IMMOBILI ESCLUSI ICI ANNO 2011

L’articolo 1 del DL n. 93/2008 (Legge di Conversione n. 126/2008) dispone che è esclusa dall'Imposta Comunale

sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione

principale del soggetto passivo nonché quella assimilata all’abitazione principale da regolamento comunale, ad

eccezione delle categorie catastali A1, A8 e A9.

L’esclusione si applica alle seguenti unità immobiliari:

A) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetto residente;

B) Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la

propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata;

C) Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al

secondo grado (genitore/figlio, nonno/nipote, fratello/sorella) a condizione che vi siano residenti;

D) Una sola pertinenza (box o posto auto) dell’abitazione principale nonché di quelle assimilate ad essa,

classificata o classificabile catastalmente nella categoria C/6;

E) Abitazione posseduta dal soggetto non assegnatario della casa coniugale (in caso di separazione legale), a

condizione che il medesimo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile

destinato ad abitazione principale ubicato nel comune di Monza.

ALIQUOTE IN VIGORE PER L’ANNO 2011

Per tutti i casi in cui NON trova applicazione l’esclusione di cui sopra, le aliquote e detrazioni dell’Imposta

Comunale sugli Immobili stabilite dal Comune di Monza per l’anno 2011 sono le seguenti:

Aliquota

Agevolata

4 ‰

1. Unità immobiliare di categoria A1, A8, A9 adibita ad abitazione principale di soggetto

residente;

2. Una sola pertinenza (box o posto auto) dell’abitazione principale di categoria A1, A8, A9

classificata o classificabile catastalmente nella categoria C/6;

3. Abitazione di categoria A1, A8, A9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto

anziano o disabile che ha acquisito la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a

seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. Abitazione di categoria A1, A8, A9 concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari

parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitore/figlio, nonno/nipote,

fratello/sorella) a condizione che vi siano residenti;

Aliquota

Agevolata

4 ‰

5. Abitazione locata ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 e del D.M. 5 marzo 1999, a

condizione che sia adibita ad abitazione principale e quindi che il locatario (inquilino) risulti

essere residente nella stessa;

Aliquota

Agevolata

4 ‰

6. Abitazione di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero (AIRE), a condizione che la stessa

non risulti locata;

Aliquota

Maggiorata

8 ‰

7. Abitazione per la quale non risulta essere stato regolarmente registrato un contratto di

locazione da almeno due anni;

Aliquota

Ordinaria

7 ‰

8. Ulteriori box o posti auto (categoria C/6) posseduti oltre al box di pertinenza;

Aliquota

Ordinaria

7 ‰

9. Per tutti gli altri immobili.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

Euro 125,00 prevista per le unità immobiliari di cui ai punti 1 3 4 5 6. Si precisa che la detrazione eccedente

la tassazione dell’abitazione principale, può essere dedotta dall’imposta riguardante l’eventuale pertinenza.

AVVERTENZE

I soggetti che intendono fruire dell’esclusione di cui alle lettere B) e C) o che intendono fruire dell’aliquota

agevolata di cui ai numeri 3 – 4 - 5, o i possessori di abitazioni sfitte a cui applicare aliquota maggiorata (punto 7),

dovranno trasmettere entro il 31 dicembre dell’anno in corso apposita comunicazione che attesti il possesso dei

requisiti previsti.

I possessori di più box o posti auto classificati nella categoria C/6, devono comunicare quale degli stessi si

considera pertinenza.

Chi avesse presentato analoghe comunicazioni negli anni passati è esentato dal presentarle nuovamente, a

condizione che nell’anno in corso non sia mutata la situazione che dà diritto all’esclusione o all’aliquota agevolata.

I moduli per le comunicazioni ICI potranno essere ritirati presso l’Ufficio ICI in via Arosio 15, o scaricati dal sito

internet www.comune.monza.it e riconsegnati a mano oppure inviati per posta o tramite fax.

Si rammenta, per chi non l’avesse già fatto, che le RENDITE CATASTALI ORIGINARIE devono essere aumentate

rispettivamente del 5% per i fabbricati e del 25% per i redditi dominicali agricoli.

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’imposta, dovuta complessivamente da ciascun proprietario per tutti gli immobili posseduti nel Comune di Monza,

dovrà essere versata con arrotondamento all’euro, per difetto se la frazione è pari od inferiore a 49 centesimi,

ovvero per eccesso se superiore a detto importo, con una delle seguenti modalità:

ENTRO IL 16 GIUGNO 2011 DAL 1° DICEMBRE AL 16 DICEMBRE 2011

Unica rata: pari al 100%

Oppure:

1° rata: pari al 50% dell’Imposta dovuta calcolata

sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nel

2010

2° rata: quale saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno

VERSAMENTO:

 presso gli UFFICI POSTALI utilizzando il bollettino di c/c n. 8073489 recante l’intestazione:

COMUNE DI MONZA RISCOSSIONE ICI SERVIZIO TESORERIA

 tramite MODELLO F24 utilizzando i seguenti codici:

3901 abitazione principale

3902 terreni agricoli

3903 aree edificabili

3904 altri fabbricati

3906 interessi

3907 sanzioni

CODICE ENTE/CODICE COMUNE = F704

PAGAMENTO OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA (Ravvedimento operoso)

Se il contribuente, alla scadenza, omette il pagamento dell'ICI, se non sono già iniziate ispezioni, verifiche o altre

attività amministrative di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, potrà spontaneamente versare:

 entro trenta giorni dalla scadenza, un importo comprensivo dell'imposta dovuta maggiorato della sanzione del

3% oltre agli interessi legali del 1,5% annui;

 entro un anno dalla scadenza, e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione ICI riferita

a quell’anno, un importo comprensivo dell'imposta dovuta maggiorato della sanzione del 3,75% , oltre agli

interessi legali del 1,5% annui.