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prot. n°

 

ORIGINALE

 

   166

del 14-12-2004

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

Oggetto: DETERMINAZIONE  TARIFFE  E  ALIQUOTE D'IMPOSTA DEI

       TRIBUTI COMUNALI - ANNO 2005.-

      

      

 

 

 

 

(omissis)

LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO che:

·      l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come modificato dall’articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n.448, dispone che “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

·      l’articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’esercizio successivo;

·      l’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall’articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dispone che “In deroga all’ articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno”;

 

VISTI:

·      il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

·      il decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, che revisiona ed armonizza la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, e la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;

·      il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, che ha istituito l’addizionale comunale all'IRPEF;

·      il regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione consiliare n. 107/1998, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 6/1999, n. 86/1999 e n. 15/2000;

·      il regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n. 65/1994, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 98/1994 e n. 8/1996;

·      il regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni e per l’applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n. 80/1995;

 

Visti altresì:

·      l’articolo 42, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che individua, fra le competenze del Consiglio comunale, “l’istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi”;

·      l’articolo 48 che, al comma 2, prevede che la Giunta comunale “compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento”;

·      l’art. 27, comma 5, lett. g), dello statuto comunale, in base al quale, conformemente all’appena richiamata normativa, la Giunta “fissa le aliquote e le tariffe dei tributi comunali nel rispetto dei relativi regolamenti”;

 

VISTA la vigente normativa in materia di imposta comunale sugli immobili, così come analiticamente riportatata nell’allegato A) al presente provvedimento, che stabilisce limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;

 

RITENUTO:

·      di aumentare, rispetto a quanto disposto per il 2004, dal 5,5 al 6,5 per mille l’aliquota dell’ICI per le abitazioni a disposizione e le abitazioni non locate per almeno sei mesi, ciò al fine di incentivarne la locazione, mantenendo invariate le aliquote relative alle restanti fattispecie di immobili nonché la misura della detrazione per l’abitazione principale;

·      di confermare per il 2005 le restanti tariffe ed aliquote d’imposta;

 

RITENUTO pertanto di determinare, come segue, per il 2005, le tariffe e le aliquote d’imposta dei tributi locali:

·        Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Viene disposta l’applicazione delle seguenti aliquote, così come analiticamente specificato nell’allegato B), e precisamente:

-     4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-     6,5 per mille per le abitazioni a disposizione e le abitazioni non locate per almeno sei mesi (fabbricati di tutte le categorie appartenenti al gruppo “A”, esclusa la categoria A10);

-     5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

-     detrazione di euro 104,00 per l’abitazione principale;

·      Tassa occupazione suolo e aree pubbliche (TOSAP)

Vengono confermate le tariffe in vigore;

·      Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Viene confermato l’incremento del 20% (ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) già applicato a partire dall’anno 1999, e viene confermata la misura della tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria stabilita dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001;

·        Addizionale comunale all’IRPEF

Viene confermata l’aliquota dello 0,2%, istituita con deliberazione consiliare n. 9/1999;

 

PRESO ATTO:

·        che con deliberazione n. 86 del 29 novembre 2002, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato l’affidamento, a partire dal 1^ gennaio 2003, al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio (C.I.T.), della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la bollettazione e riscossione della relativa tariffa;

·        che con deliberazione n. 3 del 29 maggio 2003 l’Assemblea del C.I.T. ha stabilito che è l’Assemblea del Consorzio che provvede all’approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, di quello per l’applicazione della tariffa e all’approvazione del piano finanziario e relativa tariffa per i Comuni che abbiano affidato la gestione del servizio integrato al C.I.T.;

 

VISTI i seguenti pareri resi sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267:

-     Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile: il responsabile del servizio tributi e del servizio finanziario, dr. Quagliotto Santino: ________________;

 

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

 

DELIBERA

 

1)      di fissare per l’anno 2005 le tariffe ed aliquote di imposta dei tributi comunali, come segue:

·        Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Viene disposta l’applicazione delle seguenti aliquote, così come analiticamente specificato nell’allegato B), e precisamente:

-     4,5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-     W6,5 per mille per le abitazioni a disposizione e le abitazioni non locate per almeno sei mesi (fabbricati di tutte le categorie appartenenti al gruppo “A”, esclusa la categoria A10);

-     5,5 per mille per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili;

-     detrazione di euro 104,00 per l’abitazione principale;

·      Tassa occupazione suolo e aree pubbliche (TOSAP)

Vengono confermate le tariffe in vigore;

·      Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Viene confermato l’incremento del 20% (ai sensi dell’art. 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) già applicato a partire dall’anno 1999, e viene confermata la misura della tariffa dell’imposta comunale sulla pubblicità ordinaria stabilita dal D.P.C.M. 16 febbraio 2001;

·        Addizionale comunale all’IRPEF

Viene confermata l’aliquota dello 0,2%, istituita con deliberazione consiliare n. 9/1999;

2)      di dare atto che:

