COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione n. 181

Data 20-11-2006

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: I.C.I.: ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2007

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA

1) di applicare per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I.:

a) aliquota ridotta nella misura del 5,00 (cinque) per mille da applicare

esclusivamente per l’abitazione principale e le unità immobiliari ad essa

equiparate (artt. 2 e 3 del regolamento comunale in materia);

b) aliquota maggiorata nella misura del 7 (sette) per mille per le unità

immobiliari ad uso abitazione e loro pertinenze non locate per più di otto mesi

solari l’anno (fanno fede i soli contratti regolarmente registrati);

c) aliquota ordinaria del 6,50 (seivirgolacinquanta) per mille per tutti gli

altri immobili;

2) di confermare gli importi delle detrazioni per abitazione principale, per l’anno

2007, nelle seguenti misure:

a) detrazione per l’abitazione principale € 124,00 (centoventiquattro);

b) detrazione di € 258,00 (duecentocinquantotto) per le abitazioni principali

detenute a titolo di proprietà, uso, usufrutto o abitazione dal soggetto passivo

nel caso in cui concorrano le seguenti condizioni:

- il soggetto passivo non possieda altri immobili soggetti all’I.C.I. al di

fuori delle unità immobiliari che sono considerate pertinenze dell’abitazione

principale;

- l’I.S.E.E. (indicatore della situazione economica equivalente) riferito al

nucleo familiare sia inferiore o uguale ad € 8.000,00 (ottomila);

- presentazione all’Ufficio Tributi del Comune, entro il termine stabilito

dal Regolamento Comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli

Immobili “I.C.I.”, dei seguenti documenti:

- istanza di applicazione della maggiore detrazione compilando

apposita autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.

445/2000;

- dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) di cui all’art. 4, comma 6,

D.Lgs. n. 109/1998, approvata con D.P.C.M. 18 maggio 2001,

obbligatoriamente corredata da certificazione I.S.E.E.; la domanda

avrà effetto solo per l’anno in corso.