COMUNE DI FREGONA - PROVINCIA DI TREVISO

INFORMAZIONI SULL’ICI PER L’ANNO 2008

 

A decorrere dall’anno d’imposta 2008, per le abitazioni classificate nelle categorie A2-A3-A4-A5-A6-A7) utilizzate dal proprietario come abitazione principale e le relative pertinenze, nonché per quelle equiparate all’abitazione principale individuate nell’art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. e le relative pertinenze , l’ICI non è più dovuta.

 

Continuano a pagare l’imposta i fabbricati appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze e tutti i casi in cui l’immobile non è adibito ad abitazione principale, altri immobili ed i terreni edificabili. Le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28.03.2008, invariate rispetto al 2007, sono le seguenti:

 

·           aliquota ridotta al 5,5 per mille, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale individuate nell’art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. e relative pertinenze;

·           aliquota al 6,5 per mille per gli altri immobili soggetti all’imposta.

 

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata fissata per l’anno 2008 in Euro 113,00.

 

Ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. sono equiparate all’abitazione principale:

a)        l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 4 bis, del D.L. n. 16/93 convertito in legge n. 75/93);

b)        l’unità immobiliare, in precedenza adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c)        l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli), adibita a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici. Per il primo anno in cui si verifica l’evento il proprietario o usufruttuario dell’immobile dovrà presentare al Comune denuncia I.C.I. e nelle annotazioni della denuncia dovrà dichiarare: “che l’immobile è stato concesso, in data ........, in uso gratuito al figlio o al padre/madre che si chiama .......”.

 

L’imposta dovrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:

-                 conto corrente postale n. 88678271 così intestato 1^ riga EQUITALIA NOMOS S.P.A.

2^ riga FREGONA – TV - ICI;

-                 modello F24.

 

Si precisa che l’acconto 2008 dovrà essere pagato entro il 16/06/2008, mentre il saldo andrà versato entro il 16.12.2008. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

Si informa infine che, a partire dalla data del 18/12/2007, è stato soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini ICI.

Tuttavia è necessario presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche concernenti la disciplina del modello unico informatico ai sensi dell’art. 3/bis del D.Lgs. n. 463/97 e del D.L. 13/12/2000. Per esempio il contribuente deve presentare la dichiarazione nel caso in cui voglia far valere il diritto ad ottenere la riduzione d’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili, per comunicare il valore delle aree fabbricabili oppure il valore dell’immobile sulla base delle scritture contabili.

Il modello per la “Dichiarazione I.C.I. 2007”, approvato dal Ministero delle Finanze con Decreto del 23.04.2008, potrà essere ritirato presso l’ufficio tributi del Comune, acquistato in tutte le rivendite autorizzate, o scaricato dal sito del Ministero stesso www.finanze.it.

 

Non è stata deliberata l’imposta di scopo.

Non è stata deliberata l’addizionale comunale irpef.