DELIBERAZIONE N. 34 DEL 6 APRILE 2011

 

OGGETTO:     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2011. ALIQUOTE E DETRAZIONE

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

 

Premesso che:

-        l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, stabilisce entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, stabilendo inoltre che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-        l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo il differimento del predetto termine con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-        con decreto del Ministro dell’interno, adottato ai sensi del sopra citato articolo 151 del d.lgs. 267/2000, in data 17 dicembre 2010 è stato in effetti differito al 31 marzo 2011 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2011;

-        l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 prevede altresì che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

 

…………….omissis…………

 

Richiamato l’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010 n. 220 che ha confermato, sino all'attuazione del federalismo fiscale, “la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

 

…………….omissis…………

 

Richiamato altresì il decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008  n. 126, il quale, all’articolo 1, ha introdotto l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge 93/2008, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende “quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”;

 

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

…………….omissis…………

 

Considerato altresì che l’esenzione citata si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

…………….omissis…………

 

…………….omissis…………

 

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra espresse, di procedere alla determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2011 nelle seguenti misure:

o          aliquota ordinaria per fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6,50 per mille (sei virgola cinquanta per mille);

o          aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale: 5,60 per mille (cinque virgola sessanta per mille);

 

Ritenuto inoltre, sempre in virtù di quanto sopra, determinare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella stessa  misura prevista per l’anno 2010 e pertanto euro 126,00 (centoventisei);

 

Precisato, per quanto espresso ai punti precedenti, che l’aliquota per l’abitazione principale si applica alle fattispecie non rientranti nell’esenzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 93/2008;

 

Ritenuto inoltre opportuno richiamare, in via generale, l’apposito regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, precisando che la dichiarazione attestante l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del predetto regolamento, relativa all’abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata perentoriamente entro il 16 dicembre 2011;

 

…………….omissis…………

 

…………….omissis…………

 

…………….omissis…………

 

…………….omissis…………

 

 D E L I B E R A

 

1)      di stabilire, per quanto esposto in premessa, per l’anno 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle misure come di seguito indicate:

aliquota ordinaria per fabbricati (esclusi quelli di cui al seguente punto b), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6,50 per mille (sei virgola cinquanta per mille);

aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale: 5,60 per mille (cinque virgola sessanta per mille).

 

2)      di determinare, per quanto esposto in premessa, per l’anno 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da applicarsi all’imposta oggetto del presente provvedimento, nella misura annua di euro 126,00 (centoventisei).

 

3)      di non determinare, per le motivazioni esposte in premessa, alcuna ulteriore detrazione agevolata per l’anno 2011, posto che il predetto articolo 1 del decreto-legge 93/2008 ha disposto l’esclusione dall’imposta di tutte le fattispecie imponibili che precedentemente potevano usufruire del beneficio di tale ulteriore detrazione agevolata.

 

4)      di richiamare, in via generale, il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, precisando che la dichiarazione attestante l’esistenza dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), del predetto regolamento, relativa all'abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata perentoriamente entro il 16 dicembre 2011.

 

5)      di dare atto che la presente deliberazione è conforme a quanto espressamente disposto dall’articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010 n. 220, come richiamato in premessa, in quanto non prevede alcun aumento delle aliquote del tributo oggetto del presente provvedimento.

 

6)      …………….omissis…………

 

7)      di disporre, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di Lissone.

 

8)      di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, …………….omissis…………