LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, N. 388 il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, sia stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.12.2004 il quale rinvia il termine per l’’approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali al 28.02.2005";
RILEVATO che conseguentemente a quanto stabilito dall’articolo 42 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 la determinazione delle aliquote dei tributi è di competenza della Giunta Comunale come riportato dall’art.6 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
ATTESo che questa Amministrazione intende mantenere inalterate per l’esercizio 2005 sia le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’abitazione principale e per le altre fattispecie sia le detrazioni per l’abitazione principale previste per il 2004;
RICHIAMATO l’art.8 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili il quale prevede che ai fini dell’applicazione dell’imposta e delle detrazioni vengono considerate abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:
RICHIAMATO l’art.5, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili il quale prevede che, con la stessa deliberazione con la quale vengono determinate annualmente le aliquote ICI, possano essere determinati per zone omogenee a seconda delle destinazioni urbanistiche, i valori delle aree edificabili al fine di evitare l’insorgere di contenzioso e di semplificare l’attività di controllo.
ATTESO che si intende procedere alla definizione dei valori ai fini ICI delle aree fabbricabili per l’esercizio 2005 secondo quanto riportato nell’allegato "A" che forma parte integrante del presente atto;
VISTO l’art.172 del Decreto Legislativo 267/200 relativo agli allegati al bilancio di previsione;
VISTO il Decreto Legislativo n.504/1992 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
4,5 ‰ = prima casa di abitazione;
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE : Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Baratto dr.ssa Cristina
ALLEGATO "A"
Al fine di limitare l’insorgere del contenzioso e le azioni d’accertamento si intendono confermare per l’anno 2005 i seguenti punti relativi ai criteri che hanno portato alla definizione dei valori di riferimento per le aree fabbricabili per gli anni 2000/2004 attraverso una scala di importi distinti per tipologia di aree e per periodi temporali:
A) Definizioni Area edificabile: per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base:
Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:
le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale
B.1 Le aree fabbricabili ai fini della determinazione del loro valore si classificano nelle seguenti tipologie:
L’elemento fondamentale per individuare il valore imponibile delle aree (escluse quelle artigianali e industriali) è la determinazione del valore delle stesse a metro cubo edificabile (val/mc.).
B.2 Definizione dei valori di riferimento per gli anni 2000/2005:
VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO B E C URBANIZZATE (L./mc
.) (€ /mc.)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
L.150.000 |
L.150.000 |
€ 79,00 |
€ 79,00 |
€ 79,00 |
€ 79,00 |
VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO C DA URBANIZZARE (L./mc.)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
L.110.000 |
L.110.000 |
€ 59,00 |
€ 59,00 |
€ 59,00 |
€ 59,00 |
VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO D – PRODUTTIVE URBANIZZATE (L./mq.)
(€ /mq.)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
L.80.000 |
L.80.000 |
€ 42,00 |
€ 42,00 |
€ 42,00 |
€ 42,00 |
VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO D – PRODUTTIVE DA URBANIZZARE (L./mq.)
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
L.60.000 |
L.60.000 |
€ 32,00 |
€ 32,00 |
€ 32,00 |
€ 32,00 |
C.1 Per le aree fabbricabili, escluse quelle artigianali e industriali, il valore imponibile è determinato a mc/costruibile con la seguente formula per coefficienti moltiplicatori:
V.imp.a. (Valore imponibile area) = superficie area espressa in mq (Sup/mq) x indice di fabbricazione o mc edificabili concessi (If) x valore/mc riferito all’area o lotto fabbricabile x Coefficiente adeguamento (coeff.) ove rientri nelle fattispecie previste.
Ovvero:
V.imp.a = (Sup/mq x If x Val/mc x Coeff)
C.2 Per le aree artigianali e industriali il valore è determinato a mq con la seguente formula per coefficienti moltiplicatori:
Valore imponibile area art./indust. = [ superficie area espressa in mq (Sup/mq) x Valore/mq delle aree o lotto fabbricabile (Val./mq) x Coefficiente adeguamento (coeff.) ove rientri nelle fattispecie previste.
Ovvero:
V.imp. aree art./ind. = (Sup/mq x Val/mq x Coeff).
Coefficienti di riduzione:
D.1 Per le aree fabbricabili:
Coeff. 0,9: ovvero si considera il 90 % del valore imponibile dell’area fabbricabile la cui superficie superi i mq. 2000;
Coeff. 0,7: ovvero si considera il 70 % del valore imponibile delle aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a convenzione obbligatoria o strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata;
Coeff. 0,5: ovvero si considera il 50% del valore imponibile delle aree, che per loro attitudine si prestano ad essere utilizzate a scopi edificatori, ma la cui conformazione geometrica non consenta il rispetto delle distanze dai confini o è gravata da altri vincoli previsti dalla normativa urbanistica o è soggetta ad un piano attuativo di iniziativa pubblica e simili;
D.2 Per le aree artigianali e industriali con valore imponibile determinato a mq (Valore mq):
Coeff. 0,7: ovvero si considera il 70% del valore imponibile delle aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a convenzione obbligatoria o strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata;
Coeff. 0,5: ovvero si considera il 50% del valore imponibile delle aree, che per loro attitudine si prestano ad essere utilizzate a scopi edificatori, ma la cui conformazione geometrica non consenta il rispetto delle distanze dai confini o è gravata da altri vincoli previsti dalla normativa urbanistica o è soggetta ad un piano attuativo di iniziativa pubblica e simili;
Coeff. 0: ovvero non hanno valore imponibile le aree che pur ricadendo in "zone fabbricabili", per effetto dell’esistenza di vincoli di natura giuridico-amministrativa, sono inedificabili di fatto.
I valori di ciascun coefficiente possono essere cumulati sempre che sussistano i presupposti.
Se il contribuente verserà l’imposta sulla base di un valore inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle suddette metodologie, l’Ufficio Tributi procederà al controllo dei valori imponibili dichiarati, con esclusione dei seguenti casi:
V.D. > V.C.* 0,9
V.D.= valore dichiarato dal soggetto passivo o in base al quale il soggetto passivo ha versato l’imposta.
V.C.= valore imponibile definito congruo dall’Ufficio Tributi.