LA GIUNTA COMUNALE

 

RICHIAMATO l’articolo 53, comma 16 della Legge 23.12.2000, N. 388 il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, sia stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.12.2004 il quale rinvia il termine per l’’approvazione dei bilanci di previsione da parte degli enti locali al 28.02.2005";

RILEVATO che conseguentemente a quanto stabilito dall’articolo 42 del D.Lgs.vo 18.8.2000, N. 267 la determinazione delle aliquote dei tributi è di competenza della Giunta Comunale come riportato dall’art.6 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

ATTESo che questa Amministrazione intende mantenere inalterate per l’esercizio 2005 sia le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’abitazione principale e per le altre fattispecie sia le detrazioni per l’abitazione principale previste per il 2004;

RICHIAMATO l’art.8 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili il quale prevede che ai fini dell’applicazione dell’imposta e delle detrazioni vengono considerate abitazioni principali le seguenti unità immobiliari:

  1. le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.),
  2. le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate,
  3. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale,

RICHIAMATO l’art.5, comma 2, del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili il quale prevede che, con la stessa deliberazione con la quale vengono determinate annualmente le aliquote ICI, possano essere determinati per zone omogenee a seconda delle destinazioni urbanistiche, i valori delle aree edificabili al fine di evitare l’insorgere di contenzioso e di semplificare l’attività di controllo.

ATTESO che si intende procedere alla definizione dei valori ai fini ICI delle aree fabbricabili per l’esercizio 2005 secondo quanto riportato nell’allegato "A" che forma parte integrante del presente atto;

VISTO l’art.172 del Decreto Legislativo 267/200 relativo agli allegati al bilancio di previsione;

VISTO il Decreto Legislativo n.504/1992 istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTO il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

 

 

D E L I B E R A

 

  1. Di determinare per l’esercizio 2005 le seguenti aliquote e detrazioni per l’Imposta Comunale sugli Immobili :

4,5 ‰ = prima casa di abitazione;

  1. Di considerare abitazione principale, secondo quanto stabilito dal comma 3, art. 8 del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili le seguenti unità immobiliari:

  1. le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente ai locali strettamente funzionali alla stessa abitazione (ad esempio garage, cantine, soffitte, ripostigli, ecc.);
  2. le unità immobiliari, in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
  3. le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al 1° grado di parentela adibite a loro abitazione principale.

  1. Di determinare per l’anno 2005 i criteri e le metodologie di valutazione riportate nell’allegato "A", che forma parte integrante del presente atto, al fine della determinazione dei valori imponibili delle aree fabbricabili ad uso residenziale, artigianale ed industriale del Comune di Refrontolo come specificati ai punti: A sub 1 – 2 – 3 - 4; B sub 1 - 2; C sub 1 – 2; D sub 1 – 2 del suddetto allegato;
  2. Di dichiarare inoltre il presente provvedimento, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/00.

 

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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO - CONTABILE : Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Baratto dr.ssa Cristina

 

 

ALLEGATO "A"

 

Al fine di limitare l’insorgere del contenzioso e le azioni d’accertamento si intendono confermare per l’anno 2005 i seguenti punti relativi ai criteri che hanno portato alla definizione dei valori di riferimento per le aree fabbricabili per gli anni 2000/2004 attraverso una scala di importi distinti per tipologia di aree e per periodi temporali:

A) Definizioni Area edificabile: per area fabbricabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base:

  1. agli strumenti urbanistici generali o attuativi (Piano Regolatore Generale, Piano Particolareggiato, ecc.);
  2. alle possibilità effettive di edificazione, indipendentemente dagli strumenti urbanistici.

Rientrano, pertanto, nel concetto aree fabbricabili anche i seguenti immobili:

  1. le aree (comprendendo non solo l’area di risulta ma anche quella pertinenziale che consente di determinare la volumetria massima edificabile) nelle quali sono in atto interventi di demolizione, recupero e ristrutturazione di fabbricati.
  2. le aree che, pur non risultando edificabili in base agli strumenti urbanistici, sono, di fatto, utilizzate a scopo edificatorio (limitatamente al periodo compreso fra la data di inizio e quella di ultimazione dei lavori) come, ad esempio:

le aree che, soggette ad espropriazione per pubblica utilità, sono destinate alla realizzazione di edilizia pubblica ed edilizia residenziale

  1. Procedimento per la determinazione del valore base di riferimento per le aree fabbricabili:

B.1 Le aree fabbricabili ai fini della determinazione del loro valore si classificano nelle seguenti tipologie:

    1. Aree residenziali di tipo B e C urbanizzate;
    2. " " di tipo C non urbanizzate;
    3. Aree produttive di tipo D urbanizzate;
    4. " " di tipo D non urbanizzate;

L’elemento fondamentale per individuare il valore imponibile delle aree (escluse quelle artigianali e industriali) è la determinazione del valore delle stesse a metro cubo edificabile (val/mc.).

