Provincia di Treviso
DELIBERAZIONE N. 247 DEL 02.12.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Omissis ….
D E L I B E R A
1 - di confermare per l’anno 2006 le aliquote I.C.I. e le detrazioni d’imposta già approvate per l’anno 2005 con la succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 24 gennaio 2005, e precisamente:
a) 6,5 per mille aliquota ordinaria
b) 4 per mille aliquota per abitazione principale;
A) Euro 129,11 su base annua per detrazione per abitazione principale , così come definita all’art. 8 comma 2 del vigente Regolamento Comunale I.C.I
B) Euro 258, 23 su base annua per i nuclei familiari che dichiarino:
- di aver percepito nell’anno d’imposta precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale ( se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare ( se il nucleo è composto da due o più persone);
- di non possedere altre unità immobiliari;
- di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- di non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo superiore a Euro 15.493,00
2 - di considerare per l’anno 2006, così come previsto dall’art. 8 comma 3 del vigente Regolamento Comunale I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unità immobiliari, oltrechè quelle indicate nell’articolo 8, comma 2 del predetto regolamento:
- a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione ( ad esempio garage, cantina, soffitta, ripostigli ecc.);
- b) le unità immobiliari in precedenza già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- c) le unità immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici.
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