ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  I.C.I.  2010

Dispositivo della delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 15.04.2010

 

 

 

1.   di determinare, per l’anno 2010, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune alle abitazioni principali non esenti e relative pertinenze (intendendosi per pertinenze quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed ubicate nello stesso edificio ove è sita l’abitazione principale o in edifici contigui anche se con accesso da vie diverse, ovvero situate nell’ambito dell’area di pertinenza del fabbricato principale ancorchè disgiunte dallo stesso) nella misura del 4 (quattro) per mille;

 

2.   di determinare, per l’anno 2010, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune ai fabbricati diversi dalle abitazioni principali non esenti (e relative pertinenze) nella misura del 6 (sei) per mille;

 

3.   di determinare, per l’anno 2010, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune ai terreni agricoli nella misura del 5,2 (cinque virgola due) per mille;

 

4.   di determinare, per  l’anno 2010, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune alle aree fabbricabili nella misura del 6 (sei) per mille;

 

5.   di dare atto che l’ammontare della detrazione da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale non esente del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare è pari ad Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale.