PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

 

 

N. 23  DATA 16 04 2010   

       

 

OGGETTO: SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO. Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote e modalità applicative per l’anno 2010.

 

PROPOSTA DEL

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO che l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal D.Lgs 30.12.1992 n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con i successivi provvedimenti legislativi;

 

RILEVATO:

-                              che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, disponendo, inoltre, che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

-                              che il Decreto Ministeriale del 17.12.2009 differisce il termine di approvazione del Bilancio di Previsione al 30.04.2010;

 

VISTO il Decreto Legge n. 93 del 27 05 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24 07 2008 e più precisamente l’art. 1 commi 1 e 2, relativi all’esclusione dal pagamento dell’ICI dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 e il comma 7 relativo alla sospensione del potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali e aliquote fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell’attuazione del federalismo fiscale;

 

RILEVATO che il comma 156, dell’art. 1 della Legge 296 del 27 12 2006 (Legge Finanziaria 2007), modifica l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs n. 504/92, attribuendo al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote ICI;

 

RILEVATO, inoltre, che il D.L. n. 233 del 04 07 06 convertito nella Legge n. 248 del 04 08 2006, all’art. 37, commi 13 e 14, modifica i termini per il versamento dell’imposta di cui trattasi, stabilendo le nuove scadenze al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo) di ogni anno, a partire dal 01 05 2007;

 

 VISTO il Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili vigente in questo Comune;

 

 DATO ATTO di quanto sopra esposto, vengono riconfermate per l’anno 2010 le aliquote dell’anno precedente e più precisamente:

 

1) 5,80  per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale censita in A1 – A8 e A9;

 

2) 6,50 per mille aliquota ordinaria;

 

 e anche la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in EURO 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e in caso di comproprietà la detrazione va divisa per il numero dei contitolari, indipendentemente dalla percentuale di possesso;

           

            RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000, nonché il vigente statuto comunale;

 

VISTI i parere resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati al presente atto;

 

Con voti …………..

 

D E L I B E R A

 

 

-          DI CONSIDERARE parte integrante e sostanziale le premesse del presente atto;

 

-          DI RICONFERMARE per l’anno 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili le aliquote sotto indicate:

 

1) 5,80  per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

2) 6,50 per mille aliquota ordinaria;

 

-          DI STIMARE in base alle proiezioni ricavate dalle riscossioni precedenti ed in base alle abitabilità rilasciate nel corso dell’anno precedente, il gettito complessivo dell’imposta in EURO 640.000,00 previsto nell’apposita risorsa del bilancio 2010;

 

-          DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 2^,del Regolamento vigente in questo Comune,  l’imposta verrà riscossa mediante versamento in c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune – mediante bonifico bancario o mediante pagobancomat e con  il modello F-24 con la possibilità di compensare i debiti ed i crediti tributari anche con riguardo all’ICI;

 

-          DI STABILIRE che dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all’art.3 del D.Lgs 504 come modificato dal D.Lgs 446/97, siano detratti,  fino alla concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportati al periodo dell’anno per cui protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; l’ammontare della detrazione potrà essere estesa alla pertinenza soltanto per l’eventuale parte eccedente rispetto all’imposta dovuta per l’abitazione principale;

 

-          DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote nonchè nella definizione delle detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del Comune e che quanto sopra disposto rispetta tale equilibrio;

 

-          DI DARE ATTO che, ai sensi del 2^comma dell’art.58 del D.Lgs 446/96 per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della Legge 91/63 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1^ gennaio dell’anno successivo;

 

-          DI DARE ATTO che, la presente costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2010, ai sensi dell’art.172 del D.Lgs 267/2000;

 

-          DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ai sensi del 4 comma dell’art. 69 del D. Lgs 507/93;

 

-          DI DISPORRE che la presente sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

-          DI DICHIARARE, con successiva separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

 

 

10  DATA 07 03 2008        

 

OGGETTO: SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO. Imposta Comunale sugli Immobili. Determinazione aliquote, detrazione e modalità applicative per l’anno 2008.

