IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007” – art. 1 comma 169 che cita ”Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;
VISTI altresì:
- l’art. 151, primo comma del T.U.E.L. (Decreto Legislativo 267/2000 in base al quale gli enti locali deliberano entro il 31.12 il bilancio di previsione per l’anno successivo;
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 17.12.2009 che ha differito al 30.04.2010 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2010 per gli enti locali;
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Finanziaria 2007” – art. 1 comma 156 che demanda al Consiglio Comunale il compito di determinare le aliquote I.C.I.;
CONSIDERATO
RICHIAMATO il Regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con deliberazione consiliare n. 80 del 21 dicembre 1998 e successive modifiche ed in particolare l’art. 8 il quale definisce come abitazione principale:
a) l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
VISTO l’art. 77/bis comma 30 della Legge 133/2008 che prevede testualmente: ”Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)”.
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell’articolo 49 del T.U. in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione;
DOPO esauriente discussione nel corso della quale:
L’Assessore Bogana Luigino precisa che con tale atto si intende confermare l’aliquota ICI così come previsto per il 2009. Si limita ad elencare le aliquote più importanti quali l’esenzione per la prima casa e l’aliquota dello 6,25% per le aree fabbricabili. Da tale manovra ne deriva un gettito pari a 1.195.000,00 euro di cui 1.145.000,00 derivante dall’incasso dell’aliquota e 50 mila euro di accertamenti. Precisa, infine, che ci sono anche i 350 mila euro riguardanti l’ICI prima casa quali trasferimento dallo Stato.
Il Consigliere Bresolin Lucio chiede quale sia il margine da parte dell’Amministrazione per la scelta dell’aliquota.
L’Assessore Bogana Luigino precisa che legalmente non è possibile aumentarla fino al 2011 così come è stato precisato per l’aliquota Irpef, ma successivamente si potrebbe aumentare l’aliquota al 7 per mille.
CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 4 (i consiglieri Zini Alberto, Bresolin Lucio, Alba Martina, Soligo Luca) espressi nelle forme di legge dai n. 15 Consiglieri presenti
1) di determinare per l’anno 2010 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili e le relative detrazioni, quali analiticamente di seguito riportate:
Aliquota del 5,00 °/°° e detrazione di E. 155,00:
Aliquota del 5,00 °/°° e detrazione di E. 258,00:
1. Il reddito complessivo percepito dal proprio nucleo familiare nell’anno 2009 derivante da pensione per un importo lordo non superiore a Euro 7.000,00;
2. Di non possedere altre unità immobiliari nel territorio nazionale;
3. Di non possedere altri redditi oltre a quello derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e due eventuali pertinenze;
4. Di non avere reddito domenicale derivante dalla proprietà di terreni agricoli di superficie superiore a 3.000 mq..
Tale dichiarazione deve essere presentata entro la data di scadenza del versamento della rata di acconto I.C.I. anno 2010 su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi.
· Unità immobile adibita ad uso abitazione principale e sue pertinenze (massimo due) per gli immobili di categoria A1/A8/A9 (case signorili, ville, castelli) nei confronti dei contribuenti che dichiarino che il proprio nucleo familiare, convivente nell’abitazione oggetto di detrazione, comprende:
1. Uno o più disabili, con invalidità pari al 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato al disabile prima del compimento del 65° anno di età, dalla commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile dell’U.L.S.S. di appartenenza;
2. Uno o più minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità, rilasciato dalla commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile dell’U.L.S.S. di appartenenza;
3. Uno o più disabili titolari di pensione di inabilità erogata dall’INPS per inabilità al lavoro pari al 100%;
4. Uno o più disabili titolari di rendita INAIL per inabilità al lavoro pari al 100%.
Tale dichiarazione deve essere presentata entro la data di scadenza del versamento della rata di acconto I.C.I. anno 2010 su apposito modello predisposto dall’Ufficio Tributi.
· Immobile locato con contratto registrato a soggetti che le utilizzino come abitazione principale e sue pertinenze (massimo due);
· Immobile concesso in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela, adibito a loro abitazione principale e sue pertinenze (massimo due);
· Aree fabbricabili;
· Immobili per i quali non si rende applicabile l’aliquota del 5°/°° o l’esenzione di cui alla Legge 126/2008(esenzione abitazione principale).
2) Di determinare, al fine di limitare al massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, il valore di riferimento delle aree edificabili per zone omogenee, così come analiticamente indicato nell’apposito allegato A) che forma parte integrante del presente provvedimento.
3) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 269/2006, le aliquote e le detrazioni analiticamente sopra riportate hanno efficacia dal 01 gennaio 2010;
4) Di dare atto che la previsione dell’I.C.I. da iscrivere nel bilancio di previsione 2010 viene determinata in Euro 1.145.000,00.
5) Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario ogni adempimento in merito alla pubblicazione e informazione del contenuto del presente provvedimento secondo le disposizioni di legge vigenti e nel rispetto degli articoli 5 e 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”.
di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento.
COMUNE DI PEDEROBBA
PROVINCIA DI TREVISO
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Allegato "A" | |
Valori minimi aree fabbricabili anno 2010 ai soli fini I.C.I. Valori al mq./mc. | |||||||
Destinazione urbanistica |
Zona omog. PRG |
Parametro urbanistico |
Frazione Pederobba € |
Frazione Onigo € |
Frazione Covolo € |
Frazione Levada € |
Frazione Curogna € |
Fabbricati in ristrutturazione ed ampliamento |
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Valore al mc. di progetto |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Centro storico |
A |
Valore al mc. di progetto |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Aree residenziali di completamento |
B C1 |
600 mq. e multipli (*) |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
52,00 |
52,00 |
Aree residenziali di completamento |
C2 |
800 mq. e multipli (*) |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
52,00 |
52,00 |
Aree residenziali di espansione collaudate o di fatto a opere ultimate |
C1 |
600 mq. e multipli (*) |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
52,00 |
52,00 |
Aree residenziali di espansione collaudate o di fatto a opere ultimate |
C2 |
800 mq. e multipli (*) |
68,00 |
68,00 |
68,00 |
52,00 |
52,00 |
Aree residenziali di espansione di nuova formazione |
B C1 C2 |
Da urbanizzare sulla superficie territoriale |
37,00 |
37,00 |
37,00 |
26,00 |
26,00 |
Aree agricole di fatto edificabili |
E4 |
Per lotto di soli 800 mq. edificabili(*) |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
26,00 |
26,00 |
Aree agricole (art. 3, 5 e 6 Legge Regionale 24/1985) |
E1 E2 E3 |
Valore al mc. di progetto |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
Aree industriali - artigianali di completamento |
D1 D2 D3 |
Indice di copertura 50% della superficie fondiaria |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
Aree industriali - artigianali di espansione di nuova formazione |
D1 D2 D3 |
Indice di copertura 50% della superficie fondiaria |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
Aree industriali - artigianali di espansione. Lottizzazioni collaudate o di fatto a opere ultimate |
EX D1.5 D1.6 |
Indice di copertura 50% della superficie fondiaria |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
Aree sottoposte a P.I.R.U.E.A. |
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Superficie fondiaria |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
52,00 |
* Non sono soggetti ad imposta le frazioni inferiori al lotto minimo. |