comune di san biagio di callalta

PROVINCIA DI TREVISO

 

 

 

 

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 68 DEL 23.12.2009

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Omissis ….

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

1 - di confermare per l’anno 2010 le aliquote I.C.I.  e le detrazioni d’imposta già confermate per l’anno 2009 con la succitata deliberazione consiliare n. 60 del 22.12.2008 e precisamente:

      ALIQUOTE I.C.I. ANNO D’IMPOSTA 2010

a)      6,5 per mille aliquota ordinaria

b)       4   per mille aliquota per abitazione principale;

      DETRAZIONE D’IMPOSTA ANNO 2010

A) Euro 129,11 su base annua  per detrazione per abitazione principale , così come definita all’art. 8 comma 2 del vigente Regolamento Comunale I.C.I

  B) Euro 258, 23  su base annua  per i nuclei familiari che dichiarino:

-          di aver percepito nell’anno d’imposta precedente solamente redditi da  pensione,  per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale (se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore  al doppio di tale ammontare (se il nucleo è composto da due o più persone);

-          di non possedere altre unità immobiliari;

-          di non avere altri redditi oltre a quello derivante  dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;

-          di non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo superiore a Euro 15.493,00;

 

2 - di considerare per l’anno 2010, così come previsto dall’art. 8 comma 3 del vigente Regolamento Comunale  I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unità immobiliari, oltrechè quelle indicate nell’articolo 8, comma 2 del predetto regolamento:

-          a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantina, soffitta, ripostigli ecc.);

-          b) le unità immobiliari in precedenza già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

c) le unità immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici.