COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO


AREA ATTIVITA’ PRODUTTIVE E TRIBUTI

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 6  DEL 27/02/2007

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

D E L I B E R A

 

DI FISSARE  per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

-        un’aliquota agevolata pari al 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell’imposta;

-        un’aliquota principale pari al 6,5 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;

-        una detrazione di € 104 annue dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, fatti salvi i seguenti casi di disagio per i quali è prevista una detrazione maggiore.

 

DI INVIDUARE come soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico e che beneficiano di maggiori detrazioni per abitazione principale, tra loro alternative e non cumulabili:

1.        le persone fisiche, soggetti passivi di imposta, che siano titolari di pensione e che possiedono un’unica abitazione, prevedendo la possibilità di elevare la detrazione per l’abitazione principale a € 208, purché siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

- che sia l’unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto;

- che il reddito complessivo dell’insieme dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2007 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione,  sia non superiore a € 10.500 come risultante dal reddito imponibile risultante nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006 ovvero, se non presentata, come risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall’ente erogante relativo all’anno 2006;

- che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al Comune, entro il termine previsto per il versamento del saldo, idonea autocertificazione, resa ai sensi di legge,  nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

a)  nomi dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2007 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione;

b) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale distintamente iscritte al catasto);

c) la dichiarazione che il reddito complessivo dell’insieme dei conviventi, di cui al precedente punto a), non è superiore a € 10.500.

 

2.        le famiglie che abbiano al loro interno, alla data del 1° gennaio 2007, uno o più soggetti disabili con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USL che attesta una invalidità non inferiore al 70%. Ai proprietari dell’immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo è consentito elevare a € 258 la relativa detrazione, purché presentino idonea comunicazione al Comune, indicando il nominativo delle persona o delle persone disabili appartenenti al proprio nucleo familiare, entro il termine previsto per il versamento a saldo; tale agevolazione spetta per l’intero anno e si intende alternativa alle altre a medesima prevista per i pensionati e non è pertanto con essa cumulabile; la comunicazione presentata ha effetto anche per tutti gli anni successivi in cui persistono i requisiti e sempre che venga confermata la possibilità di applicare la maggiore detrazione; le comunicazioni presentate anteriormente al 2007 hanno effetto per il 2007 e anni successivi purché indicanti il nominativo delle persone disabili;

 

3.        I proprietari di immobili ricadenti nella fascia di distanza pari a 100 metri dalla linea centrale dell’elettrodotto, purché attivo ed avente tensione nominale uguale o superiore a 350 kv, adibiti ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, ai quali è consentito elevare la detrazione prevista per l’abitazione principale a € 258 annue, a condizione che presentino idonea comunicazione al Comune entro il termine previsto per il saldo, specificando i dati catastali degli immobili interessati; la comunicazione presentata a tal fine ha effetto anche per tutti gli anni successivi in cui persistono i requisiti e sempre che venga confermata la maggiore detrazione; le comunicazioni presentate anteriormente al 2007 hanno effetto per il 2007 e anni successivi.

 

DI DARE ATTO che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 8, comma 2, lettera e), del vigente regolamento comunale dell’imposta, variato con deliberazione consiliare n. 11 del 07/02/2001, alle pertinenze dell’abitazione principale, distintamente iscritte al catasto fabbricati, viene applicata la stessa aliquota prevista per l’abitazione principale nonché l’eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale;

 

DI DARE ATTO che, conformemente a quanto stabilito dall’art. 8, comma 4, del vigente regolamento comunale dell’imposta, così come introdotto con deliberazione consiliare n. 72 del 28/12/2006, a decorrere dall’anno d’imposta 2007 ai fini dell’aliquota e delle detrazioni viene considerata come abitazione principale anche l’abitazione, e sue pertinenze, data in uso gratuito a parenti entro il secondo grado in linea retta o collaterale, a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale ed abbiano in essa la residenza; la sussistenza dei presupposti per usufruire dell’agevolazione dovrà essere comunicata al Comune specificando l’immobile interessato, il periodo per il quale sussiste il requisito, ed il nominativo e grado di parentela degli utilizzatori;

DI CONSIDERARE come abitazioni principali le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 

DI DARE ATTO che l’imposta dovrà essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale o su conto corrente postale intestato alla medesima, ferme restando le ulteriori possibilità di versamento garantite dalla legge;

DI DARE ATTO che, secondo le stime effettuate dai competenti uffici comunali, il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007, conseguito con l’applicazione delle due aliquote suindicate ammonta a € 1.600.000, come in premessa espresso in dettaglio;

DI DARE ATTO infine che, qualora per effetto di sopravvenute norme di legge dovesse essere modificata la base imponibile dell’imposta attraverso una rivalutazione delle rendite catastali, con effetto per l’anno 2007, il Comune si riserva di rivedere la presente determinazione delle aliquote e delle detrazioni.