LA GIUNTA COMUNALE

 

 

PREMESSO che

·        l’art. 6, comma 1 e 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, regolante la determinazione dell’aliquota e dell’imposta stabilisce che:

-         l’aliquota è fissata dal Comune con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall’anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 251 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

-         l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.”

·        l’art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo corredato degli allegati previsti dal successivo art. 172;

·        il sopra citato art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prevede, alla lettera e) del comma 1, che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni siano allegate al bilancio di previsione per l’anno successivo;

 

VISTE le necessità di entrata per l’esercizio finanziario 2006, e del bilancio pluriennale 2006-2008,

 

RITENUTO di poter confermare le aliquote sugli immobili in vigore nell’anno 2005 anche per il 2006;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico- Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

 

CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)      di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

2)      di stabilire per l’anno 2006 le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per le fattispecie impositive sotto identificate:

Fattispecie impositive

Anno 2006

Aliquota agevolata per Abitazione principale

4,5‰

Aliquota su Immobili diversi dalle abitazioni e su quelli posseduti in aggiunta all’abitazione principale

(vi rientrano i Terreni Agricoli, le Aree Edificabili, i Fabbricati Industriali Artigianali, i Fabbricati commerciali, le Abitazioni non principali e comunque tutti i fabbricati di categoria diversa dalla A)

6,5‰

Aliquota per Alloggi non Locati

(si intendono tali tutte le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, tenute a disposizione e/o inutilizzate per almeno un anno)

7,0‰

Detrazione Abitazione principale

€. 165,00

 3)      di ricordare che il Regolamento Comunale I.C.I. prevede delle ulteriori agevolazioni, per le quali si rimanda ad una attenta lettura sulle modalità di riconoscimento. Tali agevolazioni sono:

Comodato gratuito: per la concessione in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il 2° grado e in linea collaterale limitatamente al 2° grado di un’unità immobiliare ad uso abitativo consente al possessore di godere

Detrazione di €. 165;

Aliquota agevolata 4,5‰

Situazioni di disagio economico – sociale: per i soggetti che godono della detrazione per abitazione principale, qualora si trovino in situazioni di disagio economico-sociale (reddituale e/o portatori di Handicap ecc..) possono certificare, attraverso apposita Dichiarazione Unica Sostitutiva da compilare presso un qualunque CAAF autorizzato, l’Indice della situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare e se tale indice è pari o inferiore ad 8.000 €uro, hanno diritto ad innalzare la detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta

No ICI su prima casa in quanto:

Detrazione = Imposta prima casa + imposta pertinenze

 4)      di confermare i valori venali in comune commercio delle Aree Edificabili, valevoli nel 2005, nelle medesime misure anche per l’anno 2006,  come da allegato alla presente deliberazione;