Deliberazione di Giunta Comunale del 23/11/2005221

 

 

OGGETTO: ICI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2006.

 

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LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D.Lgs.vo 30.12.1992, N. 504, con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ed in particolare i seguenti articoli, nella loro versione vigente:

“articolo 6 - Determinazione delle aliquote e dell’imposta

1.      L’aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 84 del D.Lgs.vo 25.2.1995, N. 77, come modificato dal D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.

2.      L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro”;

“articolo 8 – Riduzioni e detrazioni dall’imposta

2.      Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita  ad  abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si  intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

3.      A decorrere dall’anno d’imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell’art. 6, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di L. 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, può essere elevato fino a 500.000, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale”;

 

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che fissa entro la data di approvazione del bilancio di previsione il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi locali;

 

PRESO ATTO della conferma del termine del 31 dicembre ad opera dell'art. 151, comma 1., del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico dell'ordinamento degli enti locali" che recita :"Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo... omissis";

 

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe è di competenza della Giunta comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt.li. 42, comma 1, lett. f) e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

 

CONSIDERATO che l’individuazione delle situazioni di disagio economico sociale è di competenza del Consiglio Comunale, mentre è di competenza della Giunta Comunale la determinazione, nei limiti stabiliti dalla legge, anche dell’importo della maggiore detrazione, oltre che dell’aliquota;

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 129 del 13/12/1996, da ultimo modificata con deliberazione del C.C. n. 38 del 27 novembre 2003, che stabilisce i criteri per la individuazione delle situazioni di disagio economico sociale;

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 218 del 23/11/2005 avente ad oggetto: “Approvazione schema di bilancio 2006, schema di bilancio pluriennale 2006/2008 e relativa Relazione previsionale e programmatica” che prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata I.C.I. per il 2006 pari a Euro 4.600.000;

 

CONSIDERATO che il gettito I.C.I. stimato di Euro 4.600.000, può essere ottenuto sulla base dei seguenti elementi:

A) applicazione delle seguenti aliquote:

  1. 5,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7;
  2. 7 per mille per le abitazioni non locate per almeno sei mesi;
  3. 6,2 per mille per tutti gli altri immobili;

B) l’attività di liquidazione e accertamento degli anni pregressi in corso,

C) nonché dall’incremento della base imponibile;

 

RITENUTO opportuno agevolare anche per l’anno 2006 le categorie di soggetti che versano in situazioni di disagio economico-sociale, determinando le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale spettante a tali contribuenti, secondo i criteri individuati con la citata deliberazione del C.C. n. 38 del 27 novembre 2003, come segue:

fascia A) ISEE fino a € 6.000,00: detrazione pari ad € 258,23;

fascia B) ISEE da € 6.001,00 a € 16.000,00: detrazione pari a € 180,00;

confermando pertanto le detrazioni dello scorso anno di imposta, compresa la detrazione di cui all’art 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 pari ad € 103,29;

 

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi da garantire;

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 citato;

VISTI i regolamenti comunali per l’applicazione dell’ICI e generale delle entrate;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000, allegato sub ”A”;

 

A voti palesi favorevoli unanimi

 

DELIBERA

 

1)      di applicare per l’anno 2006 le seguenti aliquote I.C.I. (invariate rispetto all’anno 2005):

a)      5,5 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7;

b)      7,0 per mille per immobili destinati ad uso abitativo (fabbricati di tutte le categorie appartenenti al gruppo “A”, esclusa la categoria A10) non locati per almeno sei mesi;

c)      6,2 per mille per tutti gli altri immobili;

 

2)      di confermare per l’anno 2006 le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale come segue:

A.     detrazione di cui all’art 8, comma 3, del D.Lgs. 504/1992 pari ad  € 103,29;

  1. detrazioni a favore dei contribuenti ritenuti in situazione di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del Consiglio Comunale n.129 del 13/12/1996, :

fascia A):  ISEE fino a € 6.000,00: detrazione pari ad € 258,23;

fascia B):  ISEE da € 6.001,00 a € 16.000,00: detrazione pari a € 180,00;

 

3)      di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del 2° comma dell'art. 52 del D. Lgs. 23/12/1997, n. 446;

 

5)        di dare atto che, ai sensi dell'art. 172, lett. e) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione va allegata al bilancio di previsione per l'anno 2006.