D EL I B E R A
di stabilire, per l’anno 2008 la seguente modulazione delle aliquote e detrazioni dell’I.C.I.:
a) aliquota ridotta nella misura del 4,70 per mille (quattrovirgolasettantapermille) per:
- persone fisiche soggetti passivi, soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli alloggi regolarmente assegnati dagli ATER, esclusivamente per l'abitazione principale e relative pertinenze così come definite rispettivamente dagli artt. 9 e 10 del Regolamento Comunale in materia di ICI adottato con deliberazione del C.C. n.17 del 23.03.2004;
- proprietari che, ai sensi dell'art. 2, comma 4, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi locali per le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, stipulati alle date 21 settembre 2000 e 4 luglio 2006, con la condizione che venga presentata copia del contratto di locazione debitamente registrato e che il conduttore stabilisca nell'immobile la propria residenza anagrafica;
- immobili posseduti dalle ONLUS e dalle stesse utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20.05.1985 n. 222;
- Unità immobiliari ad uso abitazione e relative pertinenze oggetto di demolizione-ricostruzione o di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (già art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457) destinate ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale aliquota è applicabile fino al compimento del terzo anno decorrente dalla data di inizio dei lavori sopra citati come depositata agli atti del Comune.
b) aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille (settepermille) da appicare a tutti gli altri immobili;
c) detrazione di euro 216,00 (duecentosedici), da applicare sull'imposta dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze dei soggetti passivi di imposta con I.S.E.E. del proprio nucleo famigliare inferiore o pari ad euro 9.000,00 (novemila). Per l'applicazione di tale detrazione è necessario presentare all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione ICI apposita domanda redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi stesso, corredata da dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) di cui all'art. 4, comma 6, del Dec. Leg.vo n.109/1998, approvata con D.P.C.M. 18 maggio 2001, e da certificazione I.S.E.E. La domanda avrà effetto solo per l'anno in corso;
d) detrazione di euro 108,00 (centotto) per tutte le altre fattispecie di abitazione principale.