Comune di Agrate Brianza (Prov. Monza e della Brianza)
Estratto della deliberazione n. 19 del 31.3.2011
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011 – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
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1. di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:
a) Aliquota ordinaria: 7‰
b) Aliquota per abitazione principale e pertinenze come da regolamento: 4,5‰ valida solo per le categorie catastali A1, A8 e A9
c) Aliquota del 2‰ per immobili soggetti ad interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili inclusi nelle zone RA e RB1 del P.R.G. (per un massimo di tre anni dalla data di inizio lavori)
d) Aliquota del 4‰ per abitazioni locate con canone agevolato di cui all’art. 2, comma 3, della L. 431/98;
2. di dare atto che sono escluse dall'Imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari e le loro pertinenze adibite ad abitazione principale, nonché quelle ad esse assimilate ai sensi dell’art. 23 del vigente regolamento, con esclusione di quelle di categorie catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
a) di equiparare all’abitazione principale con assoggettamento alla medesima aliquota e detrazione o esenzione, l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale;
3. di equiparare altresì all’abitazione principale con assoggettamento alla medesima aliquota e detrazione o esenzione:
Ø l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da persona anziana o disabile che acquisisce la residenza in istituti sanitari o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti affittata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti;
Ø l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da un cittadino italiano residente all’estero, a condizione che la stessa non risulti affittata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti;
Ø le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale anche se possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale;
Ø le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
Ø gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4. di stabilire per l’anno 2011, l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale in Euro 110,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
5. di dare atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2011 nonché, in assenza di ulteriori deliberazioni, per le annualità successive sulla base del disposto dell’art.1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007);
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