Prot. n. 21529
ALIQUOTE E DETRAZIONI ICI COMUNE DI CONEGLIANO ANNO 2010 (Delibera di C.C. n. 55-312 del 28/04/2010)
(LE ALIQUOTE E LE DETRAZIONI SONO RIMASTE IMMUTATE RISPETTO ALL’ANNO 2009)
Tipologia |
aliquota‰ |
detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per A1, A8 e A9) |
4,80 |
€ 124,00 |
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al II grado a condizione che il parente vi abbia stabilito la residenza anagrafica (solo per A1, A8 e A9) |
4,80 |
€ 124,00 |
Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse risultino non locate (solo per A1, A8 e A9) |
4,80 |
€ 124,00 |
Abitazione (e relative pertinenze), temporaneamente non utilizzata, destinata ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto, solo nel caso i possessori dell’immobile non possiedano altri fabbricati nel territorio comunale |
4,80 |
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Abitazioni locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratto registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 |
4,40 |
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Abitazioni locate o date in comodato gratuito e relative pertinenze, a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato |
6,50 |
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Abitazioni non locate per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Sono escluse dall’ aliquota dell’8 per mille quelle unità cosiddette “residenze secondarie – seconde case” classificate o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A 10) arredate ed idonee ad essere utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà od altro diritto reale) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale, periodico o saltuario |
8,00 |
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Abitazioni non locate o a disposizione (esclusi i casi per i quali è prevista l’aliquota dell’8 per mille) |
7,00 |
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Altri fabbricati, comprese pertinenze non precedentemente indicate |
6,50 |
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Fabbricati (cat. D) |
7,00 |
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Aree edificabili |
7,00 |
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Terreni agricoli |
6,50 |
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Al fine di ottenere l’aliquota agevolata del 4,4‰ i soggetti passivi d‘imposta dovranno presentare copia del contratto di locazione debitamente registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 e il conduttore dovrà stabilire nell’immobile la propria residenza anagrafica. Al fine di ottenere l’aliquota agevolata del 6,5‰ prevista per le abitazioni concesse in locazione o in comodato gratuito i soggetti passivi d’imposta dovranno presentare copia del contratto di locazione o di comodato debitamente registrato e/o delle relative registrazioni annuali, nonché dell’eventuale risoluzione. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 1 del D. L. 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D. Lgs. N. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del D. Lgs. N. 504/1992 e successive modificazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le quali continua ad applicarsi l’imposta e la detrazione. Si considerano inoltre abitazioni principali: le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata; le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al 2° grado.
DICHIARAZIONE
La dichiarazione ici, che va presentata solo nei casi previsti dalla legge, deve essere redatta su apposito modello. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2010 (art. 9 Regolamento). La dichiarazione può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno all’Ufficio Tributi del Comune di Conegliano, Piazza Cima n. 8, oppure può essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo presso la sede comunale di Piazza Cima 8, o all’Ufficio Tributi presso la sede comunale di via Parrilla n. 3, che rispettano il seguente orario: mattino, da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il lunedì e il giovedì anche pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30.
Per informazioni Tel. 0438 413367
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IMPOSTA DI SCOPO: non istituita
ADDIZIONALE IRPEF: 0,8 per cento (zerovirgolaottopercento) Delibera C.C. n. 55-313
Conegliano 30 aprile 2010
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA DEMOGRAFICO-STATISTICA Il Dirigente F.to (Rag. Gianni Zorzetto) |