COMUNE DI RESANA
ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. 2008
Dispositivo della delibera del Consiglio Comunale n.26 del 28.03.2008
1. di determinare, per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune alle abitazioni principali e relative pertinenze (intendendosi per tali quelle classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 ed ubicate nello stesso edificio ove è sita l’abitazione principale o in edifici contigui anche se con accesso da vie diverse, ovvero situate nell’ambito dell’area di pertinenza del fabbricato principale ancorché disgiunte dallo stesso) nella misura del 4 (quattro) per mille;
2. di determinare, per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune ai fabbricati diversi dalle abitazioni principali (e relative pertinenze) nella misura del 6 (sei) per mille;
3. di determinare, per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili da applicarsi in questo Comune ai terreni agricoli nella misura del 5,2 (cinque virgola due) per mille;
4. di determinare, per l’anno 2008, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) da applicarsi in questo Comune alle aree fabbricabili nella misura del 6 (sei) per mille;
5. di dare atto che l’ammontare della detrazione base, di cui al comma 2 dell’art.8 del D.Lgs. n.504/1992, da applicare all’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e fino a concorrenza del suo ammontare, è pari ad Euro 103,29 (salvo i casi di cui ai successivi punti 6 e 7) rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. L’ammontare della detrazione se non trova totale capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale deve essere computato, per la parte residua, sull’imposta dovuta per le pertinenze. Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale.
6. di aumentare, relativamente all’I.C.I. dovuta per l’anno 2008, la detrazione base per l’abitazione principale di cui al precedente punto 5 ad euro 258,23 nei confronti dei soggetti passivi, di cui al vigente articolo 3 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 2008 con reddito complessivo lordo del proprio nucleo familiare (come composto alla data del 1° gennaio 2008 ed inteso come l’insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, escluse le badanti), prodotto nell’anno 2007 ai fini IRPEF, con esclusione del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 7.000,00 oltre a euro 1.700,00 per il coniuge e per ogni figlio fino ad un importo complessivo massimo di euro 12.100,00. La maggiore detrazione si applica limitatamente all’abitazione principale come definita nei commi 2 e 4 dell’art.8 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni, con conseguente inestensibilità alle diverse fattispecie che, per legge o regolamento, sono equiparate all’abitazione principale.
7. di aumentare, relativamente all’I.C.I. dovuta per l’anno 2008, la detrazione base per l’abitazione principale di cui al precedente punto 5 ad euro 258,23 nei confronti dei soggetti inabili al 100% e dei soggetti nel cui nucleo familiare sia ricompreso un inabile al 100%, con reddito complessivo lordo del proprio nucleo familiare (come composto alla data del 1° gennaio 2008 ed inteso come l’insieme delle persone coabitanti nella medesima abitazione, escluse le badanti), prodotto nell’anno 2007 ai fini IRPEF, con esclusione del reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a euro 20.000,00. La maggiore detrazione si applica limitatamente all’abitazione principale come definita nei commi 2 e 4 dell’art.8 del D.Lgs. 30.12.1992 n.504 e successive modificazioni, con conseguente inestensibilità alle diverse fattispecie che, per legge o regolamento, sono equiparate all’abitazione principale.
8. di stabilire che l’Amministrazione si riserva di richiedere ai contribuenti la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti per poter usufruire della maggiore detrazione di cui ai punti 6) e 7) e che, ove non ricorrenti, verrà recuperata la differenza d’imposta con l’applicazione delle sanzioni ed interessi previsti dalla normativa in materia.