DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.28/DCC    DEL 21/03/2005

OGGETTO: Approvazione delle Tariffe, aliquote e detrazioni relative a tributi, tasse e canoni comunali – anno 2005.

Il Presidente pone in trattazione l’argomento in oggetto ed invita l’Assessore di reparto a riferire in merito.

ASSESSORE FULVIO ZUGNO:

L’ art. 6 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 Dicembre 1992 (Imposta Comunale sugli Immobili) prevede espressamente che i Comuni stabiliscano con deliberazione annuale le tariffe e relative imposte;

L’ art. 3 del Decreto Legislativo n. 507 del 15 Novembre 1993 (imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni) prevede espressamente che i Comuni stabiliscano con deliberazione annuale le tariffe dell’imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Ricordato che ai sensi e per gli effetti della L.27.12.1997 n.449, la Giunta Comunale con provvedimento del 16/02/2004 prot. n. 11218/56 ha approvato con riferimento all’imposta sulla pubblicità ed ai diritti sulle pubbliche affissioni ed a partire dal 01/01/2004 le seguenti tariffe e diritti:

Ricordato, infine, che la Giunta Comunale con provvedimento del 16/02/2004 prot. n. 11218/56, ha approvato per l’anno 2004 le seguenti aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili:

Ordinaria: 7 per mille

Aliquota abitazione principale: 4 per mille

Aliquota al 9 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

Aliquota al 5,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili alle condizioni previste dalla Legge 431 del 1998 e da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

Detrazione per l’abitazione principale: Euro 104,00=.

  1. Esenzione dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolarmente istituite secondo quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 e che risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, o semplicemente costituite ed iscritte negli appositi elenchi per le cosiddette ONLUS di diritto, in data anteriore al 01.01.2000.
  2. Dette organizzazioni per beneficiare dell’agevolazione sono tenute ad allegare alla comunicazione copia della prevista comunicazione all’Anagrafe presso Direzione Regionale delle Entrate.

  3. Aumento della detrazione per l’abitazione principale da 104,00 euro a 258,00 euro per i soggetti passivi che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale medesima e dalle sue eventuali pertinenze, non abbiano percepito alcuna ulteriore fonte di reddito, o che abbiano percepito un reddito netto annuo da pensione non superiore a 6.714,00 euro (il reddito percepito cui fare riferimento è sempre quello riferito all’anno precedente la comunicazione).
  4. I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti ad allegare alla comunicazione copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti, dagli istituti di previdenza, o autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l’assenza di reddito imponibile per l’anno di competenza.

  5. E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, dai soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Per coloro che trasferissero la residenza nel corso dell’anno detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento.
  6. I soggetti interessati dovranno specificare nella comunicazione quale sia l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione.

  7. Utilizzo della sola aliquota ridotta all’unità immobiliare che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti discendenti di primo grado (genitori e figli), che quest’ultimi la utilizzino come abitazione principale fissando in essa la propria residenza. Per coloro i quali nel corso dell’anno si trovassero in tale situazione detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo al realizzarsi di tale comodato.

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, il presente provvedimento non necessita del parere in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile della Ragioneria, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;

Ciò premesso, si invita il Consiglio comunale a deliberare sul punto all'ordine del giorno, secondo le proposte della Giunta comunale, così articolate:

  1. di confermare per l’anno tributario 2005 l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le tariffe previste dall’art.23 e dall’art.25 del vigente regolamento;
  2. di confermare per l’anno tributario 2005 l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni in vigore dall’anno 2004, come sottoindicato:

  1. di confermare per l’anno tributario 2005 le aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili con le modifiche come sottoindicato:

Ordinaria: 7 per mille

Aliquota abitazione principale: 4 per mille

Aliquota al 9 per mille per gli immobili (della categoria catastale A ad esclusione dell’A10) non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

Aliquota al 5,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili (della categoria catastale A ad esclusione dell’A10) alle condizioni previste dalla Legge 431 del 1998 e da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

Detrazione per l’abitazione principale: Euro 104,00=.

A) Esenzione dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolarmente istituite secondo quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 e che risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, o semplicemente costituite ed iscritte negli appositi elenchi per le cosiddette ONLUS di diritto, in data anteriore al 01.01.2000.

Dette organizzazioni per beneficiare dell’agevolazione sono tenute ad allegare alla comunicazione copia della prevista comunicazione all’Anagrafe presso Direzione Regionale delle Entrate.

