Visto l’art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione C.C. n° 2 del 29.1.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n° 488 (legge finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, è entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 2009 che fissa al 30/4/2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2010;
Visto l’art. 1 comma 156 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che demanda al Consiglio Comunale il potere di determinare le aliquote e detrazioni prima casa dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Considerato che l’art. 3, comma 53, punto 2, della L. n° 662/1996 stabilisce che l’aliquota deliberata sia non inferiore al 4 per mille e non possa superare il 7 per mille indipendentemente da esigenze di bilancio;
Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito con modifiche, nella Legge n. 126 del 24.07.2008, che esclude dall’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate con delibera comunale o regolamento, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs 504/1992;
Visto che le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, e quindi soggette ad esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili, sono le seguenti:
- unità immobiliari e relative pertinenze in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela (esclusi gli affini di ogni ordine e grado) adibite a loro abitazione principale;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire consentono di mantenere le aliquote per l’anno
Visto l’art. 6, comma 2, lettera a), punti 1), 4) e 5) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 è concessa ai comuni, nell’esercizio della potestà regolamentare, di individuare le modalità di riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 10, comma 1, che stabilisce che la riscossione del tributo avvenga direttamente tramite
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Uditi gli interventi:
Il Sindaco spiega l’O.d.g. rilevando come la previsione I.C.I. sia stata determinata sui dati relativi dell’anno scorso;
Ioppo fa presente come sia stata già prevista l’esenzione totale per la prima casa e la ritiene un buon modo per andare incontro alle esigenze dei cittadini.
Un aumento di I.C.I. per le seconde case è una scelta da doversi fare al fine di diminuire l’addizionale I.R.P.E.F.
Con votazione palese espressa per alzata di mano e con voti favorevoli n° 10 contrari n° 4 (Ioppo, Mazza, Vettorel e Ros) su n° 14 presenti e votanti,
Il Sindaco fa presente che l’approvazione del bilancio debba essere portata al punto 9 dopo la mozione e non può pertanto essere anticipata al punto 6, come richiesto dal Consigliere Ioppo, mette ai voti, e tale modifica viene approvata con votazione palese, unanime, espressa per alzata di mano,
di confermare per l’anno 2010 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili e detrazioni:
- aliquota ordinaria del 6 per mille;
- aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale residuali, non esclusi dall’imposta con D.L. 93/2008, convertito con modifiche nella L. 126/2008, e relative pertinenze nella misura del 5 per mille;
- detrazione per abitazione principale nella misura fissa di € 103.29;
di dare atto che la perdita subita dal Comune a seguito delle suddette esclusioni verrà rimborsata totalmente dallo Stato e la sua quantificazione avverrà successivamente;
di confermare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sigli Immobili (I.C.I.) l’allegata tabella riportante i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.C.I. applicabili per il periodo d’imposta 2010;
di incaricare il Responsabile del servizio di provvedere all’invio all’Ufficio del Federalismo Fiscale del presente provvedimento, secondo le modalità stabilite dalla Circolare 16/04/2003 n. 3/DPF;
di stabilire, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, che la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili avvenga direttamente tramite
di demandare al Responsabile del servizio l’approvazione e la sottoscrizione della convenzione con la tesoreria per il servizio di riscossione dell’imposta per il 2010.
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In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizi
Marisa Nastri
Allegato alla deliberazione di C.C. n° 5 del 27.01.2010
VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I.
(art. 5 co. 2 lett. d) Regolamento Comunale I.C.I.)
ZONA |
VALORE |
A Centro storico |
Euro/mc. 58,00 |
B Di completamento |
Euro/mc. 58,00 |
C1 Di espansione Concessione diretta e lottizzazione collaudata |
Euro/mc. 58,00 |
C2 Di espansione Area da urbanizzare e collaudare |
Euro/mc. 42,00 |
D Industriale-Artigianale Lottizzazione collaudata |
Euro/mq. 52,00 |
D Industriale-Artigianale Area da urbanizzare e collaudare |
Euro/mq. 30,00 |
E4 Edificazione rurale |
Euro/mc. 50,00 |