OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI “I.C.I.” : DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE ANNO D’IMPOSTA 2005
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’I.C.I., nel quale:
§ all’articolo 6 vengono definiti i limiti e condizioni per l’approvazione delle aliquote,
§ all’articolo 8 vengono definiti i limiti e condizioni per l’approvazione delle detrazioni;
VISTA la vigente normativa che individua limiti e condizioni per la differenziazione di aliquote e detrazioni con riferimento alle singole fattispecie di immobili;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 29/12/2003 ad oggetto “Imposta comunale sugli immobili “I.C.I.”: determinazione aliquota e detrazioni per abitazione principale anno d’imposta 2004 ”;
DATO ATTO che questo Ente ha applicato dall’anno di istituzione dell’imposta comunale sugli immobili l’aliquota base del 4 per mille, variata solamente una volta, nell’anno 2001, con l’incremento dell’aliquota dal 4 al 5 per mille soltanto per gli immobili non adibiti ad abitazione principale ed operando contestualmente un incremento della detrazione per le abitazioni principali;
RILEVATA la necessità di aumentare il gettito dell’imposta comunale sugli immobili per garantire la copertura delle spese correnti, finanziate in parte nell’esercizio precedente attraverso fonti derivanti da entrate straordinarie e non ricorrenti, nonché per consentire la copertura delle spese relative al potenziamento ed alla riorganizzazione dei servizi comunali, oltre che agli aumenti inflattivi dei servizi e contrattuali del personale;
RILEVATA altresì l’esigenza, per conseguire un equilibrio stabile del bilancio dell’Ente, di garantire la copertura delle spese di cui al titolo primo di bilancio mediante una costante e certa entità di risorse all’interno dei primi tre titoli dell’entrata, secondo i principi di una corretta gestione finanziaria ed economica;
RITENUTO, alla luce della programmata attività dell’Ente e delle proiezioni di entrata, di procedere ad un aumento del 2,5 per mille dell’aliquota ordinaria, mantenendo al minimo l’imposizione sull’abitazione principale a salvaguardia delle famiglie;
VISTO l’art. 42, comma 2, lettera f) della legge 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
VISTO l’art. 172, comma 1, lettera e) del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli allegati pareri tecnico e contabili resi ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge,
D E L I B E R A
1 - di stabilire, per i motivi esposti in narrativa, per l’anno 2005 le aliquote I.C.I. e le detrazioni d’imposta sotto riportate:
a) 6,5 per mille aliquota ordinaria
b) 4 per mille aliquota per abitazione principale;
A) Euro 129,11 su base annua per detrazione per abitazione principale , così come definita all’art. 8 comma 2 del vigente Regolamento Comunale I.C.I
B) Euro 258, 23 su base annua per i nuclei familiari che dichiarino:
- di aver percepito nell’anno d’imposta precedente solamente redditi da pensione, per un importo complessivo non superiore all’ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale ( se il nucleo è composto da una sola persona) o non superiore al doppio di tale ammontare ( se il nucleo è composto da due o più persone);
- di non possedere altre unità immobiliari;
- di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze;
- di non possedere titoli e/o depositi bancari e postali di importo superiore a Euro 15.493,00
2 - di considerare per l’anno 2005, così come previsto dall’art. 8 comma 3 del vigente Regolamento Comunale I.C.I., abitazione principale ai fini della detrazione I.C.I., anche le seguenti unità immobiliari, oltrechè quelle indicate nell’articolo 8, comma 2 del predetto regolamento:
- a) le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione ( ad esempio garage, cantina, soffitta, ripostigli ecc.);
- b) le unità immobiliari in precedenza già adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- c) le unità immobiliari in uso gratuito a parenti in linea diretta o collaterale, fino al primo grado di parentela, adibite a loro abitazione principale, dimostrabile in base alle risultanze dei registri anagrafici,
3 - di dare atto che le aliquote e le detrazione da applicarsi per l’anno 2005 sono analiticamente riportate nell’allegato prospetto sub. A), che forma parte integrante del presente provvedimento;
4 - di allegare copia del presente provvedimento a corredo del bilancio di previsione 2005;
Tipo immobile |
Riferimento alla normativa |
Aliquota |
detrazione |
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Abitazione principale |
articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
4 |
€ 129,11 |
|
Abitazione cittadini italiani residenti all’estero |
articolo 1, comma 4.ter del D.L. 23.1.1993, N. 16 convertito in L. 24.3.1993, N. 75 |
4 |
€ 129,11 | |
Fabbricati utilizzati quali abitazione principale |
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in L. 24.10.1996, N. 556 |
4 |
€ 129,11 | |
Abitazione principale soggetti in situazione disagio economico-sociale (così come definiti al punto 3 del dispositivo della presente delibera) |
articolo 8, comma 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 (ultimo periodo) |
4 |
€ 258,23 |
X |
Abitazioni recuperate (in caso di utilizzo come abitazione principale) |
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449 |
4 |
€ 129,11 |
|
Abitazione principale anziani o disabili |
articolo 3, comma 56, L. 23.12.1993, N. 662 |
4 |
€ 129,11 | |
Abitazione principale in uso gratuito a parenti in linea retta di 1^ grado e relative pertinenze |
Articolo 59, lett. e) del D.Lgs.vo 15.12.1997, N. 446 |
4 |
€ 129,11 |
X |
Pertinenze abitazione principale |
articolo 30, comma 12, Legge 23.12.1999, N. 488 |
4 |
fino alla concorrenza di € 129,11 |
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Fabbricati ordinari |
articolo 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
|
X = Vedere regolamento per particolari condizioni |
Abitazioni locate e relative pertinenze |
articolo 4, comma 1, D.L. 8.8.1996, N. 437 convertito in Legge 24.10.1996, N. 556 |
6,5 |
| |
Abitazioni non locate e relative pertinenze |
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
Abitazioni a disposizione e relative pertinenze |
articolo 6, comma 2 D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
Fabbricati posseduti da imprese e non venduti |
articolo 8, comma 1 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
Fabbricati categoria D |
Articolo 5, comma 3 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
Fabbricati recuperati |
Articolo 1, comma 5 della L. 27.12.1997, N. 449 |
6,5 |
| |
Aree edificabili |
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
Terreni agricoli |
articolo 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
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Terreni agricoli posseduti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti |
articolo 9, comma 1, lett. a) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
| |
Aree edificabili coltivatori diretti assimilate a terreni agricoli |
articolo 2, comma 1, lett. b) del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 |
6,5 |
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Enti senza scopo di lucro (“ONLUS”) |
articolo 6, c. 2 del D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504 e art 21 D.Lgs.vo 460/97 |
6,5 |
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