LA  GIUNTA  COMUNALE

 

VISTO il d.lgs. 504/92 che istituisce e disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e successive modificazioni e integrazioni;

 

VISTO il regolamento comunale dell’Imposta Comunale sugli Immobili; 

 

VISTO il D.Lgs.267/2000, ed in particolare l’art.42, comma 2, lettera f), che fissa le competenze in materia di determinazione di aliquote e tariffe; 

 

VISTA la precedente deliberazione di Giunta  n. 337  del 03/12/2003,  con la  quale sono state fissate per l’anno 2004 le seguenti aliquote:

-        aliquota ridotta per l’abitazione principale: 4.8 per mille;

-        aliquota base del 6 per mille per tutti gli  altri immobili;

 

RILEVATO che con le suddette aliquote si può stimare, in base ai dati attualmente in possesso, che il gettito complessivamente conseguito per l’anno 2004 sia di € 1.480.000, compresi i recuperi di imposta dovuti agli accertamenti ed ai ravvedimenti;

 

RITENUTO che il Comune intenda confermare l’articolazione tariffaria deliberata per il 2004, adottando  anche per l’anno 2005:

-        un’aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell’imposta;

-        un’aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;

-        una detrazione di € 104 annue per l’imposta dovuta per l’abitazione principale, fatte salve le situazioni di particolare disagio in seguito precisate, per le quali è prevista una detrazione maggiore;

 

DI INVIDUARE come soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico:

a)     i pensionati a basso reddito prevedendo la possibilità di elevare la detrazione per l’abitazione principale a € 208, purché dichiarino che sia l’unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale, e che il reddito complessivo dell’insieme dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2005 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione,  sia non superiore a € 10.500;

b)      le famiglie che abbiano al loro interno, alla data del 1° gennaio 2005, uno o più soggetti disabili con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USL che attesta una invalidità non inferiore al 70%. Ai proprietari dell’immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo è consentito elevare a € 258 la relativa detrazione, purché presentino idonea comunicazione al Comune entro la scadenza prevista per il saldo; tale agevolazione spetta per l’intero anno e si intende alternativa alla medesima prevista per i pensionati e non è pertanto con essa cumulabile;

c)     i proprietari di immobili ricadenti nella fascia di rispetto dell’elettrodotto adibiti ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, ai quali è consentito elevare la detrazione prevista per l’abitazione principale a € 258, a condizione che presentino idonea comunicazione al Comune entro la scadenza prevista per il saldo, specificando i dati catastali degli immobili interessati.

 

RITENUTO inoltre di applicare l’agevolazione prevista dall’art. 8, comma 3, lettera b), del vigente regolamento comunale dell’imposta, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 27/01/1999, così come modificato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n.11 del 07/02/2001, ovvero di considerare abitazioni principali le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 

 

RICHIAMATO in particolare l’art.8, comma 2, lettera e), del vigente regolamento comunale dell’imposta, che prevede l’applicazione dell’aliquota prevista per l’abitazione principale anche per le sue pertinenze e ritenuto inoltre di estendere alla pertinenza anche l’eventuale parte di detrazione in eccedenza dell’imposta dovuta per l’abitazione principale;

 

RITENUTO che alla suddetta articolazione delle aliquote, sulla base dei dati della prima rata di versamento del 2004, dell’aumento della base imponibile dovuto alle nuove concessioni edilizie e all’istituzione di nuove aree edificabili, alla prosecuzione dell’attività di controllo da parte dell’ufficio tributi, corrisponderà un gettito di imposta nel 2005 complessivamente stimabile pari a € 1.550.000, così suddiviso:

a)    aliquota 4.8 per mille applicata alle prime abitazioni e pertinenze al netto delle detrazioni = € 485.000 (considerando: le agevolazioni per le situazioni di particolare disagio,  il minor gettito derivante dalle prime case possedute da pensionati che usufruiscono della maggior detrazione; il gettito derivante dalle pertinenze alle quali viene applicata la stessa aliquota delle abitazioni principali; una quota dell’imposta derivante dall’attività di accertamento); 

b)   aliquota base del 6 per mille per tutti gli altri immobili = € 1.065.000  (considerando: le seconde abitazioni; i fabbricati produttivi; le aree edificabili ed il loro incremento derivante dal nuovo Piano Regolatore; la quota dell’attività di accertamento relativa a queste tipologie di immobili);  

 

RILEVATO:

n    che l’importo complessivo che viene stimato di conseguire con l’applicazione delle due aliquote è indispensabile per assicurare le risorse necessarie a garantire l’equilibrio della gestione corrente del bilancio 2005;

n    che la differenziazione della misura dell’imposta in due aliquote risulta necessaria per attenuare l’onere che grava su coloro che abitano l’unico alloggio di loro proprietà, per il quale devono già in molti casi sostenere oneri rilevanti per mutui, manutenzioni ed altri gravami; un ulteriore agevolazione viene ritenuta opportuna  per i pensionati che abbiano un reddito complessivo, riferito al nucleo, tale da rendere particolarmente gravoso il versamento dell’imposta, per le famiglie che abbiano al loro interno dei soggetti disabili e per i nuclei residenti in abitazioni ricadenti nella fascia di influenza dell’elettrodotto;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.51 del 27/11/2002, con la quale è stata stabilita la riscossione in proprio dell’imposta, mediante versamento diretto alla Tesoreria comunale;

