ESTRATTO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 30 APRILE 2010

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2010. ALIQUOTE E DETRAZIONE

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio;

 

Premesso che:

-        l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, stabilisce entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, stabilendo inoltre che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

-        l’articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che gli enti locali deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, salvo il differimento del predetto termine con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio, della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-        con decreto del Ministro dell’interno, adottato ai sensi del sopra citato articolo 151 del d.lgs. 267/2000, in data 17 dicembre 2009 è stato in effetti differito al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010;

-        l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 prevede altresì che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

 

Considerato che il predetto articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, prevede anche che in caso di mancata approvazione entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Richiamato il comma 30 dell’articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, con il quale viene confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, “la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”;

 

Rilevato che in applicazione del citato articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 112/2008 non è pertanto consentito procedere ad alcun incremento delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010;

 

Richiamato altresì il decreto-legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008  n. 126, il quale, all’articolo 1, ha introdotto l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

Considerato che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del decreto-legge 93/2008, per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende “quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992”;

Visto il vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili ed i criteri di assimilazione ad abitazione principale come descritti dall’articolo 5, comma 1, di tale regolamento;

 

Considerato che tra i fabbricati da assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’esenzione di cui al citato decreto-legge 93/2008, sono da considerarsi le pertinenze, nei limiti previsti dal sopra citato articolo 5, comma 5, del vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e nel rispetto della disciplina di cui all’articolo 817 del codice civile;

 

Considerato altresì che l’esenzione citata si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

 

…………….omissis…………

 

Ritenuto quindi, per le motivazioni sopra espresse, di procedere alla determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2010 nelle seguenti misure:

a)         aliquota ordinaria per fabbricati (esclusi quelli di cui al punto seguente), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6,50 per mille (sei virgola cinquanta per mille);

b)        aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale: 5,60 per mille (cinque virgola sessanta per mille);

 

Ritenuto inoltre, sempre in virtù di quanto sopra, determinare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella stessa  misura prevista per l’anno 2009, e pertanto euro 126,00 (centoventisei);

 

Precisato, per quanto espresso ai punti precedenti, che l’aliquota per l’abitazione principale si applica alle fattispecie non rientranti nell’esenzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 93/2008;

 

Ritenuto inoltre opportuno richiamare, in via generale, l'apposito regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, precisando che la dichiarazione attestante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del predetto regolamento, relativa all'abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata perentoriamente entro il 16 dicembre 2010;

…………omissis………….

Ritenuto altresì opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, al fine di consentire l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 e dei relativi documenti allegati nei termini di legge;

 

………….omissis………...

 

 D E L I B E R A

 

1)       di stabilire, per quanto esposto in premessa, per l’anno 2010, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle misure come di seguito indicate:

a)      aliquota ordinaria per fabbricati (esclusi quelli di cui al seguente punto b), aree fabbricabili, terreni agricoli: 6,50 per mille (sei virgola cinquanta per mille);

b)     aliquota agevolata per abitazione principale, comprese le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale: 5,60 per mille (cinque virgola sessanta per mille).

 

2)       di determinare, per quanto esposto in premessa, per l’anno 2010, con decorrenza dal 1° gennaio 2010, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, da applicarsi all'imposta oggetto del presente provvedimento, nella misura annua di euro 126,00 (centoventisei).

 

3)       di non determinare, per le motivazioni esposte in premessa, alcuna ulteriore detrazione agevolata per l’anno 2010, posto che il predetto articolo 1 del decreto-legge 93/2008 ha disposto l’esclusione dall’imposta di tutte le fattispecie imponibili che precedentemente potevano usufruire del beneficio di tale ulteriore detrazione agevolata.

 

4)       di richiamare, in via generale, il regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, precisando che la dichiarazione attestante l’esistenza dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del predetto regolamento, relativa all'abitazione concessa in uso gratuito, deve essere presentata perentoriamente entro il 16 dicembre 2010.

 

5)       di dare atto che la presente deliberazione è conforme a quanto espressamente disposto dall’articolo 77-bis, comma 30, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, in quanto non prevede alcun aumento delle aliquote del tributo oggetto del presente provvedimento.

 

6)       di individuare quale responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato il Funzionario dell’Unità Tributi e Servizio Fiscale dottor Walter Blasi.

 

7)       di disporre, ai sensi dell’articolo 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, la pubblicazione della presente deliberazione per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Lissone.

 

8)       di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2010 e dei relativi documenti allegati nei termini di legge, con apposita votazione che ha riportato il seguente risultato: voti favorevoli n. 18, voti contrari n. 6, astenuti nessuno.