Il Comune di Pieve di Soligo (provincia di Treviso)  ha confermato  per l’anno 2011 le aliquote e le detrazioni dell’anno 2010 ai sensi dell’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (proroga aliquote anno precedente).

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 18.12.2009 ADOTTATA DAL COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO (PROVINCIA DI TREVISO) AVENTE AD OGGETTO: “I.C.I.: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI  PER L’ANNO 2010”.

 

 

“…. OMISSIS

 

D E L I B E R A

 

  1. di confermare per l’anno 2010 le aliquote e le detrazioni I.C.I. vigenti, così dettagliate:

 

Aliquote

 

5 per mille

Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8, A/9, residenti A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) e relative pertinenze, dato atto dell’intervenuta esenzione I.C.I. per le abitazioni principali da A/2 ad A/7, delle correlative pertinenze ed unità immobiliari ad esse equiparate (artt. 2 e 3 del regolamento comunale I.C.I.)

7 per mille

Abitazioni e loro pertinenze non locate per più di 8 mesi solari l’anno (fanno fede i soli contratti regolarmente registrati)

6,5 per mille

Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili

Detrazioni

 

€ 124,00

Abitazioni principali categorie catastali A/1, A/8, A/9 e residenti A.I.R.E.

€ 258,00

Abitazioni principali detenute a titolo di proprietà, uso, usufrutto o abitazione del soggetto passivo nel caso in cui concorrano le seguenti condizioni:

-       il soggetto passivo non possieda altri immobili soggetti all’I.C.I. al di fuori delle unità immobiliari che sono considerate pertinenze dell’abitazione principale;

-       l’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) riferito al nucleo familiare sia inferiore o uguale ad € 8.000,00 (ottomila);

-       presentazione all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili “I.C.I”, dei seguenti documenti:

-       istanza di applicazione della maggiore detrazione compilando apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. N. 445/2000;

-       dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) di cui all’art. 4, del D.Lgs. n. 109/1998, obbligatoriamente corredata da certificazione I.S.E.E.; la domanda avrà effetto solo per l’anno in corso.

 

OMISSIS ….”