 

VISTI i pareri di regolarità tecnica rilasciato dal responsabile dell’ufficio tributi dr.Franco Santinelli e di regolarità contabile rilasciato dal responsabile dell’ufficio ragioneria rag.Mario Piazza,  entrambi favorevoli;

 

CON VOTI  UNANIMI FAVOREVOLI

 

 

D E L I B E R A

 

DI CONFERMARE per l’anno 2005 le aliquote vigenti per l’anno 2004, ovvero:

·        un’aliquota agevolata pari al 4,8 per mille per le unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale da parte di persone fisiche soggetti passivi dell’imposta;

·        un’aliquota principale pari al 6 per mille per tutte le rimanenti fattispecie impositive;

·        una detrazione di € 104 annue dell’imposta dovuta per l’abitazione principale, fatti salvi i seguenti casi di disagio per i quali è prevista una detrazione maggiore;

 

DI INVIDUARE come soggetti che versano in particolare situazione di disagio economico:

1.        le persone fisiche, soggetti passivi di imposta, che siano titolari di pensione e che possiedono un’unica abitazione, prevedendo la possibilità di elevare la detrazione per l’abitazione principale a € 208, purché siano sussistenti tutte le seguenti condizioni:

- che sia l’unico fabbricato posseduto nel territorio nazionale, con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale, qualora distintamente iscritte al catasto;

- che il reddito complessivo dell’insieme dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2005 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione,  sia non superiore a € 10.500 come risultante dal reddito imponibile risultante nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2004 ovvero, se non presentata, come risultante dal prospetto riepilogativo rilasciato dall’ente erogante relativo all’anno 2004;

- che il contribuente che intende avvalersi della maggiore detrazione produca al Comune, entro il termine del 20 dicembre 2005 per il versamento del saldo, idonea autocertificazione, resa ai sensi di legge,  nella quale siano tassativamente specificati i seguenti elementi:

a)  nomi dei familiari e dei parenti conviventi e risultanti residenti all’anagrafe al primo gennaio 2005 nella medesima unità immobiliare oggetto della detrazione;

b) la dichiarazione di possedere un unico fabbricato nel territorio nazionale (con l’unica eccezione delle pertinenze dell’abitazione principale distintamente iscritte al catasto);

c) la dichiarazione che il reddito complessivo del nucleo familiare, così come definito al precedente punto a), non è superiore a € 10.500.

 

2.        le famiglie che abbiano al loro interno, alla data del 1° gennaio 2005, uno o più soggetti disabili con idoneo riconoscimento da parte della commissione di prima istanza della locale USL che attesta una invalidità non inferiore al 70%. Ai proprietari dell’immobile utilizzato come prima abitazione dal suddetto nucleo è consentito elevare a € 258 la relativa detrazione, purché presentino idonea comunicazione al Comune entro il termine del 20 dicembre 2005 previsto per il versamento a saldo; tale agevolazione spetta per l’intero anno e si intende alternativa alla medesima prevista per i pensionati e non è pertanto con essa cumulabile;

 

3.        I proprietari di immobili ricadenti nella fascia di rispetto di elettrodotto in cavo aereo, attivo ed avente tensione nominale uguale o superiore a 350 kv, adibiti ad abitazione principale ed eventuali pertinenze, ai quali è consentito elevare la detrazione prevista per l’abitazione principale a € 258 annue, a condizione che presentino idonea comunicazione al Comune entro il termine del 20 dicembre 2005 previsto per il saldo, specificando i dati catastali degli immobili interessati.

 

DI DARE ATTO che, conformemente a quanto stabilito dall’art.8, comma 2, lettera e), del vigente regolamento comunale dell’imposta, variato con deliberazione consiliare n. 11 del 07/02/2001, alle pertinenze dell’abitazione principale, distintamente iscritte al catasto fabbricati, viene applicata la stessa aliquota prevista per l’abitazione principale ed anche l’eventuale parte eccedente di detrazione che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale;

DI CONSIDERARE come abitazioni principali le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate. 

DI DARE ATTO che l’imposta dovrà essere versata direttamente alla Tesoreria Comunale o su conto corrente postale intestato alla medesima, fatte salve eventuali variazioni della norma vigente e fatta salva la valutazione di introdurre, mediante convenzione con l’Agenzia delle Entrate, l’ulteriore  possibilità di versamento mediante modello F24;

DI DARE ATTO che, secondo le stime effettuate dai competenti uffici comunali, il gettito complessivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005, conseguito con l’applicazione delle due aliquote suindicate ammonta a € 1.550.000, come in preme in premessa espresso in dettaglio;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile.