Deliberazione di Consiglio Comunale del 19/12/200756

 

 

OGGETTO:    ICI. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008.

 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

 

UDITA l’illustrazione dell’argomento fatta dall’Assessore di reparto Giuseppe Casagrande, riportata integralmente a verbale;

 

VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, N. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed in particolare i seguenti articoli, nella loro versione vigente a seguito della modifica introdotta dell’art. 1, comma 156 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), che ha attribuito al consiglio comunale la competenza alla determinazione dell’aliquota ICI che fino al 31.12.2006 era di competenza della giunta comunale ai sensi del combinato disposto degli artt.li. 42, comma 1, lett. f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"  :

“articolo 6 - Determinazione delle aliquote e dell’imposta

1.      L’aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D.Lgs. 25.2.1995, N. 77, come modificato dal D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.

2.      L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

“articolo 8 – Riduzioni e detrazioni dall’imposta

2.      Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3.      A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di L. 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale”;

 

RILEVATO che, in conseguenza di quanto sopra, anche la determinazione, nei limiti stabiliti dalla legge, dell’importo della maggiore detrazione di cui al riportato art. 8, comma 3 del D. Lgs. 504/1992, è di competenza del Consiglio Comunale, mentre fino allo scorso anno era di competenza della Giunta, fermo restando che rimane comunque del Consiglio Comunale la competenza alla individuazione dei criteri di definizione delle situazioni di disagio economico-sociale;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

 

RILEVATO che il termine del 31 dicembre è confermato ad opera dell'art. 151, comma 1., del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico dell'ordinamento degli enti locali" che recita :"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo... omissis";

 

CONSIDERATO che il delineato quadro normativo è stato da ultimo integrato con la disposizione dell’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo la quale: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 13/12/1996, da ultimo modificata con deliberazione del C.C. n. 47 del 29 novembre 2006, che stabilisce i criteri per la individuazione delle situazioni di disagio economico sociale;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 04/12/2006 avente ad oggetto “ICI. Determinazione aliquote e detrazioni anno 2007” con la quale sono state da ultimo determinate le aliquote e le detrazioni applicabili ai fini ICI dal 2007;

 

RITENUTO opportuno agevolare anche per l’anno 2008 le categorie di soggetti che versano in situazioni di disagio economico-sociale, confermando le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale spettante a tali contribuenti, secondo i criteri individuati con la citata deliberazione del C.C. n. 47 del 29 novembre 2006, come segue:

fascia A) ISEE fino a € 8.000,00: detrazione pari ad € 258,23;

fascia B) ISEE da € 8.001,00 a € 16.000,00: detrazione pari a € 180,00;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 19/11/2007 avente ad oggetto: “Approvazione schemi di bilancio 2008, bilancio pluriennale 2008/2010 e relativa Relazione previsionale e programmatica” che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata I.C.I. per il 2008 pari ad Euro 4.950.000;

 

CONSIDERATO che il gettito I.C.I. stimato di Euro 4.950.000, tenuto conto delle agevolazioni di cui sopra, può essere ottenuto con:

A)    la conferma delle seguenti aliquote (già in vigore per l’anno 2007):

  1. 5,0 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7;
  2. 7 per mille per le abitazioni non locate per almeno sei mesi;
  3. 6,2 per mille per tutti gli altri immobili;

B)     l’attività di liquidazione e accertamento degli anni pregressi in corso,

C)    nonché dall’incremento della base imponibile, a seguito della crescita del patrimonio immobiliare;

 

DATO ATTO che il DDL n. 1817 (finanziaria 2008) all’art. 2 “Riduzione della pressione fiscale” prevede l’introduzione di una ulteriore detrazione dall’ICI dovuta per l’abitazione principale di importo pari all’1,33 per mille della base imponibile ed il rimborso da parte dello Stato della minore imposta che ne deriva e che pertanto, in caso di conferma di tali disposizioni, si avrebbe solo una diversa allocazione dei capitoli di entrata a parità di saldo;

 

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 citato;

VISTI i regolamenti comunali per l’applicazione dell’ICI e generale delle entrate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, allegato sub ”A”;

 

Consiglieri presenti n. 20.

Con voti espressi in forma palese e verificati con l’assistenza degli scrutatori

Favorevoli: n. 17

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 3 (Martin, Freschi, Luzzu)

 

 

DELIBERA

 

1)      di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote I.C.I. (già in vigore per il 2007):

a)      5,0 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7;

b)      7,0 per mille per immobili destinati ad uso abitativo (fabbricati di tutte le categorie appartenenti al gruppo “A”, esclusa la categoria A10) non locati per almeno sei mesi;

c)      6,2 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2)      di confermare per l’anno 2008 le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale come segue:

a)      detrazione di cui all’art 8, comma 2, del D.Lgs. 504/1992 pari ad  € 103,29;

b)      detrazioni a favore dei contribuenti ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 129 del 13/12/1996, come da ultimo modificata con deliberazione del C.C. n. 47 del 29 novembre 2006 :

fascia A): ISEE fino a € 8.000,00: detrazione pari ad € 258,23;

fascia B): ISEE da € 8.001,00 a € 16.000,00: detrazione pari a € 180,00;

 

3)      di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 2° comma dell'art. 52 del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446 e della Circolare n. 4/DPF del 17 aprile 2003;

 

4)      di dare atto che, ai sensi dell'art. 172, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione va allegata al bilancio di previsione per l'anno 2008.

 

Stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, con successiva separata votazione, che dà il seguente esito:

Favorevoli: n. 17

Contrari: nessuno

Astenuti: n. 3 (Martin, Freschi, Luzzu)

Consiglieri presenti n. 20.

 


 

 

 

 

ALLEGATO “A”

DEL. C.C. N°  56

DEL              19/12/2007

 

 

COMUNE DI ODERZO

Città Archeologica

(PROVINCIA DI TREVISO)

 

Oggetto:         ICI. ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008.

 

 

Parere di regolarità tecnica (art.49 D.Lgs. n.267 del 18/08/2000)

favorevole

     

 

Data     12/12/2007

IL RESPONSABILE TECNICO

f.to      Claudia Cristanelli