OGGETTO: I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili – ANNO 2011.
In allegato alla presente si trasmettono due bollettini (uno per l’acconto ed uno per il saldo) per il versamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2011.
Avvicinandosi la scadenza per il versamento dell’acconto, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno fornire qualche indicazione utile.
Si comunica che l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27/5/08 convertito con modifiche, nella Legge n. 126 del 24/7/08, esclude dall’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate con delibera comunale o regolamento, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs 504/1992 (€ 103,29).
Le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, e quindi soggette ad esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili, sono le seguenti:
- unità immobiliari e relative pertinenze assimilate ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale.
Le unità immobiliari di proprietà e a disposizione dei residenti all’estero sono soggette all’aliquota agevolata del 5 per mille e alla detrazione per abitazione principale di € 103,29.
Anche per l’anno 2011 il versamento va effettuato sul c/c postale n° 11150315 intestato a: “COMUNE DI ORSAGO –Servizio Riscossione I.C.I.–Servizio Tesoreria– Piazza Oberdan, 2 – 31010 ORSAGO (TV)”.
I versamenti potranno essere effettuati presso qualsiasi ufficio postale al costo di € 1,10 o, direttamente presso
In alternativa,
Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
Si informa che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 24/02/2011 sono state approvate le aliquote e la detrazione d’imposta da applicare per l’anno
- ALIQUOTA ORDINARIA NELLA MISURA DEL 6 PER MILLE
(da applicare ad esempio per terreni agricoli, aree fabbricabili, abitazioni diverse da quelle adibite o equiparate ad abitazione principale, immobili ad uso delle attività economiche);
- ALIQUOTA RIDOTTA NELLA MISURA DEL 5 PER MILLE E DETRAZIONE DI € 103,29
(da applicare agli immobili adibiti ad abitazione principale residuali, non esclusi dall’imposta con D.L. 93/2008, convertito con modifiche nella L. 126/2008, e relative pertinenze oppure alle unità immobiliari di proprietà e a disposizione dei residenti all’estero).
Le modalità di versamento dell’I.C.I. per l’anno 2011 sono le seguenti:
versamento in acconto – l’acconto da pagare entro il 16/06/2011 dovrà essere pari al 50% dell’ICI calcolata con riferimento alle aliquote e detrazioni dell’anno 2010 (comunque uguali al 2011 per Orsago);
versamento a saldo – il saldo con l’eventuale conguaglio, da versare entro il 16/12/2011, sarà pari all’imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno in corso (2011), detratto l’acconto già versato a giugno.
E’ ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16/06/2011 calcolando l’imposta dovuta applicando le aliquote e le detrazioni relative all’anno 2011 (in questo caso vanno barrate entrambe le caselle – ACCONTO e SALDO – se si utilizza il bollettino).
L’importo minimo del versamento è di € 10,00 annui.
Premesso che gli immobili sui quali si paga I.C.I. sono i terreni agricoli, i fabbricati e le aree edificabili, si è constatato che queste ultime risultano le più difficili da individuare da parte del contribuente. E’ utile ricordare che in data 13/07/2004 è stata pubblicata sul B.U.R. n. 69 l’ultima variante al P.R.G. (definitivamente approvata con deliberazione di Giunta Regionale del 04/02/2005). Tale variante ha comportato, fra l’altro, l’inserimento di nuove aree e la modifica delle zone residenziali già esistenti. La suddetta variante è divenuta esecutiva dal 28/07/2004.
Ai fini del calcolo I.C.I., per area edificabile si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Il valore, ai fini del calcolo dell’imposta, è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.
Il Consiglio Comunale, al fine di evitare al massimo l’insorgere di contenzioso e di azioni di accertamento, con deliberazione n. 2 del 29.01.1999 di approvazione del Regolamento comunale I.C.I, ha determinato, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche, i valori di riferimento delle aree edificabili. Tali valori, sono stati aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 09/12/2005, e gli interessati possono prenderne visione. Si precisa che se il contribuente si adegua a tali valori minimi, non sarà soggetto ad alcun accertamento.
Chiunque abbia interesse potrà verificare se le aree possedute rientrano nelle zone edificabili del Comune, presentandosi all’Ufficio Tecnico comunale con la documentazione relativa ai terreni posseduti, completa dei riferimenti catastali – foglio e mappali.
Si precisa che in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso, oppure di esecuzione di lavori di recupero edilizio, ai sensi dell’art. 31 comma 1 lettere c) d) e) della legge 5/8/1978 n. 457, sull’area di risulta, sino alla data di ultimazione dei lavori ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell’area.
Si comunica inoltre che è consultabile il sito Internet www.comune.orsago.tv.it, dove sono riportate le modalità di applicazione dell’I.C.I. (aliquote, detrazioni, ecc.) .
Si precisa che