D E L I B E R A

 

 

1. di stabilire le seguenti norme ordinamentali per l'applicazione dell'I.C.I. - Imposta Comunale sugli Immobili -con effetto dal 1° gennaio 2008  e precisamente:

A) ALIQUOTE

·     5,5 per mille aliquota ordinaria;

·     4,0 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze;

Sono considerate come abitazioni principali anche le unità immobiliari non locale possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che abbiano la residenza  in istituti di ricovero o sanitari o vi siano alloggiati, o da cittadini italiani residenti all’estero.

Si applica l’aliquota del 4,0 per mille anche agli immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta  e collaterale fino al 2° grado, ivi residenti.

·     6,0 per mille abitazione locate da più di sei mesi con regolare contratto registrato;

·     7,0 per mille abitazioni sfitte o non locate da più di sei mesi;

·     5,5 per mille ai fabbricati di categoria D locati da più di 6 mesi con regolare contratto registrato

·     7,0 per mille fabbricati posseduti da imprese da più di sei mesi e non venduti;

·     7,0 per mille aree fabbricabili;

·     6,0 per mille aree fabbricabili con concessione edilizia;

·     6,0 per mille aree fabbricabili oggetto di interventi di recupero;

·     4,5 per mille terreni agricoli

 

B) DETRAZIONI

Per l’anno 2008 sono previste le seguenti detrazioni:

·     Euro 108,00 per abitazione principale e relative pertinenze, e per immobili dati in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta  fino al 1° grado ivi residenti;

·     Euro 258,00 ( già comprensiva dei 108,00 di cui sopra)per abitazione principale e relative pertinenze nei seguenti casi:

A)  Portatori di handicap: per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i proprietari nel cui nucleo sono presenti portatori di handicap con attestato di invalidità al 50%, sono escluse dall’agevolazione della maggiore detrazione le abitazioni in categoria A/1, A/8 e A/9;

B) Situazione di disagio economico-sociale: la maggiore detrazione è concessa a quei soggetti in particolari situazioni di disagio economico-sociale, opportunamente documentati e segnalati dai servizi sociali;

C) Pensionati: La maggiore detrazione è concessa ai pensionati (aventi compiuto il 65° anno d’età per gli uomini e il 60° per le donne) possessori unicamente di prima casa, compresi garage e cantina qualora accatastati separatamente (escluse le unità immobiliari di cat A/1, A/8 e A/9) che rientrano nelle seguenti fattispecie:

1)      Pensionato, unico componente del nucleo familiare con reddito non superiore a 7.000,00 Euro;

2)        Pensionati comproprietari, unici componenti del nucleo familiare con reddito non superiore a 10.000,00 Euro;

D) La maggiore detrazione è concessa anche per quei nuclei familiare in cui sia presente un familiare opportunamente documentato che abbia un’inabilità al lavoro superiore al 74%,  oltre che alle famiglie al cui interno vi siano minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o minori ipoacusici opportunamente segnalati dai servizi sociali;

 

2. di approvare l’allegato prospetto relativo ai valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili ai fini I.C.I. per l’anno 2008, precisando che è comunque consentito ai contribuenti discostarsi da tale valore, qualora ritenuto opportuno, con l’avvertenza che una eventuale valutazione inferiore dovrà essere supportata da idonea documentazione, e che solo tale documentazione consentirà anche all’ufficio tributi, in sede di controllo di discostarsi dai valori minimi stabiliti;

 

3. per l'anno 2008 si ribadisce che la riscossione ordinaria avvenga attraverso concessionario;