Visto l’art.1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione C.C. n° 2 del 29.1.1999, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n° 488 (legge finanziaria 2002), che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe per i tributi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’IRPEF, è entro la data fissata da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 2008 che fissa al 31/3/2009 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2009;
Visto l’art. 1 comma 156 della L. 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) che demanda al Consiglio Comunale il potere di determinare le aliquote e detrazioni prima casa dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Considerato che l’art. 3, comma 53, punto 2, della L. n° 662/1996 stabilisce che l’aliquota deliberata sia non inferiore al 4 per mille e non possa superare il 7 per mille indipendentemente da esigenze di bilancio;
Visto l’art. 1 del D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito con modifiche, nella Legge n. 126 del 24.07.2008, che esclude dall’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e quelle ad esse assimilate con delibera comunale o regolamento, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, con esclusione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 del D.Lgs 504/1992;
Visto che le unità immobiliari assimilate ad abitazione principale, e quindi soggette ad esclusione dall’Imposta Comunale sugli Immobili, sono le seguenti:
- unità immobiliari e relative pertinenze in precedenza adibite ad abitazione principale, possedute a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse risultino non locate;
- unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al 2° grado di parentela, adibite a loro abitazione principale;
Verificato il gettito del tributo dell’esercizio in corso, anche con riferimento alla proiezione dei dati effettuata in base all’introito della prima rata dell’anno 2008 e atteso che la perdita di gettito che ne consegue è direttamente rimborsata dallo Stato;
Constatato che le esigenze di bilancio in relazione ai programmi amministrativi ed alla qualità dei servizi da garantire permettono di confermare le aliquote per l’anno 2009 in misura pari a quelle del 2008;
Visto l’art. 6, comma 2, lettera a), punti 1), 4) e 5) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/97 è concessa ai comuni, nell’esercizio della potestà regolamentare, di individuare le modalità di riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto l’art. 10, comma 1, che stabilisce che la riscossione del tributo avvenga direttamente tramite la Tesoreria comunale, e vista la facoltà prevista dalla Finanziaria 2007, di pagare l’Imposta Comunale sugli Immobili tramite il modello F24;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio tributi in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Con votazione unanime,
1) di confermare per l’anno 2009 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili e detrazioni:
- aliquota ordinaria del 6 per mille;
- aliquota per gli immobili adibiti ad abitazione principale residuali, non esclusi dall’imposta con D.L. 93/2008, convertito con modifiche nella L. 126/2008, e relative pertinenze nella misura del 5 per mille;
- detrazione per abitazione principale nella misura fissa di € 103,29;
2) dare atto che la perdita subita dal Comune a seguito delle suddette esclusioni verrà rimborsata totalmente dallo Stato e la sua quantificazione avverrà successivamente;
3) di confermare, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera d) del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sigli Immobili (I.C.I.) l’allegata tabella riportante i valori minimi delle aree edificabili ai fini I.C.I. applicabili per il periodo d’imposta 2009;
4) di incaricare il Responsabile del servizio di provvedere all’invio all’Ufficio del Federalismo Fiscale del presente provvedimento, secondo le modalità stabilite dalla Circolare 16/04/2003 n. 3/DPF;
5) di stabilire, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, che la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili avvenga direttamente tramite la Tesoreria comunale e, in alternativa, vista la facoltà riconosciuta dalla L. 296/2006 (Finanziaria 2007) attraverso l’utilizzo del modello F24;
6) di demandare al Responsabile del servizio l’approvazione e la sottoscrizione della convenzione con la tesoreria per il servizio di riscossione dell’imposta per il 2009.
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In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole.
Il Responsabile del Servizi
f.to Marisa Nastri
VALORI MINIMI AREE EDIFICABILI AI FINI I.C.I.
(art. 5 co. 2 lett. d) Regolamento Comunale I.C.I.)
ZONA |
VALORE |
A Centro storico |
Euro/mc. 58,00 |
B Di completamento |
Euro/mc. 58,00 |
C1 Di espansione Concessione diretta e lottizzazione collaudata |
Euro/mc. 58,00 |
C2 Di espansione Area da urbanizzare e collaudare |
Euro/mc. 42,00 |
D Industriale-Artigianale Lottizzazione collaudata |
Euro/mq. 52,00 |
D Industriale-Artigianale Area da urbanizzare e collaudare |
Euro/mq. 30,00 |
E4 Edificazione rurale |
Euro/mc. 50,00 |