I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – anno 2011

Con Decreto-Legge n. 93/2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008 è stata stabilita, l'esclusione dall'ICI delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione di quelle appartenenti alle seguenti tipologie: A/1, A/8 e A/9.

In applicazione del decreto di cui sopra, nel COMUNE LIMBIATE, sono escluse dall'ICI le pertinenze dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino al massimo di due (box, cantina, tettoie – C/2, C/6, C/7);

In ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 4/3/2011, e a quanto indicato dall’art. 5 del Regolamento Comunale, gli immobili per cui non va corrisposta l’ICI sono i seguenti:

  • abitazione di proprietà e residenza del soggetto passivo;
  • alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
  • abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
  • l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro Comune per ragioni di servizio, qualora l’unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore.

  • gli immobili adibiti ad abitazione principale dati in uso a parenti entro il secondo grado in linea diretta e/o collaterale (figli, genitori, fratelli, nipoti figli di figli);
  • Il coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricati destinati ad abitazione principale situati nel territorio del Comune;
  • l’abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
  • gli immobili siti sul territorio di Limbiate, con accesso pedonale/carraio nei Comuni confinanti, adibiti ad abitazione principale da soggetti residenti in detti comuni, in quanto equiparati ad abitazione principale;

per i casi sopra indicati resta l’obbligo di comunicare al Comune l’adempimento su modelli appositamente predisposti, entro la data di scadenza del pagamento ICI della rata a saldo (16 dicembre).

La documentazione deve essere trasmessa solo per i nuovi aventi diritto o se lo stesso viene meno.

l’aliquota I.C.I. va corrisposta nella misura di:

  • quattro virgola nove per mille (4,9‰) per le unità immobiliari A/1, A/8 e A/9 considerate abitazioni principali applicando la relativa detrazione di € 104,00.

  • sette per mille (7,0‰) per tutte le unità immobiliari non considerate abitazioni principali.

  • sette per mille (7,0‰) per le aree edificabili (aventi superficie superiore a mq. 150 – art. 2 – Regolamento ICI);

valori definiti con delibera di C.C. n. 12 del 4/3/2011: zone residenziali (A-B-C del vigente P.R.G.) € 240,00/mq; zona industriale ed artigianale (D del vigente P.R.G.) € 120,00/mq; zona produttiva, terziario, ecc. (D1-D2-D3 del vigente P.R.G.) € 155,00/mq; zona attrezzature ricettive tempo libero € 110,00/mq.

MAGGIORE DETRAZIONE/AGEVOLAZIONI

  • due per mille (2,0‰):

per le unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi previsti dall’art. 2, comma 3, della L. 9.12.1998, n. 431 - (il diritto sussiste qualora il soggetto passivo dell’imposta presenti istanza, entro il 16 dicembre, su modello predisposto dall’ufficio tributi – la documentazione deve essere trasmessa solo per i nuovi aventi diritto o se lo stesso viene meno );

DICHIARAZIONE I.C.I.

Anche per il 2011 non va presentata la dichiarazione I.C.I..

Resta l’obbligo per tutti i casi che non prevedano una trascrizione da parte del notaio (Es. acquisizione o perdita del requisito di abitazione principale, terreno agricolo che diventa edificabile e viceversa, valore aree fabbricabili, leasing, valore immobili a scrittura contabile, ecc)

I modelli per la dichiarazione devono essere presentati all’Ufficio Tributi entro il 31 luglio2011.

Ufficio Tributi comunale presso il Municipio – via Monte Bianco n. 2 – piano terra

orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30

lunedì e mercoledì dalle ore 16,45 alle ore 18,00

VERSAMENTO

  • Il versamento dell’imposta va effettuato: - il 50% per la prima rata entro il 16 giugno;

- il 50% per la seconda rata entro il 16 dicembre.

Il versamento può essere effettuato in unica soluzione, per l’intero anno, entro la scadenza del 16/6/2010.

Conto Corrente n° 14523799 - intestato a: COMUNE DI LIMBIATE

SERVIZIO DI TESORERIA ICI - Via monte Bianco, 2 – 20051 LIMBIATE

L’ASSESSORE ALLE FINANZE IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

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Limbiate, maggio 2011