COMUNE DI FREGONA - PROVINCIA DI TREVISO
INFORMAZIONI SULL’ICI PER L’ANNO 2008
A decorrere dall’anno d’imposta 2008, per le abitazioni classificate nelle categorie A2-A3-A4-A5-A6-A7) utilizzate dal proprietario come abitazione principale e le relative pertinenze, nonché per quelle equiparate all’abitazione principale individuate nell’art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. e le relative pertinenze , l’ICI non è più dovuta.
Continuano a pagare l’imposta i fabbricati appartenenti alle categorie A1-A8-A9 e relative pertinenze e tutti i casi in cui l’immobile non è adibito ad abitazione principale, altri immobili ed i terreni edificabili. Le aliquote stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 28.03.2008, invariate rispetto al 2007, sono le seguenti:
· aliquota ridotta al 5,5 per mille, per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per le unità immobiliari equiparate all’abitazione principale individuate nell’art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. e relative pertinenze;
· aliquota al 6,5 per mille per gli altri immobili soggetti all’imposta.
La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è stata fissata per l’anno
Ai sensi dell’art. 6 del vigente regolamento comunale I.C.I. sono equiparate all’abitazione principale:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani, non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata (art. 1, comma 4 bis, del D.L. n. 16/93 convertito in legge n. 75/93);
b) l’unità immobiliare, in precedenza adibita ad abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituiti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori e figli), adibita a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici. Per il primo anno in cui si verifica l’evento il proprietario o usufruttuario dell’immobile dovrà presentare al Comune denuncia I.C.I. e nelle annotazioni della denuncia dovrà dichiarare: “che l’immobile è stato concesso, in data ........, in uso gratuito al figlio o al padre/madre che si chiama .......”.
L’imposta dovrà essere versata tramite una delle seguenti modalità:
- conto corrente postale n. 88678271 così intestato 1^ riga EQUITALIA NOMOS S.P.A.
2^ riga FREGONA – TV - ICI;
- modello F24.
Si precisa che l’acconto 2008 dovrà essere pagato entro il 16/06/2008, mentre il saldo andrà versato entro il 16.12.2008. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Si informa infine che, a partire dalla data del 18/12/2007, è stato soppresso l’obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini ICI.
Tuttavia è necessario presentare la dichiarazione ICI nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche concernenti la disciplina del modello unico informatico ai sensi dell’art. 3/bis del D.Lgs. n. 463/97 e del D.L. 13/12/2000. Per esempio il contribuente deve presentare la dichiarazione nel caso in cui voglia far valere il diritto ad ottenere la riduzione d’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili, per comunicare il valore delle aree fabbricabili oppure il valore dell’immobile sulla base delle scritture contabili.
Il modello per la “Dichiarazione I.C.I.
Non è stata deliberata l’imposta di scopo.
Non è stata deliberata l’addizionale comunale irpef.