Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2009.
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta per l'anno 2010.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l’art. 1 della L. 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria per l'anno 2007), che con il comma 156 trasferisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, e s.m.i., che istituisce e disciplina l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
l’art. 1 del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito, con modificazioni, in L. 24.07.2008, n. 126, che a decorrere dall’anno d’imposta 2008:
- introduce l’esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fatta eccezione per le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;
- estende il beneficio dell’esenzione alle abitazioni che il Comune abbia assimilato all’abitazione principale con disposizione regolamentare vigente alla data di entrata in vigore del decreto;
la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale - n. 12/DF del 05.06.2008, con cui vengono forniti chiarimenti in merito all’operatività dell’esenzione;
il D.L. 25.06.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in L. 06.08.2008, n. 133, che all’art. 77-bis, comma 30, testualmente recita: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U.)";
Richiamati:
l'art. 36 del vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14.03.1996;
il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'I.C.I., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15.02.1999 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 10.02.2000, n. 58 del 22.12.2001, n. 9 del 23.02.2004, n. 11 del 03.03.2005, n. 17 del 31.03.2006, n. 11 del 30.03.2007, n. 11 del 31.03.2008 e n. 55 del 18.12.2008, tutte esecutive ai sensi di legge;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 18.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano determinate le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009;
Appurato che, per effetto delle assimilazioni previste dal vigente regolamento comunale, l’esenzione I.C.I. di cui al citato D.L. 93/2008 riguarda le seguenti unità immobiliari, se diverse da quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici):
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, e tutte le pertinenze alla stessa ascrivibili;
- l’abitazione dei custodi, così come definita dal Contratto Nazionale di Lavoro per la categoria e richiamate dall’articolo 659 del codice di procedura civile;
- gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale (A.L.E.R.);
- l’unità immobiliare, costituente abitazione principale, posseduta da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e tutte le pertinenze alla stessa ascrivibili;
- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che la stessa non risulti locata, e tutte le pertinenze alla stessa ascrivibili;
- l’unità immobiliare e tutte le pertinenze alla stessa ascrivibili possedute dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, a condizione che il contribuente interessato non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune di Muggiò;
- l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta - ascendente e discendente - di primo grado (dai genitori ai figli e viceversa) che vi abbiano stabilito la residenza anagrafica, e tutte le pertinenze alla stessa ascrivibili;
Considerato che la L. 09.12.1998, n. 431:
- all’art. 2, comma 3, individua un’innovativa modalità di accesso al mercato degli alloggi in affitto, alternativa al contratto liberamente definito dalle parti, e che aderendo a tale modalità, che riconosce agevolazioni fiscali ai proprietari, il Comune di Muggiò ha raggiunto un importante obiettivo di politica sociale incrementando il numero degli alloggi offerti in locazione a canoni inferiori a quelli di libero mercato, e pertanto accessibili ad un maggior numero di famiglie;
- all’art. 2, comma 4, prevede che i comuni possano deliberare, anche in deroga al limite minimo stabilito dalla normativa vigente, aliquote I.C.I. più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili definiti dagli accordi stipulati in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
- all’art. 2, comma 4, della citata L. 431/1998 prevede inoltre che i comuni possano deliberare, anche in deroga al limite massimo stabilito dalla normativa vigente, aliquote aggravate per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Atteso che il richiamato regolamento comunale I.C.I. all’art. 10, comma 2, prevede che le aliquote diversificate vengano applicate:
- alle abitazioni concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della citata L. 431/1998;
- alle abitazioni, possedute anche in aggiunta all'abitazione principale purchè locate con contratto registrato, che abbiano la copertura in eternit e i cui proprietari dimostrino di volerne effettuare la sostituzione;
- alle unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni;
Ritenuto:
- di dover conciliare le esigenze di bilancio, ed in particolare l’esigenza di reperire le risorse necessarie al mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, con le esigenze di carattere sociale, avvalendosi pertanto della facoltà di diversificare le aliquote relative agli immobili diversi o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;
- di adottare per l'anno d’imposta 2010 le aliquote I.C.I. indicate nell'accluso allegato sub. A), che del presente atto forma parte integrante e sostanziale;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Economico Finanziario e dal Ragioniere Capo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
DELIBERA
- Di determinare, per le ragioni meglio evidenziate in preambolo, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2010 nei modi e nei termini di cui all'accluso allegato A), che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale;
INDI
Con distinta e separata votazione resa nei termini infracitati, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
ALLEGATO A) |
Allegato A) alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 22.12.2009. |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)
ANNO 2010 |
ALIQUOTE |
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2,0 per mille |
Per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 16.12.2010. |
4,0 per mille |
Per le abitazioni, possedute anche in aggiunta all'abitazione principale, purchè locate con contratto registrato, che abbiano la copertura in eternit, i cui proprietari dimostrino di volerne effettuare la sostituzione, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà entro il 16.12.2010. |
4,7 per mille |
Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) e per tutte le pertinenze alle stesse ascrivibili. |
9,0 per mille |
Per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della Legge 09.12.1998, n. 431. |
6,7 per mille |
Aliquota ordinaria, per tutti gli altri immobili. |
DETRAZIONE |
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€ 120,00 |
Per le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici) adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo. |
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