1) di confermare, per il periodo di imposta 2009, ex articoli 6 ed 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N, 504, le seguenti aliquote, detrazioni e agevolazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
aliquote e detrazioni:
· aliquota ordinaria 6,25 per mille
· aliquota applicabile all’abitazione principale del soggetto passivo 5,00 per mille
· aliquota applicabile alle abitazioni che rimangano sfitte per 7, 00 per mille
un periodo superiore a 6 mesi
· aliquota applicabile alle aree edificabili 6 ,5 per mille
· detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo € 123.95
agevolazioni:
conferma delll’elevazione a € 258,23 la detrazione spettante agli immobili adibiti ad abitazione principale dei soggetti per i quali sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
2) di dare atto che ai sensi dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in Legge 24 luglio 2008, n. 126, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo; Per unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonche' quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.