 

B.2 Definizione dei valori di riferimento per gli anni 2000/2005:

VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO B E C URBANIZZATE (L./mc.) (€ /mc.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

L.150.000

L.150.000

€ 79,00

€ 79,00

€ 79,00

€ 79,00

VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO C DA URBANIZZARE (L./mc.) (€ /mc.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

L.110.000

L.110.000

€ 59,00

€ 59,00

€ 59,00

€ 59,00

VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO D – PRODUTTIVE URBANIZZATE (L./mq.) (€ /mq.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

L.80.000

L.80.000

€ 42,00

€ 42,00

€ 42,00

€ 42,00

VALORI AREE RESIDENZIALI DI TIPO D – PRODUTTIVE DA URBANIZZARE (L./mq.) (€ /mq.)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

L.60.000

L.60.000

€ 32,00

€ 32,00

€ 32,00

€ 32,00

 

    1. Ritenuto di dover fissare altresì una idonea metodologia di calcolo del valore imponibile ovvero del valore venale di riferimento dell’area al primo gennaio di ogni anno d’imposta, ai fini della limitazione del potere di accertamento, tenendo in debito conto anche quanto espressamente stabilito da vigenti norme in materia e da specifiche circolari emanate dal Ministero delle Finanze, si stabiliscono le seguenti formule:

C.1 Per le aree fabbricabili, escluse quelle artigianali e industriali, il valore imponibile è determinato a mc/costruibile con la seguente formula per coefficienti moltiplicatori:

V.imp.a. (Valore imponibile area) = superficie area espressa in mq (Sup/mq) x indice di fabbricazione o mc edificabili concessi (If) x valore/mc riferito all’area o lotto fabbricabile x Coefficiente adeguamento (coeff.) ove rientri nelle fattispecie previste.

Ovvero:

V.imp.a = (Sup/mq x If x Val/mc x Coeff)

 

C.2 Per le aree artigianali e industriali il valore è determinato a mq con la seguente formula per coefficienti moltiplicatori:

Valore imponibile area art./indust. = [ superficie area espressa in mq (Sup/mq) x Valore/mq delle aree o lotto fabbricabile (Val./mq) x Coefficiente adeguamento (coeff.) ove rientri nelle fattispecie previste.

Ovvero:

V.imp. aree art./ind. = (Sup/mq x Val/mq x Coeff).

 

  1. Adeguamento del valore calcolato come sopra, ove ne sussistano le condizioni, utilizzando i seguenti coefficienti riduttivi :

Coefficienti di riduzione:

D.1 Per le aree fabbricabili:

Coeff. 0,9: ovvero si considera il 90 % del valore imponibile dell’area fabbricabile la cui superficie superi i mq. 2000;

Coeff. 0,7: ovvero si considera il 70 % del valore imponibile delle aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a convenzione obbligatoria o strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata;

Coeff. 0,5: ovvero si considera il 50% del valore imponibile delle aree, che per loro attitudine si prestano ad essere utilizzate a scopi edificatori, ma la cui conformazione geometrica non consenta il rispetto delle distanze dai confini o è gravata da altri vincoli previsti dalla normativa urbanistica o è soggetta ad un piano attuativo di iniziativa pubblica e simili;

D.2 Per le aree artigianali e industriali con valore imponibile determinato a mq (Valore mq):

Coeff. 0,7: ovvero si considera il 70% del valore imponibile delle aree fabbricabili la cui edificazione è subordinata a convenzione obbligatoria o strumento urbanistico attuativo di iniziativa privata;

Coeff. 0,5: ovvero si considera il 50% del valore imponibile delle aree, che per loro attitudine si prestano ad essere utilizzate a scopi edificatori, ma la cui conformazione geometrica non consenta il rispetto delle distanze dai confini o è gravata da altri vincoli previsti dalla normativa urbanistica o è soggetta ad un piano attuativo di iniziativa pubblica e simili;

Coeff. 0: ovvero non hanno valore imponibile le aree che pur ricadendo in "zone fabbricabili", per effetto dell’esistenza di vincoli di natura giuridico-amministrativa, sono inedificabili di fatto.

I valori di ciascun coefficiente possono essere cumulati sempre che sussistano i presupposti.

Se il contribuente verserà l’imposta sulla base di un valore inferiore rispetto a quello risultante dall’applicazione delle suddette metodologie, l’Ufficio Tributi procederà al controllo dei valori imponibili dichiarati, con esclusione dei seguenti casi:

  1. se il valore imponibile dell’area fabbricabile è avallato dall'Ufficio del Registro, anche se inferiore a quello determinabile con le tabelle di cui alla presente delibera, relativamente all'anno a cui si riferisce l'atto da cui risulta il valore suddetto;
  2. se il valore dell’area fabbricabile, dichiarato dal soggetto passivo o in base al quale il soggetto passivo ha versato l’imposta, è maggiore del valore imponibile definito congruo dall’Ufficio Tributi, in base alla presente deliberazione, diminuito del 10%, ossia:

V.D. > V.C.* 0,9

V.D.= valore dichiarato dal soggetto passivo o in base al quale il soggetto passivo ha versato l’imposta.

V.C.= valore imponibile definito congruo dall’Ufficio Tributi.