·        con deliberazione n. 86 del 29 novembre 2002, esecutiva, il Consiglio comunale ha approvato l’affidamento, a partire dal 1^ gennaio 2003, al Consorzio per i Servizi di Igiene del Territorio (C.I.T.) della gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani e assimilati, inclusa la bollettazione e riscossione della relativa tariffa;

·        con deliberazione n. 3 del 29 maggio 2003 l’Assemblea del C.I.T. ha stabilito che è l’Assemblea del Consorzio che provvede all’approvazione del regolamento per la gestione dei rifiuti urbani, di quello per l’applicazione della tariffa e all’approvazione del piano finanziario e relativa tariffa per i Comuni che abbiano affidato la gestione del servizio integrato al C.I.T. stesso;

3)      di demandare al competente responsabile del servizio ogni adempimento relativo alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti, e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

4)      di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al bilancio preventivo 2005, a norma dell’articolo 172, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n.267/2000;

5)      di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

 

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TRI/SQ/sdp

Halley/2004/Giunta/proposta n. 200

Halley/2004/Giunta/delibera n. 166

 

 

 

 

 

 


Allegato A)  alla deliberazione ____ N. ________ in data________________

 

 

codice

descrizione

Normativa di riferimento

10

Abitazione principale

Articolo 8 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

2.    Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita` immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà`, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3.    A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico -  sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale.

4.   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unita` immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

articolo 58, comma 3 del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446

Limitatamente all'unita` immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unita`. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unita` immobiliari tenute a disposizione del contribuente.

 

11

Abitazione cittadini  italiani residenti all'estero

articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà` o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata

12

Fabbricati utilizzati quali abitazione principale

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per  quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

 

articolo 8, comma 4 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

13

Abitazione principale soggetti disagio economico sociale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di L. 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico – sociale;

14

Abitazioni recuperate

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449

I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori

15

Abitazione principale anziani o disabili

articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662

I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà,  usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata

16

Abitazioni principali in uso gratuito a parenti

articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446

Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:…..e) considerare abitazioni principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

17

Pertinenze abitazione principale

articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488 "Finanziaria 2000", così come modificato dall’articolo 18, comma 2, Legge 23.12.2000, N.388

Fino all'anno di imposta 2000 compreso, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

 

20

Fabbricati

articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

21

Abitazioni locate

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556

Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30.12.1992, N. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, ……………per  quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.

22

Abitazioni non locate

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

23

Abitazioni a disposizione

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

24

Fabbricati posseduti da imprese e non venduti

articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

L'aliquota può essere stabilita dai comuni nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

25

Fabbricati categoria D

 

Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto non attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'art. 7 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:

……(omissis)

I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore e` determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

 

26

Fabbricati recuperati

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449

I comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori

31

Aree edificabili

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

 per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

41

Terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile

42

Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;

b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;

c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.

art. 58, comma 2 D.Lgs.vo 15.12.97, N. 446

agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9.1.1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

43

Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

Sono considerati tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1n dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

51

Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”)

articolo 6, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;
l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

articolo 21 del D.Lgs.vo 4.12.1997, N. 460

I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

Allegato B)  alla deliberazione Giunta Comunale N. ________ in data________________

 

codice

Tipo immobile

Riferimento alla normativa

Aliquota 

detrazione

 

10

Abitazione principale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

4,5

104,00

 

11

Abitazione cittadini italiani residenti all’estero

articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75

4,5

104,00

12

Fabbricati utilizzati quali abitazione principale

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556

4,5

104,00

13

Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale

articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo)

4,5

104,00

 

14

Abitazioni recuperate

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449

5,5

 

 

15

Abitazione principale anziani o disabili

articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662

4,5

104,00

X

16

Abitazione principale in uso gratuito a parenti

Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446

5,5

 

 

17

Pertinenze abitazione principale

articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488

4,5

 

 

20

Fabbricati ordinari

articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

5,5

 

X = Vedere regolamento per particolari condizioni

21

Abitazioni locate

articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556

5,5

 

22

Abitazioni non locate

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

23

Abitazioni a disposizione

articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

6,5

 

24

Fabbricati posseduti da imprese e non venduti

articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

5,5

 

25

Fabbricati categoria D

Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

5,5

 

26

Fabbricati recuperati

Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449

5,5

 

31

Aree edificabili

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

5,5

 

41

Terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

-

 

42

Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

-

 

43

Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli

articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504

-

 

51

Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”)

articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97

-

 

 


Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

 

IL PRESIDENTE

(dr. DAVI' PIETRO GIORGIO)

__________________________

IL Segretario

(dott. )

_____________________________

 

 

 

N.                     di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 23-12-2004 al 06-01-2005, a norma dell’art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

 

Valdobbiadene lì 07-01-2005

 

IL MESSO COMUNALE

()

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, il giorno          

 

Valdobbiadene lì ________________

IL DIPENDENTE INCARICATO

(dott. )

______________________________