DELIBERA C.C. n. 12 DEL 19.05.2011
DELIBERA
1) di confermare - per i motivi esposti in narrativa - le aliquote dell’Imposta Comunale sugli
Immobili per l’anno 2011 nelle seguenti misure:
v applicare l’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze come previsto dal D.L.
n. 93/2008 come convertito nella Legge n. 126/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale
A1,A8e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del
decreto n. 504 del 1992;
v mantenere invariata l’aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati produttivi e commerciali, terreni agricoli ed aree fabbricabili;
v mantenere invariata al 6,5 per mille l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (abitazioni locate- seconde case- box- autorimesse- posti auto abitazioni intestate a persone giuridiche con relative pertinenze, pertinenze diverse da quelle relative all’abitazione principale ), comprese le relative pertinenze come sopra identificate;
v mantenere invariata al 7 per mille l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale e non locate (case sfitte e/o a disposizione), comprese le relative pertinenze come sopra identificate;
v di mantenere invariata l’aliquota del 5,5 per mille per gli immobili inagibili o inabitabili in base all’articolo 8 del D.L. 504/1992 con l’imposta ridotta al 50 per cento;
v mantenere l’aliquota del 6,5 per mille per le pertinenze diverse da quelle per l’abitazione principale;
v mantenere l’aliquota del 5,5 per mille per i terreni ad uso agricolo e per terreni edificabili;
v applicare l’aliquota del 4 per mille alle abitazioni locate in regime convenzionale ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 e D.M. 5 del 5.03.1999 ed in forza di un accordo stipulato con le associazioni di categoria in data 15.05.2000.
2) di confermare l'applicazione del D.L. n. 93/2008 per quelle abitazioni più relative pertinenze i cui proprietari siano ospitati presso strutture residenziali (case di cura e case di riposo) come risultante da dichiarazione da presentare entro il 1° giugno di ogni anno e per un periodo superiore ad almeno sei mesi.
L’unità abitativa deve risultare libera e non in utilizzo, anche a titolo gratuito, a terzi e /o parenti.
3) di confermare l’esenzione per le abitazioni, comprese le relative pertinenze, date a titolo gratuito quale loro abitazione principale ai parenti di I° grado, risultanti residenti in Carate Brianza alla data del 1° Gennaio di ogni anno.
I proprietari hanno l’obbligo di presentare domanda per il riconoscimento dell’agevolazione,
(allegato “A”).
La domanda dovrà essere presentata ogni anno per la richiesta del diritto.