COMUNE DI USMATE VELATE
Provincia di Milano
DELIBERA C.C. 8 DEL 31/03/2008
OGGETTO: I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili - Aliquote e detrazioni per il 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
(….OMISSIS)
DELIBERA
1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare per il 2008 l’aliquota relativa all’abitazione principale nella misura del 5,5‰ (cinque virgola cinque per mille).
3. Di confermare le restanti aliquote e detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili per il 2008 nelle stesse misure deliberate per il 2007;
4. Di prendere atto che a seguito della modifica introdotta dall’art. 1, comma 5, della legge n.244/07 che ha introdotto il comma 2-bis all’art. 8 del d.lgs. 504/92 dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Detta ulteriore detrazione non si applica alle abitazioni di categoria catastale A1-A8 e A9 (abitazione di lusso);
5. Di dare atto, quindi, che le aliquote e detrazioni ICI per il 2008 approvate dal Comune di Usmate Velate sono quelle riportate nell’allegato prospetto A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. Di inviare copia della presente deliberazione ai fini della pubblicazione al Dipartimento per le politiche fiscali – Ufficio federalismo fiscale- presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze all’inidirizzo dpf.federalismoficale@finanze.it .
Allegati:
- Pareri;
- Allegato "A"
ALIQUOTE:
a) Abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale di godimento dimora abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche, inclusa la pertinenza. In tal senso si precisa che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento comunale ICI approvato con deliberazione n° 61 del 30/11/99, si considerano parti integranti dell’abitazione principale: il garage o box (C/6), la cantina (C/2) e la soffitta (C/7) che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale. L’applicazione dell’aliquota sopra considerata è limitata ad una sola pertinenza dell’abitazione principale. Resta fermo che l’abitazione principale e la sua pertinenza continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate a ogni altro effetto stabilito nel d.lgs. 504/92, ivi comprese la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo e dell’imposta dovuta secondo l’applicazione dell’ aliquota prevista nella presente deliberazione. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale spettando alla pertinenza solo quella parte di detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
b) Alloggio regolarmente assegnato dall’Istituto autonomo case popolari (adesso ALER);
c) Unità immobiliare posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata.
Sono equiparate ai fini dell’applicazione di questa aliquota:
d) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso l’equiparazione decorre dalla data in cui risulta essere presentata la richiesta di variazione;
f) l’abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il primo grado che la occupano quale loro abitazione principale. In tale caso l’agevolazione è subordinata alla presentazione, entro il termine per versare l’acconto ICI per l’anno di riferimento, del contratto di comodato d’uso regolarmente registrato.
a) Aree edificabili;
b) Terreni agricoli;
c) Tutti gli altri immobili diversi dall’abitazione principale così come individuati al punto precedente.
Per gli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale (ad eccezione delle categorie catastali A/10 – B – C- D) e non locati.
DETRAZIONE COMUNALE:
Euro 120,00
Tale detrazione si applica nel caso di abitazione principale così come precisato al punto 1 precedente, ad esclusione della lettera f) (immobili concessi in comodato d'uso gratuito a famigliari entro il primo grado di parentela per i quali si applica solo l'aliquota ridotta del
5,5 ‰ e non anche la detrazione ).
ULTERIORI DETRAZIONI COMUNALI PER CASI PARTICOLARI
1) DETRAZIONE PER LIMITE DI REDDITO
La detrazione è elevata a € 200,00, qualora ricorrano congiuntamente le tre condizioni sotto indicate:
1. Reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2007 non superiore a € 10.850,00 più € 827,00 per ogni persona a carico;
2. Non possesso di unità immobiliare, accatastate o da accatastare nelle categorie A1 – A8 – A9;
3. Non titolarità di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con esclusione del box pertinente all’abitazione principale (questo requisito riguarda sia il richiedente, sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o eventuali quote condominiali.
2) DETRAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP
La detrazione è elevata a € 250,00 qualora ricorrano congiuntamente le quattro condizioni sotto indicate:
1. Reddito del nucleo familiare relativo all’anno 2007 non superiore a € 10.850,00 più € 827,00 per ogni persona a carico;
2. Non possesso di unità immobiliare, accatastate o da accatastare nelle categorie A1 – A8 – A9;
3. Non titolarità di alcun diritto reale su altri immobili o quote di essi, su tutto il territorio nazionale con esclusione del box pertinente all’abitazione principale (questo requisito riguarda sia il richiedente, sia gli altri componenti il nucleo familiare) e/o eventuali quote condominiali.
4. Il soggetto deve possedere una percentuale di inabilità pari o superiore al 70%.
Al fine di poter usufruire di tale maggiore detrazione il contribuente dovrà presentare entro il termine per il versamento dell'acconto I.C.I. un'autocertificazione in carta libera attestante l'esistenza in capo al richiedente dei requisiti sopra richiamati.
Si precisa che per nucleo familiare si intende quello previsto dall’art. 1-bis del Dpcm 7/05/1999, n. 221 e successive modificazioni e integrazioni.
DETRAZIONE STATALE (art. 1, commi 5 e 7, della legge n. 244/07)
1,33 per mille della base imponibile dell’abitazione principale e di una pertinenza.
L’ulteriore detrazione statale, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Sulla base di quanto specificato dal Ministero dell’Economia nella Risoluzione n. 1 del 31.01.2008 la detrazione statale non si applica:
1. alle abitazioni di categoria catastale A1-A8 e A9 (abitazione di lusso);
2. alle abitazioni concesse in comodato d’uso a parenti entro il primo grado;
3. all’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto o altro diritto reale da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero permanente.
Detta detrazione statale, si applica, invece, ad un’unica pertinenza dell’abitazione principale.