 

PROPOSTA DEL

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO che l’imposta comunale sugli immobili è stata istituita dal D.Lgs 30.12.1992 n.504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con i successivi provvedimenti legislativi;

 

DATO ATTO,  che l’art. 151, comma 1, del D.Lgs 267/2000, stabilisce che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, disponendo, inoltre, che tale termine possa essere differito con Decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 12 2007, pubblicato sulla G.U. n. 302 del 31 12 2007, il quale differisce il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 03 2008;

 

RILEVATO che il comma 156, dell’art. 1 della Legge 296 del 27 12 2006 (Legge Finanziaria 2007), modifica l’art. 6, comma 1, primo periodo, del D. Lgs n. 504/92, attribuendo al Consiglio Comunale la competenza nella determinazione delle aliquote ICI;

 

RILEVATO, inoltre, che il D.L. n. 233 del 04 07 06 convertito nella Legge n. 248 del 04 08 2006, all’art. 37, commi 13 e 14, modifica i termini per il versamento dell’imposta di cui trattasi, stabilendo le nuove scadenze al 16 giugno (acconto) e al 16 dicembre (saldo) di ogni anno, a partire dal 01 05 2007;

 

 VISTO il Regolamento dell’imposta comunale sugli immobili vigente in questo Comune;

 

 RILEVATA la necessità di stabilire le modalità applicative dell’imposta per l’anno 2008;

 

 VERIFICATO il gettito del tributo per l’anno in corso con riferimento alla proiezione dei dati acquisiti dalla riscossione dell’imposta in oggetto;

 

CONSTATATO che le esigenze del bilancio in relazione agli impegni ed ai programmi in atto, alle effettive necessità ed ai servizi da garantire, tenendo anche presente le maggiori entrate derivanti dal prosieguo del progetto obiettivo denominato “Equità Fiscale”, impongono di determinare per l’anno 2008 le sotto indicate aliquote:

 

1) 5,80  per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

2) 6,50 per mille aliquota ordinaria;

 

            RITENUTO altresì dover riconfermare la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in EURO 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e in caso di comproprietà la detrazione va divisa per il numero dei contitolari, indipendentemente dalla percentuale di possesso;

 

            DI STABILIRE una maggiore detrazione esclusivamente per le abitazioni principali delle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale ai sensi dell’ultimo capoverso dell’art. 8 del D.Lgs 504/92 come modificato dal D.L. 50/97 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/97;

 

DI PRENDERE ATTO dell’ulteriore detrazione per abitazione principale istituita dalla Legge n. 244 del 24 12 2007 art. 1 comma 5, pari all’ 1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione non deve comunque superare i 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 – A8 – A9;

 

            VISTA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali, Ufficio Federalismo Fiscale n. 1 del 31 01 2008 avente per oggetto: “Imposta Comunale sugli Immobili (ICI). Articolo 1 commi 5 e 7 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ulteriore detrazione per abitazione principale. Quesiti.”, dalla quale si evince che nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale, sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in quanto, per loro stessa natura, come dispone l’art. 817 del Codice Civile, queste sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale e che le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il Regolamento Comunale considera come tali ai fini ICI.

Inoltre, precisa, che gli immobili assimilati all’abitazione principale ai sensi dell’art. 3, comma 56, della Legge  n. 662/96 (abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata) ed ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera e) del D.Lgs n. 446/97 (immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela), non rientrano nell’ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione statale;

 

            RICHIAMATO il D.Lgs n. 267/2000, nonché il vigente statuto comunale;

 

VISTI i parere resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, allegati al presente atto;

 

Con voti …………..

