DELIBERA C.C. N. 22 DEL 06.05.2010

 

1) di confermare - per i motivi esposti in narrativa - le aliquote dell’Imposta Comunale sugli

Immobili per l’anno 2010 nelle seguenti misure:

 

a)     applicare l’esenzione per l’abitazione principale e le relative pertinenze come previsto dal D.L. n. 93/2008 come convertito nella Legge n. 126/2008, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992;

b)     mantenere invariata l’aliquota del 5,5 per mille per i fabbricati produttivi e commerciali, terreni agricoli ed aree fabbricabili;

c)      mantenere invariata al 6,5 per mille l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale (abitazioni locate- seconde case- box- autorimesse- posti auto abitazioni intestate a persone giuridiche con relative pertinenze, pertinenze diverse da quelle relative all’abitazione principale ), comprese le relative pertinenze come sopra identificate;

d)     mantenere invariata al 7 per mille l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione diversa da quella principale e non locate (case sfitte e/o a disposizione), comprese le relative pertinenze come sopra identificate;

e)     di mantenere invariata l’aliquota del 5,5 per mille per gli immobili inagibili o inabitabili in base all’articolo 8 del D.L. 504/1992 con l’imposta ridotta al 50 per cento;

f)        mantenere l’aliquota del 6,5 per mille per le pertinenze diverse da quelle per l’abitazione principale;

g)     mantenere l’aliquota del 5,5 per mille per i terreni ad uso agricolo e per terreni edificabili; applicare l’aliquota del 4 per mille alle abitazioni locate in regime convenzionale ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3 e D.M. 5 del 5.03.1999 ed in forza di un accordo stipulato con le associazioni di categoria in data 15.05.2000.

 

2) di confermare l'applicazione del D.L. n. 93/2008 per quelle abitazioni più relative pertinenze i cui proprietari siano ospitati presso strutture residenziali (case di cura e case di riposo) come risultante da dichiarazione da presentare entro il 1° giugno di ogni anno e per un periodo superiore ad almeno sei mesi.

L’unità abitativa deve risultare libera e non in utilizzo, anche a titolo gratuito, a terzi e /o parenti.

 

3) di confermare l’esenzione per le abitazioni, comprese le relative pertinenze, date a titolo gratuito quale loro abitazione principale ai parenti di I° grado, risultanti residenti in Carate Brianza alla data del 1° Gennaio di ogni anno.

I proprietari hanno l’obbligo di presentare domanda per il riconoscimento dell’agevolazione,

(allegato “A”).

La domanda dovrà essere presentata ogni anno per la richiesta del diritto.

 

4) di dichiarare, con separata votazione (n. 20 consiglieri presenti e votanti, n. 13 voti favorevoli, n. 7 voti contrari) il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 - testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali.