobiliare di categoria A1, A8, A9 adibita ad abitazione principale di soggettoresidente;
2. Una sola pertinenza
(box o posto auto) dell’abitazione principale di categoria A1, A8, A9classificata o classificabile catastalmente nella
categoria C/6;3.
Abitazione di categoria A1, A8, A9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggettoanziano o disabile che ha acquisito la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a
seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;4.
Abitazione di categoria A1, A8, A9 concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiariparenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitore/figlio, nonno/nipote,
fratello/sorella) a condizione che vi siano residenti;
Aliquota
Agevolata
4 ‰
5.
Abitazione locata ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 e del D.M. 5 marzo 1999, acondizione che sia adibita ad abitazione principale e quindi che il locatario (inquilino) risulti
essere residente nella stessa;
Aliquota
Agevolata
4 ‰
6.
Abitazione di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che la stessanon risulti locata;
Aliquota
Maggiorata
8 ‰
7.
Abitazione per la quale non risulta essere stato regolarmente registrato un contratto dilocazione da almeno
due anni;Aliquota
Ordinaria
7 ‰
8. Ulteriori box o posti auto
(categoria C/6) posseduti oltre al box di pertinenza;Aliquota
Ordinaria
7 ‰
9.
Per tutti gli altri immobili.DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Euro
125,00 prevista per le unità immobiliari di cui ai punti 1 – 3 – 4 – 5 – 6. Si precisa che la detrazione eccedentela tassazione dell’abitazione principale, può essere dedotta dall’imposta riguardante l’eventuale pertinenza.
AVVERTENZE
I soggetti che intendono fruire
dell’esclusione di cui alle lettere B) e C) o che intendono fruire dell’aliquotaagevolata di cui ai numeri 3 – 4 - 5,
o i possessori di abitazioni sfitte a cui applicare aliquota maggiorata (punto 7),dovranno trasmettere entro il
31 dicembre dell’anno in corso apposita comunicazione che attesti il possesso deirequisiti previsti
.I possessori di più box o posti auto classificati nella categoria C/6
, devono comunicare quale degli stessi siconsidera pertinenza.
Chi avesse presentato analoghe comunicazioni negli anni passati è esentato dal presentarle nuovamente
, acondizione che nell’anno in corso non sia mutata la situazione che dà diritto all’esclusione o all’aliquota agevolata.
I moduli per le comunicazioni ICI
potranno essere ritirati presso l’Ufficio ICI in via Arosio 15, o scaricati dal sitointernet
www.comune.monza.it e riconsegnati a mano oppure inviati per posta o tramite fax.Si rammenta, per chi non l’avesse già fatto, che le RENDITE CATASTALI ORIGINARIE devono essere aumentate
rispettivamente del 5% per i fabbricati e del 25% per i redditi dominicali agricoli.
MODALITA’ DI PAGAMENTO
L’imposta, dovuta complessivamente da ciascun proprietario per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Monza,
dovrà essere versata con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è pari od inferiore a 49 centesimi,
ovvero per eccesso se superiore a detto importo,
con una delle seguenti modalità:ENTRO IL 16 GIUGNO 2011 DAL 1° DICEMBRE AL 16 DICEMBRE 2011
Unica rata:
pari al 100%Oppure:
1° rata:
pari al 50% dell’Imposta dovuta calcolatasulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nel
2010
2° rata:
quale saldo dell’ICI dovuta per l’intero annoVERSAMENTO:
presso gli UFFICI POSTALI utilizzando il bollettino di c/c n. 8073489 recante l’intestazione:
COMUNE DI MONZA RISCOSSIONE ICI SERVIZIO TESORERIA
tramite MODELLO F24 utilizzando i seguenti codici:
3901 abitazione principale
3902 terreni agricoli
3903 aree edificabili
3904 altri fabbricati
3906 interessi
3907 sanzioni
CODICE ENTE/CODICE COMUNE =
F704PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA (Ravvedimento operoso)
Se il contribuente, alla scadenza, omette il pagamento dell'ICI, se non sono già iniziate ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, potrà spontaneamente versare:
entro trenta giorni dalla scadenza, un importo comprensivo dell'imposta dovuta maggiorato della sanzione del
3% oltre agli interessi legali del 1,5% annui;
entro un anno dalla scadenza, e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione ICI riferita
a quell’anno, un importo comprensivo dell'imposta dovuta maggiorato della sanzione del 3,75% , oltre agli
interessi legali del 1,5% annui.