 

D E L I B E R A

 

 

-          DI CONSIDERARE parte integrante e sostanziale le premesse del presente atto;

 

-          DI APPROVARE per l’anno 2008 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili che sarà applicata in questo Comune nelle sotto indicate misure:

 

1) 5,80  per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

2) 6,50 per mille aliquota ordinaria;

 

-          DI STIMARE in base alle proiezioni ricavate dalle riscossioni precedenti ed in base alle abitabilità rilasciate nel corso dell’anno precedente, il gettito complessivo dell’imposta in EURO 1.253.000,00 previsto nelle apposite risorse del bilancio 2008, una parte nel titolo I pari a € 1.123.000,00 e una parte nel titolo III pari a € 130.000,00;

 

-          DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 8, comma 2^,del Regolamento vigente in questo Comune,  l’imposta verrà riscossa mediante versamento in c/c postale intestato alla Tesoreria del Comune – mediante bonifico bancario o mediante pagobancomat e con  il modello F-24 con la possibilità di compensare i debiti ed i crediti tributari anche con riguardo all’ICI;

 

-          DI STABILIRE che dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di cui all’art.3 del D.Lgs 504 come modificato dal D.Lgs 446/97, siano detratti,  fino alla concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportati al periodo dell’anno per cui protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; l’ammontare della detrazione potrà essere estesa alla pertinenza soltanto per l’eventuale parte eccedente rispetto all’imposta dovuta per l’abitazione principale;

 

-          DI STABILIRE, inoltre, per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, come definito dall’art. 3 comma 55 della L. 662/96 integrato dall’art. 3 del D.L. 11 03 1997 n. 50 convertito con modificazioni dalla Legge 122/97, una maggiore riduzione dell’imposta, elevando per l’anno 2008 la detrazione da EURO 103,29 ad EURO 180,00 nelle seguenti circostanze:

 

  1. Pensionati e lavoratori dipendenti con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino ad EURO 13.500,00, più EURO 1.032,91 per ogni persona a carico;
  2. Portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino ad EURO 13.500,00, più EURO 1.032,91 per ogni persona a carico;
  3. Disoccupati con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino ad EURO 13.500,00, più EURO 1.032,91 per ogni persona a carico;
  4. Lavoratori posti in cassa integrazione o mobilità con reddito annuale imponibile, ai fini IRPEF, di tutti i componenti il nucleo familiare, fino ad EURO 13.500,00, più EURO 1.032,91 per ogni persona a carico;
  5. Nel caso di presenza nei nuclei suddetti, di portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o nel caso di presenza di persone anziane non autosufficienti con certificazione medica dell’ASL, sempre se conviventi, l’aumento del reddito per persona a carico è elevato da EURO 1.032,91 ad EURO 1.549,37;
  6. I titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma dei vigenti regolamenti se non già beneficiari secondo quanto previsto ai punti precedenti;

Gli aventi diritto alla maggiore detrazione devono presentare apposita domanda presso l’Ufficio Tributi entro e non oltre il 31 maggio 2008.

 

-          DI PRENDERE ATTO dell’ulteriore detrazione per abitazione principale istituita dalla Legge n. 244 del 24 12 2007 art. 1 commi 5, pari all’ 1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione non deve comunque superare i 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 – A8 – A9.

L’ammontare complessivo delle detrazioni può arrivare ad un massimo di 303,29 euro o nel caso di maggiore detrazione non può superare 380,00 euro. Nella determinazione della base imponibile dell’abitazione principale, sulla quale calcolare l’ulteriore detrazione deve essere incluso anche il valore delle sue eventuali pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, in quanto, per loro stessa natura, come dispone l’art. 817 del Codice Civile, queste sono assoggettate allo stesso trattamento dell’abitazione principale. Le pertinenze da tenere in considerazione sono quelle che il Regolamento Comunale considera come tali ai fini ICI.

 

-          DI DARE ATTO che nella determinazione delle aliquote nonchè nella definizione delle detrazioni sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del Comune e che quanto sopra disposto rispetta tale equilibrio;

 

-          DI DARE ATTO che, ai sensi del 2^comma dell’art.58 del D.Lgs 446/96 per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della Legge 91/63 soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1^ gennaio dell’anno successivo;

 

-          DI DARE ATTO che, la presente costituisce allegato al bilancio di previsione per l’esercizio 2008, ai sensi dell’art.172 del D.Lgs 267/2000;

 

-          DI TRASMETTERE la presente deliberazione alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze ai sensi del 4 comma dell’art. 69 del D. Lgs 507/93;

 

-          DI DISPORRE che la presente sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.

 

-          DI DICHIARARE, con successiva separata votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Sottocorno Nicoletta