B) Aumento della detrazione per l’abitazione principale da 104,00 euro a 258,00 euro per i soggetti passivi che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale medesima e dalle sue eventuali pertinenze, non abbiano percepito alcuna ulteriore fonte di reddito, o che abbiano percepito un reddito netto annuo da pensione non superiore a 7.000,00 euro (il reddito percepito cui fare riferimento è sempre quello riferito all’anno precedente la comunicazione).

I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti ad allegare alla comunicazione copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti, dagli istituti di previdenza, o autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l’assenza di reddito imponibile per l’anno di competenza.

C) E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, dai soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Per coloro che trasferissero la residenza nel corso dell’anno detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento.

I soggetti interessati dovranno specificare nella comunicazione quale sia l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione.

D) Utilizzo della sola aliquota ridotta all’unità immobiliare che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti discendenti di primo grado (genitori e figli), e che quest’ultimi la utilizzino come abitazione principale fissando in essa la propria residenza. Per coloro i quali nel corso dell’anno si trovassero in tale situazione detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo al realizzarsi di tale comodato.

 

Restano altresì confermate le agevolazioni previste dall’art. 4 del Regolamento I.C.I.

 

 

A questo punto, il Presidente apre la discussione sull’argomento posto in trattazione.

 

DISCUSSIONE

Ciò premesso

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite, sul punto all’Ordine del Giorno, la Relazione dell’Assessore di Reparto, nonché le conformi proposte della Giunta Comunale;

Viste tutte le motivazioni espresse in premessa;

Visto il parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 D. Lgs. 18.08.2000, n.267, formulato sulla proposta di deliberazione dal dirigente del settore responsabile,

Visti i risultati delle votazioni testé svolte, nelle forme di legge come sopra riportati;

DELIBERA

  1. di confermare per l’anno tributario 2005 l’applicazione del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo le tariffe previste dall’art.23 e dall’art.25 del vigente regolamento;
  2. di confermare per l’anno tributario 2005 l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni in vigore dall’anno 2004, come sottoindicato:
  3. l’imposta sulla pubblicità, annuale, per metro quadrato pari ad Euro 18,59,

    diritti sulle pubbliche affissioni per foglio pari ad Euro 1,49.

  4. di confermare per l’anno tributario 2005 le aliquote, detrazioni ed agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili come sottoindicato:

Ordinaria: 7 per mille

Aliquota abitazione principale: 4 per mille

Aliquota al 9 per mille per gli immobili non locati (della categoria catastale A ad esclusione dell’A10) per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

Aliquota al 5,5 per mille per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale gli immobili (della categoria catastale A ad esclusione dell’A10) alle condizioni previste dalla Legge 431 del 1998 e da appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative;

Detrazione per l’abitazione principale: Euro 104,00=.

A) Esenzione dall’imposta per le ONLUS (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) regolarmente istituite secondo quanto previsto dal D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 e che risultino iscritte all’anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze, o semplicemente costituite ed iscritte negli appositi elenchi per le cosiddette ONLUS di diritto, in data anteriore al 01.01.2000.

Dette organizzazioni per beneficiare dell’agevolazione sono tenute ad allegare alla comunicazione copia della prevista comunicazione all’Anagrafe presso Direzione Regionale delle Entrate.

B) Aumento della detrazione per l’abitazione principale da 104,00 euro a 258,00 euro per i soggetti passivi che, oltre al reddito derivante dall’abitazione principale medesima e dalle sue eventuali pertinenze, non abbiano percepito alcuna ulteriore fonte di reddito, o che abbiano percepito un reddito netto annuo da pensione non superiore a 7.000,00 euro (il reddito percepito cui fare riferimento è sempre quello riferito all’anno precedente la comunicazione).

I soggetti che intendessero beneficiare di detta agevolazione sono tenuti ad allegare alla comunicazione copia dei documenti fiscali relativi ai redditi percepiti, dagli istituti di previdenza, o autocertificazione (resa ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante l’assenza di reddito imponibile per l’anno di competenza.

C)E’ considerata abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, di usufrutto, di diritto di uso o diritto di abitazione, dai soggetti che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata. Per coloro che trasferissero la residenza nel corso dell’anno detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo a detto trasferimento.

I soggetti interessati dovranno specificare nella comunicazione quale sia l’immobile a cui si riferisce l’agevolazione.

D)Utilizzo della sola aliquota ridotta all’unità immobiliare che il soggetto passivo abbia dato in comodato ad ascendenti discendenti di primo grado (genitori e figli), che utilizzino come abitazione principale fissando in essa la propria residenza. Per coloro i quali nel corso dell’anno si trovassero in tale situazione detta agevolazione sarà operativa, ragguagliata in mesi, limitatamente al periodo successivo al realizzarsi di tale comodato.

 

 

 

 

 

 

Delibera, altresì, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000.