La Giunta con del. n. 190 del 28/11/2005 ha deliberato :
- di confermare per l’anno di imposta 2006 le aliquote e detrazioni ICI fissate con deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 22/11/2004 per l’anno 2005, ex articoli 6 ed 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, n. 504 e in conformità a quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica sopracitata, come esplicitato nel prospetto seguente e così come analiticamente riportato nell’allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento:
ALIQUOTE:
Aliquota ordinaria: 4,7 per mille;
Aliquota agevolata: 4 per mille per:
- Abitazioni principali e relative pertinenze;
- Abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito, quale dimora abituale, a parenti entro il I grado in linea retta (padre/figlio);
Aliquota del 5,4 per mille per:
- Abitazioni non locate e tenute a disposizione;
Aliquota del 6 per mille per:
DETRAZIONI:
Detrazione ordinaria per abitazione principale: Euro 115,00;
Detrazione per i soggetti in particolare disagio economico-sociale: Euro 180,00;
....
3) di rinviare ad apposito provvedimento del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio per l’esercizio 2006, la definizione dei criteri per la fruizione delle agevolazioni previste ai punti 4, 5 e 6 dell’allegata tabella A) e per ulteriori puntualizzazioni in merito al punto 10 della stessa tabella;
Il Consiglio Comunale con del. n. 4 del 11.01.2006 ha deliberato:
- di confermare, per l’anno 2006, la misura della maggiore detrazione, agli effetti I.C.I. per l’abitazione principale in € 180 a favore dei contribuenti appartenenti a:
- nuclei familiari composti da una sola persona che dichiarino di aver percepito nell’anno 2005 solamente redditi da lavoro dipendente, autonomo o da pensione, per un importo complessivo lordo non superiore a € 7.195,00, e dichiarino inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- nuclei familiari composti da due persone che dichiarino di aver percepito nell’anno 2005 solamente redditi da lavoro dipendente, autonomo o da pensione, per un importo complessivo lordo non superiore a € 14.390,00 e dichiarino inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- nuclei familiari composti da più di due persone che dichiarino di aver percepito nell’anno 2005 solamente redditi da lavoro dipendente, autonomo o da pensione, per un importo complessivo lordo non superiore a € 14.390,00 aumentato di € 554,00 per ogni altra persona indicata nell’art. 433 del codice civile che conviva con il contribuente e dichiarino inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- nuclei familiari nei quali sono presenti uno o più disabili (portatori di handicap fisico o psichico o anziani disabili), che dichiarino di aver percepito nell’anno 2005 solamente redditi da lavoro dipendente, autonomo o da pensione, per un importo complessivo lordo come determinato nei precedenti punti a), b), c), aumentato del:
- 20% se nel nucleo è presente 1 solo disabile;
- 40% se nel nucleo sono presenti 2 o più disabili;
e dichiarino inoltre, di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- di equiparare all’abitazione principale per l’anno 2006 e pertanto assoggettare alla medesima aliquota e detrazione, comprese le agevolazioni di cui al punto 1), gli alloggi e relative pertinenze posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- di determinare entro il I grado di parentela in linea retta il requisito per l’applicazione dell’aliquota del 4 per mille per le abitazioni e relative pertinenze date in uso gratuito a parenti (del soggetto passivo o del coniuge convivente) che vi dimorano abitualmente;
- di considerare, ai fini dell’applicazione della maggiore aliquota del 5,4 per mille, tutti gli immobili destinati a residenza da chiunque posseduti (persone fisiche o imprese) che risultano non locati e non occupati per un periodo superiore a quattro mesi nel corso dell’esercizio 2006. La suddetta aliquota andrà applicata limitatamente al periodo in cui l’abitazione risulta non locata e non occupata;