COMUNE DI MONTEBELLUNA
PROVINCIA DI TREVISO

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.    24 DEL 14-02-2005

 

Oggetto:       I.C.I.  -  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO D'IMPOSTA 2005
 
 
 
L'anno  duemilacinque addì  quattordici del mese di febbraio alle ore 17.30, nella sede del Comune, in una sala chiusa al pubblico, si è riunita la Giunta Comunale, previ inviti recapitati a norma di legge.
Fatto l’appello nominale risultano presenti e rispettivamente assenti:
 
PUPPATO LAURA                                  SINDACO                        P
ISETTA Giorgio                                       VICESINDACO               P
ANDOLFATO Franco                             ASSESSORE                    P
DE NADAI Claudio                                 ASSESSORE                    P
TRINCA FRANCO                                 ASSESSORE                    P
DE BORTOLI Lucio                               ASSESSORE                    P
POLONI Loris                                         ASSESSORE                    P
CAVALLIN Renato                                ASSESSORE                    P
 
(P)resenti n.   8 e (A)ssenti n.   0
 
Partecipa il Segretario Dr. FALABELLA FILOMENA.
 
Il Presidente, Sig. PUPPATO LAURA in qualità di SINDACO riconosciuta legale l’adunanza e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli art.49 e 151, c.4°, D.Lgs. n. 267/2000, invita i presenti a prendere in esame la proposta di deliberazione indicata in oggetto.
 
 
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
 
PREMESSO che
·        l’art. 6, comma 1 e 2, del D.lgs. 30/12/1992, n. 504, in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, regolante la determinazione dell’aliquota e dell’imposta stabilisce che:
-         “l’aliquota è fissata dal Comune con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall’anno successivo. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all’art. 251 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
-         “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.”
·        l’art. 151 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prescrive che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo corredato degli allegati previsti dal successivo art. 172;
·        il sopra citato art. 172 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267 prevede, alla lettera e) del comma 1, che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni siano allegate al bilancio di previsione per l’anno successivo;
·        che con Decreto Legge 30/12/2004 n. 314 (G.U. 31/12/2004 n. 306), è stato prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005 dal 31 dicembre 2004 al 28 febbraio 2005. Il termine previsto dal citato art. 151 del TUEL non essendo più il 31/12 determina conseguentemente anche la proroga dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote;
 
VISTE le maggiori necessità di entrata evidenziatesi in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, e del bilancio pluriennale 2005-2007,
 
STIMATO che l’aumento nella base imponibile per effetto dei controlli operati nell’anno 2004 non è sufficiente a coprire le necessità per l’anno 2005;
 
RITENUTO opportuno e sufficiente, operare un aumento dell’aliquota sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e su quelli posseduti in aggiunta alle abitazioni principali, in grado di soddisfare le esigenze di bilancio; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Economico- Finanziario, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
 
CON voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge;
 
 

D E L I B E R A

 
 
1)      di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
2)      di stabilire per l’anno 2005, rispetto all’anno 2004, le seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili per le fattispecie impositive sotto identificate:
 
Fattispecie impositive

Anno 2005

Aliquota agevolata per Abitazione principale
4,5‰
Aliquota su Immobili diversi dalle abitazioni e su quelli posseduti in aggiunta all’abitazione principale
(vi rientrano i Terreni Agricoli, le Aree Edificabili, i Fabbricati Industriali Artigianali, i Fabbricati commerciali, le Abitazioni non principali e comunque tutti i fabbricati di categoria diversa dalla A)
6,5‰
Aliquota per Alloggi non Locati
(si intendono tali tutte le unità immobiliari ad uso abitativo non locate, tenute a disposizione e/o inutilizzate per almeno un anno)
7,0‰
Detrazione Abitazione principale
€. 165,00
 
3)      di ricordare che il Regolamento Comunale I.C.I. prevede delle ulteriori agevolazioni, per le quali si rimanda ad una attenta lettura sulle modalità di riconoscimento. Tali agevolazioni sono:
 
Comodato gratuito: per la concessione in comodato gratuito ad un parente in linea retta entro il 2° grado e in linea collaterale limitatamente al 2° grado di un’unità immobiliare ad uso abitativo consente al possessore di godere
Detrazione di €. 165;
Aliquota agevolata 4,5‰
Situazioni di disagio economico – sociale: per i soggetti che godono della detrazione per abitazione principale, qualora si trovino in situazioni di disagio economico-sociale (reddituale e/o portatori di Handicap ecc..) possono certificare, attraverso apposita Dichiarazione Unica Sostitutiva da compilare presso un qualunque CAAF autorizzato, l’Indice della situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare e se tale indice è pari o inferiore ad 8.000 €uro, hanno diritto ad innalzare la detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta
No ICI su prima casa in quanto:
Detrazione = Imposta prima casa + imposta pertinenze
 
4)      di stimare che la manovra sulle aliquote e detrazioni come sopra riportata produrrà un gettito complessivo prevedibile, sulla base del gettito effettivo dell’anno 2002 e dell’acconto 2003 e sua proiezione al 31/12/2003, come segue:
 
 Descrizione

Imposta (€uro)

 Terreni Agricoli

80.000 

 Aree Edificabili

400.000 

 Abitazione Principale

1.095.000 

 Altri Fabbricati

3.975.000 

 Gettito Presunto

5.550.000 

 
 
5)      di procedere, ai sensi dell’articolo 58 comma 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, alla pubblicazione per estratto della presente deliberazione sulla G.U. secondo le istruzioni che sono impartite dal Ministero delle Finanze con propria Circolare n. 49/E in data 13 febbraio 1998;
 
6)      di informare il contribuente che le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili del Comune di Montebelluna possono essere recuperate presso i siti internet:
www.comune.montebelluna.tv.it
www.ancicnc.it
www.comunitrevigiani.it
www.finanze.gov.it/dossier_tematici/ici/aliquote.htm
Presso alcuni di tali siti è possibile, inoltre, recuperare anche le deliberazioni di approvazione delle tariffe nonché il Regolamento integrale dell’imposta.
 
7)      di trasmettere copia del presente provvedimento al concessionario per la riscossione per gli adempimenti di competenza.