LA GIUNTA COMUNALERichiamati gli articoli 151 e 172, lettera e) del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali per l'esercizio successivo è quello di approvazione del bilancio;

Visto il Decreto Legge nr. 314 del 30 dicembre 2004, con il quale è stato disposto il differimento al 28.02.2005 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. N. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. Lgs 446 del 15.12.1997;

Visto l’art. 3 della Legge 662/96;

Rilevato che se la deliberazione non viene adottata entro il termine menzionato si applica, ai sensi del 2¡ã comma dell’art. 6 del D. Lgs. Nr. 504/1992, l’aliquota del 4 per mille;

Visto l’art. 42 del D.Lgs 18.08.2000, nr. 267 che fra le competenze del Consiglio Comunale individua la "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

Visto il successivo art. 48 che in merito alle competenze della Giunta precisa che " compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento";

Rilevata, conseguentemente, in base alle disposizioni richiamate, la competenza della Giunta Comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni relative all'imposta comunale sugli immobili;

Ribadito che l'aliquota, non inferiore al 4 per mille, non può superare il 7 per mille;

Visti i dati relativi ai versamenti, relativi ai pagamenti effettuati dai contribuenti per l'anno 2004, e fatte, sulla base di questi nonchè dall'esame delle disposizioni normative sopra richiamate, le debite proiezioni e stime per il gettito 2005;

Ritenuto di incrementare la detrazione, spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, dal 01.01.2005 di euro 15,00, che rideterminata ammonta ad euro 130,00; Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 1999, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/98 e successive modificazioni;Dato atto che:

Visto che sulla presente proposta sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli relativi alla regolarità tecnica del Responsabile del servizio tributi, in merito alla regolarità contabile dal Responsabile della Ragioneria ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma paleseDELIBERA

  1. Per le motivazioni espresse in premessa, di confermare per l'anno 2005 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo Comune nella misura ridotta del 5%0 per:

e del 7%0 per gli altri immobili;

  1. Di dare atto che:

  1. almeno un dimorante riconosciuto portatore di handicap (art. 3 legge 104/1992) o dichiarato invalido al 100%;

  2. reddito imponibile IRPEF per anno 2004 di tutti i dimoranti non superiore a euro 35.000,00;

     

  3. nessun dimorante abbia posseduto nell'anno 2004 altri fabbricati, anche per quota parte, sull’intero territorio nazionale, sono escluse le pertinenze dell'abitazione principale;

è pari ad euro 258,23.

PS- la sussistenza delle predette condizioni deve essere attestata con dichiarazione resa entro il 30.06.2006 ed ha effetto anche per gli anni successivi, salvo l'obbligo di comunicare il venir meno di una e/o tutte le suindicate condizioni;

  1. I valori di riferimento delle aree edificabili, per zone omogenee ai sensi del punto g, comma 1° del D. Lgs. 15.12.1998 n. 446, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, come da schema allegato;

  2. Di dare atto che l'aumento della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di cui al punto 2. comma 1, avviene nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

  3. Di rimettere copia della presente deliberazione al Concessionario per gli adempimenti di competenza;

  4. Di pubblicare il presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, comma 4 del D. Lgs 446/97.

  5. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione, unanime e palese, stante l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267

ZONA OMOGENEA INDIVIDUATA DAL PIANO REGOLATORE GENERALE

ZONA (A)

CENTRO STORICO

ZONE RESIDENZIALI : ( B ) ¨C ( C1/1 ) ¨C ( C1/2 )

C2 con piano attuativo gia’ convenzionato

ZONA RESIDENZIALE

( C2) soggetta a piano attuativo non ancora convenzionato

ZONA ARTIGIANALE :

( D/1 ), ( D/2 ) con piano attuativo già convenzionato

ZONA ARTIGIANALE :

( D/2) soggetta a piano attuativo non ancora convenzionato

ZONA AGRICOLA E/4:

Lotto libero edificabile

INDICE DI EDIFICABILITA’ ( i )

i < 1

1 < i < 1,5

i > 1,5

Euro 361,52

Al metro quadrato di sagoma limite

Euro/mq.

51,65

Euro/mq.

64,56

Euro/mq.

77,47

Euro/mq.

46,48

Euro /mq.

51,65

Euro/mq.

30,99

Euro/mq.

41,32

N.B. : La frase "piano attuativo già convenzionato" deve intendersi non la mera sottoscrizione della convenzione per l’attuazione

delle opere di urbanizzazione, ma l’effettivo inizio dei lavori con relativa realizzazione delle principali opere di urbanizzazione

previste dal progetto (reti tecnologiche, massicciata stradale ecc.)