Soggetti passivi
I proprietari e i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto,uso, abitazione, enfiteusi e superficie) di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Busnago sono soggetti al pagamento dell’ici.
A decorrere dal 1° gennaio 2008 sono escluse dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a condizione che non siano accatastate nella categoria A1, A8 e A9. Si considera parte integrante dell’abitazione principale una sola pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, classificata catastalmente nella categoria C/2, C/6 oppure C/7 ubicata nello stesso edificio o in altro complesso immobiliare, a condizione che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione posseduta dal proprietario o titolare di diritto di godimento e nella quale lo stesso dimora abitualmente.
Sono esclusi da tale esenzione gli immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili) A8 (ville) e A9 (castelli) anche se adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze che continueranno a pagare l’ici come abitazione principale in base all’aliquota del 5,8 per mille con la detrazione di € 103,29.
Si ricorda inoltre che il possesso di un solo fabbricato non è da ritenere condizione di esenzione dal pagamento ici, infatti è importante al fine dell’esenzione ici prima casa vi sia la residenza nell’immobile posseduto.
Modalità di versamento
Il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) potrà essere eseguito:
1. nella modalità ordinaria mediante bollettino di versamento postale I.C.I. – conto corrente n. 29083235 intestato a Comune di Busnago –Servizio di Tesoreria – I.C.I. presso gli uffici postali
2. tramite il modello F24, presso gli uffici postali/bancari utilizzando i seguenti codici:
codice Comune: B289
codice tributo: 3901 abitazione principale; 3902 terreni agricoli; 3903 aree fabbricabili; 3904 altri fabbricati.
Si avverte che, utilizzando tale modalità di pagamento, è possibile effettuare la compensazione con crediti di imposta esclusivamente relativi a tributi erariali (IRPEF,IVA…)o a rapporti di natura previdenziale/assistenziale (INPS, INAIL ecc…). Non è ammessa in alcun modo la compensazione utilizzando crediti ici. La colonna presente nella sezione ici del modello F24 relativa a “importi a credito compensati” non deve quindi mai essere utilizzata a tale scopo.
3 NOVITA’ 2010: con PAGO BANCOMAT presso l’ufficio tributi.
AGEVOLAZIONI
E’ equiparata all’abitazione principale quella concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado o parenti collaterali di secondo grado (fratelli-sorelle) nel limite di una unità e una pertinenza, in presenza di apposita certificazione da presentarsi all’ufficio tributi ANNUALMENTE dall’1 al 16 giugno , nonché l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Quando versare l’imposta per l’anno in corso
ACCONTO: ENTRO IL 16 GIUGNO 2010 pari al 50% dell’imposta dovuta tenendo conto dell’aliquota e della detrazione prevista per l’anno 2009;;
SALDO: ENTRO IL 16 DICEMBRE
E’ possibile effettuare un unico versamento dell’imposta annuale entro il 16 giugno 2010.
1. L’importo da versare deve essere arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Non si fa luogo al versamento dell’imposta comunale se l’importo da versare è inferiore a € 2,00.
3. Detrazione di imposta per l’abitazione principale: € 103,29.
Le aliquote per l’anno 2010
q 5,8 per mille per abitazioni principali non esenti (A1, A8 e A9) e relativa pertinenza;
q 6,8 per mille aliquota ordinaria.
Per il calcolo ici è necessario essere in possesso delle schede catastali.
Dove vengono rilasciate le schede catastali?
Le schede catastali con l’identificativo degli immobili si rilasciano presso lo Sportello Catastale Decentrato del Comune di VIMERCATE (Piazza Unità D’italia 3) nei seguenti orari di ricevimento del pubblico:
· dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00
· giovedì anche nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.00.
Recapito telefonico 039/6659256
ICI AREE FABBRICABILI
Per i valori delle aree fabbricabili e per il calcolo ici si prega di rivolgersi all’ufficio tributi.
DICHIARAZIONE ICI
A partire dall'anno 2008, la dichiarazione Ici deve essere presentata quando le modificazioni soggettive ed oggettive comportano una riduzione dell'imposta e nei casi in cui il Comune non può acquisire dalla banca-dati catastale le informazioni necessarie per la determinazione dello stesso tributo comunale.
In altri termini, non deve essere presentata la dichiarazione Ici quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta comunale dipendono da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla disciplina del modello unico informatico (MUI) che i notai utilizzano dal 15 giugno 2004 per effettuare la registrazione, la trascrizione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie).
Va ricordato, infine, che la dichiarazione deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui sono avvenute le modificazioni soggettive ed oggettive relative alla determinazione dell'imposta comunale sugli immobili.
Si sottolinea che possono essere consultati gratuitamente i dati catastali relativi agli immobili, seguendo le modalità di accesso indicate sul sito http://www.agenziaterritorio.it.
Nel sottostante elenco sono indicate le principali situazioni in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione nel corso dell'anno 2010.
Immobili che godono di riduzioni dell'imposta
Immobili oggetto di atti per i quali non è stato utilizzato il MUI (modello unico informatico)
· immobili oggetto di atti notarili formati o autenticati prima del 1° giugno 2007, e precisamente:
- assegnazione divisionale a conto di futura divisione;
- conferma (quando previsto da leggi speciali);
- cessioni di beni ai creditori;
- cessioni di diritti reali a titolo gratuito;
- convenzioni matrimoniali;
- costituzione di diritti reali a titolo gratuito;
- costituzione di fondazione;
- costituzione di fondo patrimoniale;
- divisioni;
- donazioni;
- permuta;
- prestazione in luogo dell'adempimento con trasferimento di diritti di cui all'art. 1197 del codice civile;
- quietanza con trasferimento di proprietà;
- retrocessione;
- ricognizione di diritti reali di cui agli artt. 177 e 178 del codice civile;
- riconoscimento di proprietà di cui agli artt. 2653, n. 5 e 2944 del codice civile;
- rinunzia di legato;
- acquisto di legato;
- costituzione di fondo patrimoniale per testamento.
Altri casi in cui è necessaria la dichiarazione ici:
Per i casi non presenti in questo elenco, il contribuente può rivolgersi al Comune dove è ubicato l'immobile per le necessarie informazioni sull'obbligo o meno di presentare la dichiarazione Ici.
UFFICIO TRIBUTI
L’Ufficio Tributi effettuerà il calcolo ici ai contribuenti in possesso delle schede catastali.
Gli orari di ricevimento del pubblico sono i seguenti:
Lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30
Sabato dalle 9,00 alle 12,30.
Recapiti telefonici di riferimento 039/6825023
039/6825066
L’Amministrazione Comunale