SEDUTA DEL 26 FEBBRAIO 2010
N.18/20941 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2010.
L’Assessore alla partita, Marco Meloro, illustra la seguente relazione già trasmessa ai Signori Consiglieri.
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Premesso che:
· l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione, entro il termine sopraindicato, le tariffe e le aliquote dei tributi locali si intendono prorogate di anno in anno;
· il comma 30 dell’articolo 77-bis della legge n. 133/2008 conferma per il triennio 2009/2011 la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).
· il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010 è fissato al 30.04.2010 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009;
· il Dlgs n. 267 del 18.08.2000 stabilisce la competenza degli organi comunali in materia di determinazione di tariffe ed aliquote, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48;
· con Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) attribuendone la titolarità al Comune sul cui territorio insistono, interamente o prevalentemente, gli immobili stessi;
· detta imposta è determinata applicando alla base imponibile un’aliquota di misura compresa tra il 4 per mille ed il 7 per mille;
· i limiti di cui sopra possono essere modificati ai sensi dell’art. 2, comma 4, della Legge 431/1998 che ha attribuito ai Comuni la facoltà di deliberare una aliquota ICI in misura non superiore al 9 per mille, derogando quindi l’aliquota massima prevista dalla normativa vigente, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
· l’articolo 1 del DL n. 93/2008 dispone che a decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 6 e 8 del Dlgs n. 504/92 e successive modifiche e integrazioni;
· l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, così come modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge n. 296/2006, dispone che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili è stabilita dal Consiglio Comunale;
· l’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 dispone che le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili sono stabilite dal Consiglio Comunale con la deliberazione di cui al punto precedente;
· l’art. 8 del Dlgs n. 504/1992 ha concesso la facoltà al Comune di aumentare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo oltre 103,29 Euro, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico - sociale;
Ritenuto opportuno per l’anno 2010 mantenere inalterata la detrazione per l’abitazione principale di 258,00 Euro nei confronti di soggetti passivi non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 coordinato con
Ritenuto opportuno mantenere differenziate le aliquote e le detrazioni per il 2010, al fine di contenere la pressione fiscale sulle abitazioni principali non escluse dall’applicazione dell’imposta in oggetto ai sensi del DL n. 93/2008;
Ritenuto opportuno per l’anno 2010 mantenere inalterata la detrazione nella misura di 125,00 Euro per le abitazioni principali non escluse dall’applicazione dell’imposta ai sensi del DL n. 93/2008 al fine di alleggerire la pressione fiscale sulle stesse;
Preso atto che il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. riferito al presente provvedimento risulta il dott. Luca Pontiggia, quale Dirigente del Settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi;
Visti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta in esame dal dirigente dott. Luca Pontiggia, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs n. 267/2000;
Tanto premesso, propone all’Onorevole Consiglio Comunale di voler
1. di stabilire con decorrenza 1.1.2010, sulla base delle considerazioni esposte in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per tutti i casi in cui non trova applicazione l’esenzione di cui l’articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 coordinato con
a. aliquota ordinaria del 7 per mille per tutti gli immobili diversi da quelli di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);
b. aliquota ridotta del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (di categoria A1, A8 e A9) e per la relativa pertinenza così come definite dall’articolo 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
c. aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari (di categoria A1, A8 e A9) di cui all’articolo 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
d. aliquota ridotta del 4 per mille per abitazione principale e pertinenza così come definite dall’articolo 3 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili dei soggetti passivi non comprese nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93/2008;
e. aliquota maggiorata dell’8 per mille per tutti gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (articolo 2, comma 4, Legge n. 431/1998);
f. detrazione di 125,00 euro da concedersi ai possessori di immobili adibiti ad abitazione principale non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93/2008 salvo la fattispecie di seguito prevista;
g. detrazione di 258,00 euro dall’I.C.I. dovuta per l’anno 2010 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di soggetti (non compresi nell’esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 coordinato con
1) limiti di reddito;
2) possesso beni immobili;
3) inabilità/portatore di handicap.
1) REDDITO:
Il reddito da considerare è quello complessivo ai fini I.R.P.E.F. dichiarato da tutti i componenti il nucleo di convivenza familiare, reddito che non dovrà superare i seguenti limiti per il 2010 (dichiarazione dei redditi anno 2009):
Componenti nucleo familiare |
Reddito annuo determinato come sopra Euro |
Una persona |
12.000,00 |
Due persone |
16.000,00 |
Tre persone |
17.000,00 |
Quattro persone |
18.000,00 |
Cinque persone |
21.000,00 |
Sei persone |
23.000,00 |
Oltre le sei persone |
26.000,00 |
2) POSSESSO BENI IMMOBILI
Il richiedente l’agevolazione ed i componenti il nucleo familiare non devono possedere abitazione principale classificata nelle categorie:
· A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
· A/8 - Abitazioni in ville;
· A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici;
· altri immobili siti su tutto il territorio nazionale a titolo di proprietà, usufrutto, uso e abitazione.
3) INABILITA’
Il richiedente l’agevolazione deve avere un grado di inabilità pari o superiore al 70%, ovvero essere portatore di handicap con attestato di invalidità civile;
I soggetti interessati ad usufruire della maggiore detrazione dovranno:
· possedere i requisiti previsti dai punti 1) e 2);
· ovvero possedere i requisiti previsti dai punti 2) e 3);
· inviare apposita domanda – autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, tramite raccomandata oppure consegnata a mano, entro l’anno di competenza del tributo, al Servizio Tributi del Comune di Monza, presso il quale sarà a disposizione il modulo eventualmente utilizzabile dagli interessati.
I contribuenti che presentano la domanda entro i termini possono al momento del pagamento delle rate ICI già tenere conto della maggiore detrazione;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazioni non veritiere verranno applicate le sanzioni di legge.
2. Di dare atto che le aliquote di imposta e le detrazioni come sopra determinate assicurano il rispetto degli equilibri di bilancio, avuto riguardo anche alle disposizioni regolamentari.
3. Di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione del presente provvedimento secondo le istruzioni emanate con
Inoltre, considerato che sussistono le condizioni di urgenza, propone al Consiglio Comunale di voler
con separata votazione ed a maggioranza dei consiglieri assegnati l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Dlgs n. 267/2000.”””
Nessuno intervenendo, il Presidente del Consiglio comunale, Domenico Inga, pone in votazione la proposta di deliberazione “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO
Le operazioni di voto avvengono con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.
Successivamente il Presidente del Consiglio comunale, pone in votazione la immediata eseguibilità sulla stessa deliberazione.
Le operazioni di voto avvengono con voto palese, a mezzo del sistema elettronico.
Visto l'esito della votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a' sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000.