D E L I B E R A
1. di confermare per l’anno 2007, l’aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili, con esclusione dei fabbricati sfitti non dichiarati inabitabili a’ sensi del comma 54 della Legge 23.12.1996 n. 662, per i quali l’aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;
2. di determinare, come previsto dall’art. 8 dell’adottato Regolamento ICI modificato con atto Consiliare n. 3 del 27.2.2002, le sottoelencate detrazioni e riduzioni:
- €. 129,00 per abitazione principale, intesa ai sensi del 2° comma – lett. A), B), C), D), e come previsto dal comma 3° lett. A) del citato regolamento come modificato e che stabilisce quanto segue:
“per abitazione principale si intende”:
- l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
- l’unità immobiliare posseduta a tale titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
3.di considerare altresì come previsto dal citato art. 8 del Regolamento modificato, come abitazione principale ai fini della detrazione, le altre seguenti unità immobiliari:
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito solamente a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori, figli e viceversa) adibite a loro abitazione principale, purchè la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione come già predisposta dagli uffici comunali, presentata entro l’anno di riferimento di applicazione della detrazione richiesta;
4.di confermare altresì, come gli anni precedenti, la detrazione di €. 207,00 per soggetti passivi proprietari di 1^ casa abitata da un nucleo familiare in possesso complessivamente nel 2006 di un unico reddito proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa la casa di abitazione in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo vitale stabilito dall’INPS per detto esonero nella misura come sotto riportata. Tutti gli altri tipi di reddito sono esclusi dalla presente agevolazione:
- Importo Annuo minimo vitale per l’anno 2006 €. 5.358,34