D E L I B E R A

 

 

1)      di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)      di stabilire per l’anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

A)    aliquota agevolata per abitazione principale: 4,5‰;

B)     aliquota ordinaria applicabile su immobili diversi dalle abitazioni e su quelli posseduti in aggiunta all’abitazione principale: 6,5‰.

Vi rientrano i Terreni agricoli, le aree edificabili, i fabbricati industriali e artigianali, i fabbricati commerciali, le abitazioni non principali e tutti i fabbricati diversi dalla categoria A;

C)    aliquota maggiorata sugli alloggi non locati: 7,0‰.

Vi rientrano tutte le unità immobiliari ad uso abitativo che non sono locate, ovvero che sono tenute a disposizione ovvero inutilizzate, per un periodo minimo di almeno un anno;

D)    detrazione per abitazione principale: 155,00 Euro, con possibilità di elevare detta nuova misura fino a 258,23 Euro per le sole:

“famiglie composte da due o più figli fiscalmente a carico. Sono considerati fiscalmente a carico dei soggetti passivi d’imposta, i figli di età inferiore ai 21 anni al 31/12/2007, che nel 2006 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad euro 2.840,51

Per il godimento della maggiore detrazione è obbligatorio presentare al comune dichiarazione sostitutiva, in carta libera ovvero secondo il modello predisposto dall’ufficio tributi, entro l’anno di godimento. L’assenza della dichiarazione fa venir meno il diritto al godimento della maggiore detrazione.”

Il godimento della maggiore detrazione in assenza di dichiarazione sarà recuperata, senza sanzioni ed interessi, dall’ufficio tributi.

 

3)      di riassumere le aliquote e tariffe per l’anno 2007 stabilite al punto 2) nella tabella sottoriportata:

 

       TABELLA RIASSUNTIVA

Fattispecie impositive

Anno 2007

Aliquota agevolata per Abitazione principale

4,5‰

Aliquota su Immobili diversi dalle abitazioni e su quelli posseduti in aggiunta all’abitazione principale

Vi rientrano i Terreni Agricoli, le Aree Edificabili, i Fabbricati Industriali Artigianali, i Fabbricati commerciali, le Abitazioni non principali e comunque tutti i fabbricati di categoria diversa dalla A

6,5‰

Aliquota per Alloggi non Locati

Si intendono tali tutte le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, tenute a disposizione e/o inutilizzate per almeno un anno

7,0‰

Detrazione per Abitazione principale

€. 155,00

Detrazione per Abitazione principale per famiglie con due o più figli fiscalmente a carico

Sono considerati fiscalmente a carico dei soggetti passivi d’imposta, i figli di età inferiore ai 21 anni al 31/12/2007, che nel 2006 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore ad euro 2.840,51 Per il godimento della maggiore detrazione è obbligatorio presentare al comune dichiarazione sostitutiva, in carta libera ovvero secondo il modello predisposto dall’ufficio tributi, entro l’anno di godimento. L’assenza della dichiarazione fa venir meno il diritto al godimento della maggiore detrazione.

€. 258,23

 

4)      con decorrenza dal 1° gennaio 2007, che la disposizione dell’art. 4 del Regolamento ICI disciplinante il cd “Comodato Gratuito” si deve interpretare nel senso che spetta al comodante la detrazione d’imposta per abitazione principale ma non anche l’aliquota agevolata, per la quale il regolamento nulla ha disposto in merito;

5)      che da Regolamento Comunale I.C.I. risultano le seguenti ulteriori agevolazioni come riassunte nella tabella:

Comodato gratuito: per la concessione in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il 2° grado e in linea collaterale limitatamente al 2° grado di un’unità immobiliare ad uso abitativo consente al possessore di godere

(E’ obbligatoria la presentazione di dichiarazione sostitutiva entro l’anno di primo godimento. Moduli di richiesta sul sito internet www.comune.montebelluna.tv.it)

Detrazione di €. 155,00;

Aliquota ordinaria 6,5‰

Situazioni di disagio economico – sociale: per i soggetti che godono della detrazione per abitazione principale, qualora si trovino in situazioni di disagio economico-sociale (reddituale e/o portatori di Handicap ecc..) possono certificare, attraverso apposita Dichiarazione Unica Sostitutiva da compilare presso un qualunque CAAF autorizzato, l’Indice della situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare e se tale indice è pari o inferiore ad 8.480 €uro, hanno diritto ad innalzare la detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta

(L’obbligo di certificazione presso qualunque Caaf deve avvenire entro il pagamento dell’acconto. Copia deve essere presentata al comune entro l’anno.)

No ICI su prima casa in quanto:

Detrazione = Imposta prima casa + imposta pertinenze

 

6)      di confermare i valori venali in comune commercio delle Aree Edificabili valevoli nel 2006, nelle medesime misure anche per l’anno 2007, come da allegato alla presente deliberazione;