ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 DEL 28.12.2010

Oggetto: aliquote e detrazioni dell’I.C.I. – Imposta Comunale sugli Immobili – per l’anno 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

 

DI FISSARE  per l’anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili, invariate rispetto all’anno precedente:

-         un’aliquota agevolata pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell’imposta, classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, o comunque non ricadenti nei casi previsti per l’esenzione;

-         un’aliquota pari al 6,5 per mille per gli immobili destinati ad attività produttive (immobili rientranti nelle categorie catastali D, C/1,  C/3 e A/10);

-         un’aliquota base pari al 7 per mille per tutte le restanti fattispecie impositive;

-         una detrazione base di € 104 annue dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, fatti salvi i seguenti casi di disagio per i quali è prevista una detrazione particolare.

 

DI INVIDUARE come soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico e che beneficiano di maggiori detrazioni per abitazione principale, tra loro alternative e non cumulabili:

a) detrazione di € 208 per titolari di pensione, che possiedono un’unica abitazione, con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale, e che il reddito complessivo dell’insieme dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2011  nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione,  sia per il 2010 non superiore a € 10.500;

b) detrazione di € 258 per le famiglie che abbiano al loro interno, alla data del 1° gennaio 2011, uno o più soggetti disabili con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USSL che attesta una invalidità non inferiore al 70%;

c) detrazione di € 258 per i proprietari di immobili ricadenti per almeno il 50% della loro proiezione al suolo nella fascia di distanza pari a 100 metri dalla linea centrale dell’elettrodotto, purché attivo ed avente tensione nominale uguale o superiore a 350 kv;

Tali agevolazioni spettano per l’intero anno, nei limiti dell’imposta dovuta per abitazione principale, si intendono tra loro alternative e non cumulabili e vengono ripartite tra i comproprietari aventi diritto con gli stessi criteri previsti per l’aliquota base; da tali detrazioni sono escluse le abitazioni principali considerate tali ai sensi dell’art. 8 comma 4 del regolamento comunale; tali detrazioni sono applicabili a condizione che entro il 16 dicembre 2011 venga presentata idonea comunicazione al Comune, fermo restando che per i casi b) e c) sono valide le comunicazioni prodotte negli anni precedenti, se non sono intervenute variazioni.

 

DI DARE ATTO che:

-         per effetto di quanto stabilito dall’art.8, comma 2, lettera e), del vigente regolamento comunale dell’imposta, che prevede l’applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale anche per le sue pertinenze;

-         per effetto di quanto stabilito dall’art. 8, comma 4, dove viene considerata come abitazione principale anche l’abitazione data in uso gratuito ai parenti entro il secondo grado in linea retta o collaterale a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale ed abbiano in essa la residenza;

-         per effetto di quanto stabilito dall’articolo 8 comma 2, che prevede l’assimilazione ad abitazione principale anche per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione, a condizione che non risulti locata; per  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel  comune; per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti o Aziende per l'edilizia economica residenziale;

-          per effetto di quanto stabilito dall’articolo 8 comma 3, dove vengono considerate come abitazioni principali le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

a tutti i suddetti casi viene estesa l’esenzione per l’abitazione principale, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della L. 126/08 e per effetto della loro previsione nel regolamento comunale;