Deliberazione N. 27
in data 15/03/2005
Prot. n°
COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE
PROVINCIA TREVISO
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I) - DETERMINAZIONI ANNO 2005
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 57 del 30.11.1998 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune, dall'anno 1999, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 446/'97;
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n° 6 in data 29.2.2000 con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. da applicarsi in questo Comune per l'anno 2000, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n° 9/1 in data 23.1.2001, con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. da applicarsi in questo Comune per l'anno 2001, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 142 del 18.12.2001, con la quale si fissava l'aliquota I.C.I. da applicarsi in questo Comune per l'anno 2002 nella misura base del 6 per mille e la detrazione per abitazione principale nell'importo di € 129,11;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 18 del 7.2.2003, con la quale si mantenevano invariate anche per l'anno 2003, l'aliquota al 6 per mille e la detrazione per abitazione principale nell'importo di € 129,11;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 6 del 20.1.2004, con la quale si mantenevano invariate anche per l'anno 2004, l'aliquota al 6 per mille e la detrazione per abitazione principale nell'importo di € 129,11;
Atteso che per l'anno 2005 la deliberazione relativa all'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) deve essere adottata entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, fissato al 31.3.2005;
Rilevato che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 (quattro) per mille né superiore al 7 (sette) per mille;
Preso atto che, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996 n° 662, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è fissata nella misura minima di L. 200.000 (Euro 103,29) annue;
Ritenuto di mantenere, per l'anno 2005, l'aliquota base al 6 per mille e di aumentare la detrazione per le abitazioni principali da € 129,11 ad € 150,00 (Euro centocinquanta/00);
Ritenuto inoltre di variare il prezzo minimo delle aree fabbricabili, per l'anno 2005, come segue:
Valori da applicare per l'anno 2005 |
€ |
NON URBANIZZATA |
URBANIZZATA |
Area a destinazione artigianale od industriale |
Valore al metro quadro |
35,00 |
55,00 |
Area a destinazione residenziale |
Valore al metro cubo |
40,00 |
70,00 |
Visto l'art. 42, comma 2 lettera f, del D.Lgs. del 18.8.2000 n° 267 il quale esclude dalle competenze del Consiglio le determinazioni delle aliquote relative ai tributi;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi a' sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Ad unanimità di voti, espressi legalmente;
D E L I B E R A
1) di confermare per l'anno 2005, nella misura del 6‰ (sei per mille), l'aliquota per l'applicazione della imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con il D.Lgs. 30.12.1992, n° 504;
2) di fissare in € 150,00 (Euro centocinquanta/00), la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
3) di concedere l'aliquota agevolata al 4‰ (quattro per mille) a favore dei proprietari che eseguono interventi di recupero del patrimonio edilizio:
- su immobili di interesse artistico e architettonico, all'interno del centro storico;
- su fabbricati inagibili o inabitabili;
- per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali o finalizzati all'utilizzo di sottotetti;
4) di fissare il prezzo minimo delle aree fabbricabili, per l'anno 2005, come segue:
Valori da applicare per l'anno 2005 |
€ |
NON URBANIZZATA |
URBANIZZATA |
Area a destinazione artigianale od industriale |
Valore al metro quadro |
35,00 |
55,00 |
Area a destinazione residenziale |
Valore al metro cubo |
40,00 |
70,00 |
5) di far pervenire comunicazione dell'aliquota stabilita per il 2005, insieme con copia del presente atto, al concessionario della riscossione;
6) di pubblicare per estratto i punti 1, 2 e 3 del dispositivo, nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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Con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata "immediatamente eseguibile", a' sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n° 267/2000.