Ricordato che l’art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992 (Imposta Comunale sugli Immobili) prevede espressamente che il Consiglio Comunale stabiliscano con deliberazione annuale le tariffe e relative imposte;
Ricordato che l’ art. 3 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993 (imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni) prevede espressamente che i Comuni stabiliscano con deliberazione annuale le tariffe dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
Ricordato che ai sensi e per gli effetti della L.27.12.1997 n.449, la Giunta Comunale con provvedimento del 16/02/2004 prot. n. 11218/56 ha approvato con riferimento all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni ed a partire dal 01/01/2004 le seguenti tariffe e diritti:
Ritenuto opportuno confermare anche per l’anno finanziario 2008 le aliquote, detrazioni e agevolazioni per l’I.C.I. pari a quelle dell’anno in corso e precisamente:
Ordinaria: 7 per mille
Aliquota abitazione principale: 4 per mille
Aliquota al 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni
Aliquota al 5,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni previste dalla Legge 431 del 1998 e da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;
Detrazione per l’abitazione principale: Euro 104,00=.
Dette organizzazioni per beneficiare dell’agevolazione sono tenute ad allegare alla comunicazione copia della prevista comunicazione all’Anagrafe presso Direzione Regionale delle Entrate.
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti ad allegare alla comunicazione di agevolazione copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti, dagli istituti di previdenza, o autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l’assenza di reddito imponibile per l’anno precedente l’anno di imposizione I.C.I.
I soggetti interessati dovranno specificare nella comunicazione quale sia l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione.
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile della Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
Ciò premesso, si invita il Consiglio comunale a deliberare sul punto all'ordine del giorno, secondo le proposte della Giunta comunale, così articolate:
l’imposta sulla pubblicità, annuale, per metro quadrato pari ad Euro 18,59,
diritti sulle pubbliche affissioni per foglio pari ad Euro 1,49.
3.a) ALIQUOTE
Ordinaria: 7 per mille
Aliquota abitazione principale: 4 per mille
Aliquota al 9 per mille per gli immobili (della categoria catastale A ad esclusione dell’A10) non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La stessa aliquota è applicata alle relative pertinenze.
Aliquota al 5,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili (della categoria catastale A ad esclusione dell’A10) alle condizioni previste dalla Legge 431 del 1998 e da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. La stessa aliquota è applicata alle relative pertinenze.
3.b) DETRAZIONE
Detrazione per l’abitazione principale: Euro 104,00=.
3.c) AGEVOLAZIONI:
A) Esenzione dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolarmente istituite secondo quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 e che risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, o semplicemente costituite ed iscritte negli appositi elenchi per le cosiddette ONLUS di diritto, in data anteriore al 01.01.2000.
Dette organizzazioni per beneficiare dell’agevolazione sono tenute ad allegare alla comunicazione copia della prevista comunicazione all’Anagrafe presso Direzione Regionale delle Entrate.
B) Aumento della detrazione per l’abitazione principale da 104,00 euro a 258,00 euro
per i soggetti passivi che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale medesima e dalle sue eventuali pertinenze, non abbiano percepito alcuna ulteriore fonte di reddito, o che abbiano percepito un reddito netto annuo da pensione non superiore a 7.500,00 euro (il reddito cui fare riferimento è sempre quello riferito all’anno precedente l’anno di imposizione I.C.I.).
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti ad allegare alla comunicazione di agevolazione copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti, dagli istituti di previdenza, o autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l’assenza di reddito imponibile per l’anno precedente l’anno di imposizione I.C.I.
C) E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, dai soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Per coloro che trasferissero la residenza nel corso dell’anno detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento.
I soggetti interessati dovranno specificare nella comunicazione quale sia l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione.
D) Utilizzo della sola aliquota ridotta all’unità immobiliare che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti discendenti di primo grado (genitori e figli), e che quest’ultimi la utilizzino come abitazione principale fissando in essa la propria residenza. Per coloro i quali nel corso dell’anno si trovassero in tale situazione detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo al realizzarsi di tale comodato.
Restano pertanto confermate le agevolazioni previste dall’art. 4 del Regolamento I.C.I.
Resta confermata per l’anno 2008 la percentuale dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6 per cento come fissato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20/04/2007.
A questo punto, il Presidente apre la discussione sull’argomento posto in trattazione.
DISCUSSIONE
Ciò premesso
IL CONSIGLIO COMUNALE
Udite, sul punto all’Ordine del Giorno, la Relazione dell’Assessore di Reparto, nonché le conformi proposte della Giunta Comunale;
Viste tutte le motivazioni espresse in premessa;
Visto il parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n.267, formulato sulla proposta di deliberazione dal dirigente del settore responsabile,
Visti i risultati delle votazioni testé svolte, nelle forme di legge come sopra riportati;
DELIBERA
l’imposta sulla pubblicità, annuale, per metro quadrato pari ad Euro 18,59,
diritti sulle pubbliche affissioni per foglio pari ad Euro 1,49.
3.a) ALIQUOTE
Ordinaria: 7 per mille
Aliquota abitazione principale: 4 per mille
Aliquota al 9 per mille per gli immobili (della categoria catastale A ad esclusione dell’A10) non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni. La stessa aliquota è applicata alle relative pertinenze.
Aliquota al 5,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili (della categoria catastale A ad esclusione dell’A10) alle condizioni previste dalla Legge 431 del 1998 e da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. La stessa aliquota è applicata alle relative pertinenze.
3.b) DETRAZIONE
Detrazione per l’abitazione principale: Euro 104,00=.
3.c) AGEVOLAZIONI
A) Esenzione dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolarmente istituite secondo quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 e che risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, o semplicemente costituite ed iscritte negli appositi elenchi per le cosiddette ONLUS di diritto, in data anteriore al 01.01.2000.
Dette organizzazioni per beneficiare dell’agevolazione sono tenute ad allegare alla comunicazione copia della prevista comunicazione all’Anagrafe presso Direzione Regionale delle Entrate.
B) Aumento della detrazione per l’abitazione principale da 104,00 euro a 258,00 euro per i soggetti passivi che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale medesima e dalle sue eventuali pertinenze, non abbiano percepito alcuna ulteriore fonte di reddito, o che abbiano percepito un reddito netto annuo da pensione non superiore a 7.500,00 euro (il reddito cui fare riferimento è sempre quello riferito all’anno precedente l’anno di imposizione I.C.I.).
I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti ad allegare alla comunicazione copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti, dagli istituti di previdenza, o autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l’assenza di reddito imponibile per l’anno precedente l’anno di imposizione I.C.I.
C) E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, dai soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Per coloro che trasferissero la residenza nel corso dell’anno detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento.
I soggetti interessati dovranno specificare nella comunicazione quale sia l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione.
D) Utilizzo della sola aliquota ridotta all’unità immobiliare che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti discendenti di primo grado (genitori e figli), che utilizzino come abitazione principale fissando in essa la propria residenza. Per coloro i quali nel corso dell’anno si trovassero in tale situazione detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo al realizzarsi di tale comodato.
Resta confermata per l’anno 2008 la percentuale dell’addizionale comunale all’IRPEF nella misura dello 0,6 per cento come fissato dalla delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 20/04/2007.