LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 241, con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti territoriali;
VISTO il D. Lgs.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche e integrazioni, emanato per l’attuazione della delega predetta;
VISTO il capitolo I del decreto che istituisce, dall’anno 1993, l’imposta comunale sugli immobili (ICI) e ne disciplina l’applicazione;
VISTO l’art. 6 del decreto il quale stabilisce che l’aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio e per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 66/1989 e dell’art. 16 del D.L. 440/1992;
VISTE le ulteriori modifiche intervenute con successive disposizioni tra le quali il D. Lgs.vo 15.12.1997, n. 446 sul riordino dei tributi locali che impone ai Comuni di regolamentare la materia, recepita da questa Amministrazione con uno specifico Regolamento (atto C. C.le n. 53 del 29.12.1998) successivamente modificato con atto Consiliare n. 53 del 29.11.1999);
RITENUTO di mantenere come per il passato un’unica aliquota al fine di agevolare sia i cittadini che gli uffici evitando errori e facilitando i successivi controlli;
RITENUTO ancora di confermare le detrazioni previste dall’art. 8 comma1, del vigente regolamento come modificato con la deliberazione consiliare n. 3 del 27.2.2002 pari a €. 129,00;
UDITA la proposta della Giunta Comunale in cui viene confermata l’applicazione di un’aliquota unica del 5,5 per mille su tutti gli immobili per l’anno 2005 con l’applicazione delle detrazioni e riduzioni, come previsto dal vigente regolamento che per facilitare l’operatività si riportano nel dispositivo del presente atto;
RILEVATO che se la deliberazione non viene adottata entro i termini di legge, stabiliti per il 2005, termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione di detto esercizio, si applica l’aliquota minima del 4 per mille;
CONSIDERATO che, il termine per l’approvazione del bilancio 2005 è prorogato al 31.3.2005, proroga che contiene anche analogo slittamento dei termini per l’approvazione dei regolamenti e delle tariffe;
RITENUTO per quanto sopra di confermare anche per l’anno 2005 l’aliquota ordinaria ICI del 5,5 per mille e del 7 per mille per i fabbricati sfitti demandando al Consiglio Comunale il compito di determinare l’aggiornamento ISTAT dei valori di riferimento delle aree edificabili quantificati per zone omogenee secondo il vigente PRG;
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 relativo al Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 25.3.200;
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 22.12.1997;
- lo Statuto Comunale;
- la legge finanziaria 2005 (Legge n. 311 del 30.12.2004);
VISTO il Decreto Lgs.vo n. 504 del 30.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il D. Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997;
ACQUISITI i relativi pareri di competenza;
D E L I B E R A
1. di confermare per l’anno 2005, l’aliquota nella misura del 5,5 per mille per tutti gli immobili, con esclusione dei fabbricati sfitti non dichiarati inabitabili a’ sensi del comma 54 della Legge 23.12.1996 n. 662, per i quali l’aliquota è determinata nella misura del 7 per mille;
2. di determinare, come previsto dall’art. 8 dell’adottato Regolamento ICI modificato con atto Consiliare n. 3 del 27.2.2002, le sottoelencate detrazioni e riduzioni:
- €. 129,00 per abitazione principale, intesa ai sensi del 2° comma – lett. A), B), C), D), e come previsto dal comma 3° lett. A) del citato regolamento come modificato e che stabilisce quanto segue:
“per abitazione principale si intende”:
- l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento e i suoi familiari vi dimorano abitualmente;
- l’unità immobiliare posseduta a tale titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, adibita ad abitazione a condizione che non risulti locata;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, aventi la residenza anagrafica nel Comune;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti o aziende per l’edilizia economica residenziale (ad esempio ATER);
3.di considerare altresì come previsto dal citato art. 8 del Regolamento modificato, come abitazione principale ai fini della detrazione, le altre seguenti unità immobiliari:
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito solamente a parenti in linea retta fino al 1° grado (genitori, figli e viceversa) adibite a loro abitazione principale, purchè la concessione in uso gratuito venga attestata con dichiarazione come già predisposta dagli uffici comunali, presentata entro l’anno di riferimento di applicazione della detrazione richiesta;
4.di confermare altresì, come gli anni precedenti, la detrazione di €. 207,00 per soggetti passivi proprietari di 1^ casa abitata da un nucleo familiare in possesso complessivamente nel 2004 di un unico reddito proveniente da lavoro dipendente, compresa la pensione ed esclusa la casa di abitazione in quanto soggetto passivo, inferiore al minimo vitale stabilito dall’INPS per detto esonero nella misura come sotto riportata. Tutti gli altri tipi di reddito sono esclusi dalla presente agevolazione:
- Importo Annuo minimo vitale per l’anno 2004 €. 5.358,34
5.di demandare al Consiglio Comunale l’aggiornamento dei valori di riferimento delle aree edificabili identificati e quantificati per zone omogenee ai fini del calcolo dell’ICI per l’anno 2005;
6.di are atto che le spese per il concessionario previste in €. 12.000,00 trovano copertura finanziaria al capitolo 12710 – T.1 del bilancio 2005 in corso di predisposizione dove è prevista la sufficiente disponibilità;
7.di incaricare il Sindaco di far pervenire comunicazione dell’aliquota stabilita per il 2005 insieme a copia del presente atto, al concessionario della riscossione, in conformità al 2° comma dell’art. 18 del D. Lgs.vo richiamato in narrativa;
8.di trasmettere la presente deliberazione agli organi competenti come previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
9.di dichiarare, con separata votazione unanime la presente immediatamente eseguibile a’ sensi di legge.