...OMISSIS...
D E L I B E R A
- di fissare per l’esercizio 2008 le seguenti aliquote differenziate ICI:
Tipologia |
aliquota |
detrazione |
Abitazione principale e relative pertinenze |
4,8 ‰ |
€ 124,00 |
Abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al II grado a condizione che il parente vi abbia stabilito la residenza anagrafica |
4,8 ‰ |
€ 124,00 |
Abitazioni e relative pertinenze possedute da anziani e/o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a condizione che le stesse risultino non locate |
4,8 ‰ |
€ 124,00 |
Abitazione (e relative pertinenze), temporaneamente non utilizzata, destinata ad abitazione principale entro 6 mesi dalla data di acquisto, solo nel caso i possessori dell’immobile non possiedano altri fabbricati nel territorio comunale |
4,8 ‰ |
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Abitazioni locate a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, con contratto registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 |
4,4 ‰ |
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Abitazioni locate o date in comodato gratuito e relative pertinenze, a condizione che il relativo contratto sia regolarmente registrato |
6,5 ‰ |
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Abitazioni non locate per le quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. Sono escluse dall’ aliquota dell’8 per mille quelle unità cosiddette “residenze secondarie – seconde case” classificate o classificabili nel gruppo catastale A (esclusa la categoria A 10) arredate ed idonee ad essere utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà od altro diritto reale) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale, periodico o saltuario |
8 ‰ |
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Abitazioni non locate o a disposizione (esclusi i casi per i quali è prevista l’aliquota dell’8 per mille) |
7 ‰ |
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Altri fabbricati, comprese pertinenze non precedentemente indicate |
6,5‰ |
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Fabbricati cat. D |
7 ‰ |
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Aree edificabili |
7 ‰ |
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Terreni agricoli |
6,5 ‰ |
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- di dare atto che:
ai sensi dell’articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 “dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile…omissis…L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”;
per abitazione principale del soggetto passivo deve intendersi, salvo prova contraria, quella dove il soggetto ha la residenza anagrafica;
le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al II grado sono equiparate alle abitazioni principali se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza (art. 7 del Regolamento Imposta Comunale sugli Immobili);
a dimostrazione di tale concessione, i soggetti passivi d’imposta dovranno presentare copia del contratto di comodato debitamente registrato o autocertificazione attestante la concessione in uso gratuito, con specificati i dati identificativi catastali del fabbricato stesso;
al fine di ottenere l’aliquota agevolata del 4,4‰ i soggetti passivi d‘imposta dovranno presentare copia del contratto di locazione debitamente registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2 comma 3 della legge 431/98 e il conduttore dovrà stabilire nell’immobile la propria residenza anagrafica;
al fine di ottenere l’aliquota agevolata del 6,5‰ prevista per le abitazioni concesse in locazione o in comodato gratuito i soggetti passivi d’imposta dovranno presentare copia del contratto di locazione o di comodato debitamente registrato e/o delle relative registrazioni annuali, nonché dell’eventuale risoluzione;
tutte le comunicazioni previste per beneficiare delle agevolazioni soprandicate, a pena di inapplicabilità delle stesse, dovranno essere presentate all’Ufficio Tributi non oltre il 31 ottobre 2009. Tali comunicazioni, ai fini delle agevolazioni richiamate, valgono per l’anno nel quale vengono presentate e per i successivi qualora non intervengano condizioni modificative, che dovranno essere comunicate entro 60 gg. dalla variazione;
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