Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2009.

 

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2010.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l’art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che con il comma 156 trasferisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e s.m.i., che istituisce e disciplina l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

l’art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, in L. 24.07.2008, n. 126, che a decorrere dall’anno d’imposta 2008:

la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale - n. 12/DF del 05.06.2008, con cui vengono forniti chiarimenti in merito all’operatività dell’esenzione;

il D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in L. 06.08.2008, n. 133, che all’art. 77-bis, comma 30, testualmente recita: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.)";

Richiamati:

l'art. 36 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.03.1996;

il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 10.02.2000, n. 58 del 22.12.2001, n. 9 del 23.02.2004, n. 11 del 03.03.2005, n. 17 del 31.03.2006, n. 11 del 30.03.2007, n. 11 del 31.03.2008 e n. 55 del 18.12.2008, tutte esecutive ai sensi di legge;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano determinate le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009;

Appurato che, per effetto delle assimilazioni previste dal vigente regolamento comunale, l’esenzione I.C.I. di cui al citato D.L. 93/2008 riguarda le seguenti unità immobiliari, se diverse da quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici):

Considerato che la L. 09.12.1998, n. 431:

Atteso che il richiamato regolamento comunale I.C.I. all’art. 10, comma 2, prevede che le aliquote diversificate vengano applicate:

Ritenuto:

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e dal Ragioniere Capo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA

  1. Di determinare, per le ragioni meglio evidenziate in preambolo, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010 nei modi e nei termini di cui all'accluso allegato A), che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;

 

INDI

Con distinta e separata votazione resa nei termini infracitati, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

 

ALLEGATO A)

Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2009.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

ANNO 2010

ALIQUOTE

 

2,0 per mille

Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 16.12.2010.

4,0 per mille

Per le abitazioni, possedute anche in aggiunta all'abitazione principale, purchè locate con contratto registrato, che abbiano la copertura in eternit, i cui proprietari dimostrino di volerne effettuare la sostituzione, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 16.12.2010.

4,7 per mille

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per tutte le pertinenze alle stesse ascrivibili.

9,0 per mille

Per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431.

6,7 per mille

Aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili.

DETRAZIONE

€ 120,00

Per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo.

 

 

 

 

 

 

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