Aliquote e detrazioni deliberate per il 2007

·ALIQUOTA DEL 4 PER MILLE per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le sue pertinenze.


DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE 104,00 euro.

·ALIQUOTA ORDINARIA DEL 7 PER MILLE.

·ALIQUOTA MAGGIORATA DEL 9 PER MILLE per le abitazioni e loro pertinenze che risultino non locate, o per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione, da due anni.

·ALIQUOTA AGEVOLATA DEL 5,5 PER MILLE per le abitazioni e loro pertinenze concesse in locazione, esclusivamente a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste dall’art. 2, comma 3, della Legge 431/1998 e alle condizioni contrattuali stabilite dagli accordi territoriali fra il Comune di Treviso e le organizzazioni dei proprietari e conduttori.

Agevolazioni

A) Esenzione dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolarmente istituite secondo quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 e che risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, o semplicemente costituite ed iscritte negli appositi elenchi per le cosiddette ONLUS di diritto, in data anteriore al 01/01/2000.
Dette organizzazioni per beneficiare dell’agevolazione sono tenute ad allegare copia della comunicazione presentata all’Anagrafe della Direzione Regionale delle Entrate.

B) Aumento della detrazione per l’abitazione principale da 104,00 euro a 258,00 euro per i soggetti passivi che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale medesima e dalle sue eventuali pertinenze, non abbiano percepito alcuna ulteriore fonte di reddito, o che abbiano percepito un reddito netto annuo da pensione non superiore a 7.500,00 euro (il reddito percepito cui fare riferimento è quello dell’anno 2006).
Per fonte di reddito è inteso anche quello derivante da quote di proprietà di altri fabbricati e/o terreni.
I soggetti che intendessero beneficiare dell’agevolazione sono tenuti ad allegare copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti o autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l’assenza di reddito imponibile.

C) E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, dai soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Per coloro che trasferissero la residenza nel corso dell’anno detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento.
I soggetti interessati dovranno specificare nella comunicazione quale sia l’immobile cui si riferisce l’agevolazione.

D) Utilizzo della sola aliquota ridotta per l’unità immobiliare che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti/discendenti di primo grado (genitori e figli), a condizione che quest’ultimi la utilizzino come abitazione principale fissando in essa la propria residenza. Per coloro i quali, nel corso dell’anno, si trovassero in tale situazione, detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo al realizzarsi di tale comodato.

Per avere diritto all’applicazione delle agevolazioni è obbligatorio presentare adeguata comunicazione all’Amministrazione Comunale entro il 31 dicembre, corredata dagli eventuali documenti richiesti. La modulistica necessaria è a disposizione nei nostri Uffici e nel sito internet.

Le comunicazioni, una volta presentate, valgono anche per gli anni successivi. In caso di variazione o di decadenza dell’agevolazione il Contribuente dovrà darne comunicazione all’Amministrazione sempre entro il 31 dicembre.

Immobili inagibili/inabitabili

La riduzione dell’imposta al 50%, di cui all’art.8 del D.Lgs. 504/92, per fatiscenza dell’immobile è applicabile solamente se il fabbricato è inagibile o inabitabile e di fatto non è utilizzato e in esso non sono in corso interventi edilizi.
L’immobile deve trovarsi in una situazione di degrado strutturale tale da pregiudicare l’incolumità di eventuali occupanti e tale situazione non deve essere sanabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria previsti dalle lettere A e B dell’articolo 31 della L. 05.08.1978, n. 457.
Per beneficiare della riduzione dell’imposta al 50% deve essere presentata la relativa dichiarazione di variazione I.C.I. come già specificato.
Lo stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile può risultare da idonea documentazione o, in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.00, n. 445 che sarà oggetto di controlli da parte dell’Ufficio.